CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 16852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Novara in data 7 giugno 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza di Trecate. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. R. Formica (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con vizio di motivazione sul punto - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto e sull'entità della pena - secondo motivo) sono inammissibili. Rilevato, infatti, che si tratta di motivi non consentiti in questa sede in quanto costituiti da censure in fatto, riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta dal provvedimento impugnato, inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da suffìciente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondati perché inerenti ad asserito difetto di motivazione che non si rinviene in base alla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e ss.). Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato, sia pure succintamente, in ordine alle ragioni della ritenuta assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa dì non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, reputate - con ragionamento immune da illogicità manifesta, dunque non censurabile nella presente sede - tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità dell'offesa. Rilevato, in relazione alla contestata recidiva, che i giudici di secondo grado fanno riferimento, con ragionamento ineccepibile, ai precedenti penali dell'imputato e, soprattutto, alla circostanza che la progressione criminosa non è mai stata interrotta e che, anzi, denota, l'assoluta insofferenza di Pompa alle regole, in continuità ideale e dimostrativa di una maggiore intensità del dolo e di una accresciuta pericolosità sociale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estens