CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 21802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15547/2018proposto da: Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini 6, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso di lui in Roma, via Aterno n. 9 ; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari, n. 2403/2017, depositatail 22 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso presso il Tribunale di Trani il 21 maggio 2009, esponendo di avere svolto la propria attività lavorativa - con inquadramento, nel corso degli anni, nelle categorie professionali C2, C3, C4 e C5 - presso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] sin dall’11 maggio 1982 e di avere assunto la funzione di direzione della biblioteca comunale dal 28 giugno 1996. Ellaha pure esposto di avere già convenuto in giudizio il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere la corresponsione delle differenze retributive a lei dovute per le relative mansioni superioriespletate per la menzionata attività di direzione dal 1° novembre 1998 al 31 agosto 2001 e di avere ottenuto sentenza favorevole della Corte d’appello di Bari n. 753/2008, passata in giudicato. La ricorrente ha domandato, quindi, il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori in esame e delle conseguenti differenze retributive per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2009. Il Tribunale di Trani, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2170/2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2403/2017, ha accolto. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente si rileva la tardività del controricorso. Infatti, essendo stato notificato il ricorso il 18 maggio 2018, il controricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 27 giugno 2018. Se ne ricava che detto controricorso, in quanto notificato il 20 agosto 2018, è inammissibile. 2) Con il primo motiv o parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. poiché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la precedente sentenza della Corte d’appello di Bari n. 753/2008 avesse efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio, venendo in rilievo un differente periodo lavorativo. Inoltre, ad avviso di parte ricorrente,[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di indicare la qualifica svolta e di provare le mansioni superiori esercitate. In particolare, la corte territoriale non avrebbe valutato la documentazione prodotta dal Comune ricorrente. La doglianza è inammissibile. La Corte d’appello di Bari ha affermato che la sua sentenza n. 753/2008 ha efficacia di giudicato esterno nella controversia in esame, nonostante c he questa, pur concernendo lo stesso rapporto di lavoro fra le medesime parti, si riferissead un periodo di tempo diverso da quello oggetto del contendere . Indubbiamente, in termini generali, deve ribadirsiche una pronuncia divenuta definitiva ha efficacia di giudicato in un altro giudizio ove, in quest’ultimo, vi sia identità di parti, petitume causa petendi, ipotesi che, nella specie, non ricorre. Nella presente lite, peraltro, deve trovare applicazione il principio, enunciato da Cass., Sez. L, n. 18901 del 15luglio 2019, per il quale , n el pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l’acquisizione della migliore qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale. Il motivo deve, quindi, essere dichiarato inammissibile poiché la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, ha, comunque, accertato in concreto l’effettivo espletamento di funzioni superiori da parte di [OSCURATO:PERSONA](e non risulta né è stato dedotto vi siano state modifiche normative o contrattuali rilevanti concernenti il rapporto di lavoro in esame). La corte territoriale ha affermato, a pagina 7 della sua pronuncia, che, dall’esame delle testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado, emergeva come la dipendente avesse svolto mansioni riconducibili “nel Livello VIII” che non individuavano, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Trani, “alcuna funzione dirigenziale, ma di funzionario la cui attività è caratterizzata dalla programmazione, nonché dal controllo dei risultati ottenuti, ovvero, in sintesi, di Direttore di Biblioteca”. La Corte d’appello di Bari ha rilevato, poi, che le risultanze delle citate testimonianze trovavano un riscontro nella documentazione prodotta con il ricorso di primo grado, dalla quale emergevano sia il contenuto effettivo delle mansioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] sia la loro natura superiore “rispetto all’originale inquadramento”, atteso che l’appellante era un punto di riferimento “in ordine ai compiti di coordinamento e direzione del personale della biblioteca(anche nella predisposizione del piano ferie di ciascuno)”. Inoltre, ha chiarito che non era condivisibile la conclusione alla quale era giunto il Tribunale di Trani, per il quale le pretese economiche de quibus avrebbero potuto essere avanzate da [OSCURATO:PERSONA] solo se essa avesse espletato le attività in questione in seguito ad un formale incarico del Sindaco. Il giudice di secondo grado ha precisato (a pagina 6) che dalla lettura del ricorso di primo grado e dai documenti con esso depositati e presenti agli atti, fra cui era compreso il CCNL applicabile, era ben possibile comparare “le mansioni attribuite alla odierna appellante e quelle effettivamente svolte”. Parte ricorrente non ha contestato specificamente le considerazioni esposte dalla Corte d’appello di Bari e concernenti la verifica in fatto delle mansioni svolte dalla dipendente, ma si è solo doluta, in maniera generica, della omessa valutazione di alcuni documenti, senza prendere alcuna posizione quanto al contenuto dei documenti depositati in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e delle testimonianze assunte. Priva di rilievo è, infine, la contestazione inerente l’omessa indicazione della qualifica svolta, che è stata agevolmente individuata dalla corte territoriale. Ne consegue che, non essendo stata adeguatamente criticata la ratio decidendi della sentenza impugnata (ossia quella relativa all’accertamento in concreto delle mansioni esercitate da [OSCURATO:PERSONA]), il motivo deve essere dichiarato inammissibile. 3)Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, rappresentato dall’indebita ed illecita appropriazione, ad opera della controricorrente, della documentazione prodotta in giudizio. La doglianza è inammissibile. Infatti, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non ha indicato con precisione i singoli documenti la cui produzione sarebbe avvenuta illegittimamente. Inoltre, si rileva che illavoratore, il quale produca in una controversia dilavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa, non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all ’ art. 2105 c.c. , anche ove idocumenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull ’ esito del giudizio, operando, in ogni caso, la scriminante dell’esercizio del diritto ex art.51 c.p., che ha valenza generale nell’ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico(Cass., Sez. L, n. 25682 del 4 dicembre 2014 ) . 4)Con il terzo motivo parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c., nonché l’omesso esame di “un fatto decisivo”per la controversiaoggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’eccezione di prescrizione dei crediti azionati. La doglianza è inammissibile, perché, a prescindere dalla sua genericità, il ricorrente, come si desume da una lettura complessiva della parte dell’atto di impugnazione in cui tale doglianza è contenuta , ha denunciato il menzionato omesso esame come vizio motivazionale quando, al contrario, avrebbe dovuto essere contestata, eventualmente,un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c . Infatti, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle dette ipotesi. Pertanto, ove il ricorrente lamenti l ’ omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabileche faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. , con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge( Cass., SU , n. 17931del 24 luglio 2013 ) . Peraltro, anche a volere tenere conto della prospettazione della doglianza come “Omesso esame circa un fatto decisivo (oggetto di discussione tra le parti)” contenuta nell’intestazione del motivo di ricorso, la contestazione sarebbe sempre inammissibile. Infatti, si osserva che l’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma1, n. 6, e 369, comma2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass., SU, n. 8053 del 7 aprile 2014 ) . Nella specie, però, quello che viene denunciato non è l’omesso esame di un “fatto storico”, ma, per quel che si desume dal ricorso, di un’eccezione processuale. 5)Con il quarto motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., non essendo stata valutata correttamente l’eccezione relativa alla contestazione dei conteggi esibiti da controparte. La doglianza è inammissibile, non avendo il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] censurato in maniera dettagliata l’affermazione della Corte d’appello di Bari per la quale i detti conteggi non risultavano “specificamente contestati dalla controparte sul piano della correttezza tecnico -contabile (in entrambi i gradi di giudizio)”. 6)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese, in ragione della tardività del controricorso. Infatti, nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdottodall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., della qualela parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali qualora sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venut a a mancare tale udienza,alcuna attività difensiva è più consentita (Cass., Sez. L, n. 23921 del 29 ottobre 2020). Si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto daparte ricorrente. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -nulla sulle spese; - dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,