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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40735/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11463/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune di- fensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chie- devano il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

Tutti i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impu- gnata).

Come si legge in sentenza, nel caso di specie il quantitativo di metanfetamina (Shaboo) di elevatissimo grado di purezza (pari al 98%) pari a 220 dosi singole medie assume certamente peso preminente al fine di escludere la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve disciplinata dal comma V dell'art.73 DPR n.309/90.

Per i giudici del gravame del merito va apprezzata, altresì, la qualità della sostanza stupefacente, droga completamente artificiale molto pericolosa e potente che pro- voca assuefazione sin dal primo utilizzo e determina, subito dopo l'iniziale effetto eccitante, un processo sistematico di distruzione dell'organismo creando una di- pendenza da cui è molto difficile venire fuori.

E devono poi considerarsi le modalità dell'azione.

Innanzitutto, la partecipazione di quattro persone riunite, tre delle quali impegnate nel confezionamento della sostanza utilizzando la stanza di un B&B prenotata sotto falso nome, ed uno con mansioni di palo all'esterno dell'edi- ficio.

Deve poi farsi riferimento alla disponibilità di strumentario per la prepara- zione delle dosi nonché di somme di denaro di importo non compatibile con l'atti- vità lavorativa non regolare che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano di svolgere, che consentiva loro guadagni pari a 700/800 euro mensili, osservando N. 11463/2022 R.G. peraltro che il maggiore importo era detenuto da Hong che riferiva di non svolgere attività lavorativa in Italia.

Le circostanze dell'azione, ed in particolare la quantità e qualità della droga detenuta a fini di spaccio, i mezzi a disposizione per la preparazione preordinata alla vendita, la partecipazione alla condotta di quattro persone riunite, la disponi- bilità di somme di denaro non giustificabili con l'attività lavorativa svolta comples- sivamente valutate non consentono per i giudici di appello di apprezzare il disva- lore del fatto in termini di minima offensività ai fini della qualificazione nella fatti- specie di cui al comma V del DPR n.309/90.

3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento N. 11463/2022 R.G. delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11463/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune di- fensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chie- devano il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Tutti i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impu- gnata). Come si legge in sentenza, nel caso di specie il quantitativo di metanfetamina (Shaboo) di elevatissimo grado di purezza (pari al 98%) pari a 220 dosi singole medie assume certamente peso preminente al fine di escludere la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve disciplinata dal comma V dell'art.73 DPR n.309/90. Per i giudici del gravame del merito va apprezzata, altresì, la qualità della sostanza stupefacente, droga completamente artificiale molto pericolosa e potente che pro- voca assuefazione sin dal primo utilizzo e determina, subito dopo l'iniziale effetto eccitante, un processo sistematico di distruzione dell'organismo creando una di- pendenza da cui è molto difficile venire fuori. E devono poi considerarsi le modalità dell'azione. Innanzitutto, la partecipazione di quattro persone riunite, tre delle quali impegnate nel confezionamento della sostanza utilizzando la stanza di un B&B prenotata sotto falso nome, ed uno con mansioni di palo all'esterno dell'edi- ficio. Deve poi farsi riferimento alla disponibilità di strumentario per la prepara- zione delle dosi nonché di somme di denaro di importo non compatibile con l'atti- vità lavorativa non regolare che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano di svolgere, che consentiva loro guadagni pari a 700/800 euro mensili, osservando N. 11463/2022 R.G. peraltro che il maggiore importo era detenuto da Hong che riferiva di non svolgere attività lavorativa in Italia. Le circostanze dell'azione, ed in particolare la quantità e qualità della droga detenuta a fini di spaccio, i mezzi a disposizione per la preparazione preordinata alla vendita, la partecipazione alla condotta di quattro persone riunite, la disponi- bilità di somme di denaro non giustificabili con l'attività lavorativa svolta comples- sivamente valutate non consentono per i giudici di appello di apprezzare il disva- lore del fatto in termini di minima offensività ai fini della qualificazione nella fatti- specie di cui al comma V del DPR n.309/90. 3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento N. 11463/2022 R.G. delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- m
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