CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 38188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ru-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 30.9.2020 dal Tribunale di Lanciano che dichiarava DIGLIO Potito e CATALDO Antonio colpevoli dei reati di tentato furto pluriaggravato, detenzione di materiale esplosivo e ricettazione e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. , 2. Avverso detta sentenza hd%proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DIGLIO Potito e CATALDO Antonio deducendo: I. vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 191 cod. proc. pen.; II. vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dei ricorrenti) al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il/ricorrenti; al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammend