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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 40256/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parzialmente riformando la sentenza del 19/02/2020 del Tribunale di Teramo, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reato di ricettazione, rideterminando la pena irrogata; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene lamentata la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata derubricazione della ricettazione contestata nel reato di furto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione priva di illogicità manifeste (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di L'Aquila ha dato logicamente conto degli elementi idonei a fondare la responsabilità del Falone a titolo di ricettazione, sconfessando la tesi, prospettata dalla difesa dell'imputato, secondo cui questi avrebbe egli stesso rubato l'autovettura); o Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parzialmente riformando la sentenza del 19/02/2020 del Tribunale di Teramo, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reato di ricettazione, rideterminando la pena irrogata; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene lamentata la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata derubricazione della ricettazione contestata nel reato di furto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione priva di illogicità manifeste (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di L'Aquila ha dato logicamente conto degli elementi idonei a fondare la responsabilità del Falone a titolo di ricettazione, sconfessando la tesi, prospettata dalla difesa dell'imputato, secondo cui questi avrebbe egli stesso rubato l'autovettura); o Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 40256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris