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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09364/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34583/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato a tre anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 582, 585 e 612, comma 2, c.p. e 4 L. 110/1975.

Considerato che il motivo di ricorso proposto lamenta l'eccessività della pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, laddove. da un lato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (nel caso di specie valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato), dall'altro il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inibito dall'art. 69 co. 4 c.p., essendo all'imputato applicata la recidiva reiterata e specifica.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34583/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato a tre anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 582, 585 e 612, comma 2, c.p. e 4 L. 110/1975. Considerato che il motivo di ricorso proposto lamenta l'eccessività della pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, laddove. da un lato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (nel caso di specie valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato), dall'altro il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inibito dall'art. 69 co. 4 c.p., essendo all'imputato applicata la recidiva reiterata e specifica. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 09364/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris