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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22285/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i L gq,-E frb L r-0 o2 5 c udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 6 maggio 2022 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Salerno il 14 giugno 2021, è stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 44.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in Sicignano degli Alburni, Salerno, Napoli, Milano, Bari e nel Passo del Brennero da aprile 2015 con condotta perdurante e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen. (capo a), perché insieme a terzi soggetti (alcuni dei quali rimasti ignoti), per i quali si è proceduto separatamente, si era associato allo scopo di commettere più reati in materia di immigrazione clandestina di numerosi cittadini somali giunti sul territorio dello Stato italiano e destinati a essere trasferiti in altri Paesi dell'Unione Europea (in particolare, in Germania, Austria, Svezia, Belgio, Olanda, Danimarca e Norvegia) e, nella specie, allo scopo di compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Italia degli stessi (utilizzando l'istituto del ricongiungimento familiare), a favorirne la permanenza sul territorio dello Stato e ad agevolarne il trasporto in nord Europa; - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), b) d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo b), perché, in concorso con terze persone, aveva compiuti atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di numerosi stranieri, di nazionalità somala, anche falsificando documenti identificativi (o, comunque, procurando documenti falsificati o contraffatti) e fornendo falsi fogli di soggiorno per stranieri e falsi titoli di viaggio, documenti che avevano permesso agli stranieri di lasciare il territorio italiano per raggiungere paesi del nord Europa; - possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen. (capo d), perché, al fine di commettere i reati di cui ai capi che precedono, con il concorso di terze persone, aveva fabbricato o formato documenti identificativi falsi, ovvero ne aveva commissionato la falsificazione.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso in maniera errata di accertare che l'imputato non aveva fatto parte di alcuna organizzazione criminale, risultando carente il requisito della partecipazione da un punto di vista oggettivo e soggettivo.In particolare, nel ricorso si evidenzia che non vi è alcun elemento in forza del quale poter affermare che l'imputato conoscesse personalmente più di tre soggetti astrattamente riconducibili alla contestata associazione e che fosse consapevole dell'esistenza di un'associazione.

La partecipazione al sodalizio dell'imputato, infatti, sarebbe stata dedotta da un numero modesto di intercettazioni telefoniche (compiute nell'arco di tre mesi), dalle quali si evinceva solo che lo stesso si era limitato ad aiutare alcune persone già presenti sul territorio nazionale.

L'imputato, per di più, non aveva procurato alcun biglietto di viaggio agli stranieri, né titoli di viaggio falsi, né aveva offerto alloggi ai presunti clandestini.

Con particolare riferimento alla condotta dì procacciamento di documenti falsi, nel ricorso si evidenzia che, l'unica intercettazione indiziante (n. 5717 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non poteva essere collegata con l'imputato, posto che questi si era limitato a prestare il telefono a un conoscente, il quale aveva intrattenuto la conversazione captata con tale Kayse.

Con riferimento al ricevimento di ingenti importi di denaro, nel ricorso si evidenzia che, dagli atti, si evincerebbe che l'unica movimentazione di denaro accertata e riferita all'imputato era pari all'importo di euro 50,00 e che lo stile di vita dello stesso non era compatibile con la sua partecipazione a un'attività illecita e remunerativa come quella oggetto di imputazione.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 13, comma 3, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la condotta posta in essere dall'imputato, più che perfezionare il reato di cui al capo b, era riconducibile alla sua volontà di prestare assistenza e soccorso (temporaneo e per ragioni di solidarietà) ai connazionali che versassero in uno stato di bisogno e che, comunque, erano già presenti sul territorio dello Stato.

D'altronde, il ruolo svolto dall'imputato era stato del tutto marginale, privo di alcuna partecipazione diretta, sia all'ingresso nel territorio dello Stato, sia alla falsificazione di documenti o all'agevolazione, sotto diversa forma, dell'immigrazione clandestina.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza alle contestate circostanze aggravanti, avrebbe in maniera errata rideterminato la pena, partendo, per il computo della pena finale in continuazione, da una pena base per il reato sub b molto vicina al massimo edittale, in maniera del tutto ingiustificata e senza fornire sul punto alcuna motivazione.

2.4. Con memoria del 21 febbraio 2023, il ricorrente, dopo essersi riportato al proprio ricorso, evidenzia che la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore materiale quando, dopo aver applicato la disciplina della continuazione e aver quantificato la pena finale in anni quattro e mesi sei di reclusione, ha erroneamente calcolato la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, condannando l'imputato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, senza considerare che, sottratto un terzo dalla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, la pena da irrogare doveva essere pari ad anni tre di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. I primi due motivi di ricorso non possono essere accolti in sede di legittimità.

In tal senso, giova evidenziare che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Pertanto, alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato in forza delle intercettazioni telefoniche inequivoche, dalle quali l'imputato e gli altri correi, ritenendosi sicuri di non essere intercettati, avevano esplicitato in maniera chiara il modus operandi dell'associazione.Nella specie, dall'analisi delle intercettazioni eseguite subito dopo il controllo di polizia del 28 agosto 2015 è emerso che l'imputato aveva utilizzato espressioni («per salvare Shire mi hai messo nei problemi!»; «(...) aveva preso (in carico) tre persone, altre, quattro le aveva fatte mangiare e gli aveva fatto i titoli di viaggio») che avevano riscontrato la sussistenza dell'attività delinquenziale di tutte le parti coinvolte nell'indagine.

La Corte di appello, di conseguenza, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato secondo la quale lo stesso era stato mosso da una propensione solidaristica e caritatevole, anche considerando che tale ricostruzione era smentita dalla posizione degli altri correi, per come emersa dalle numerose intercettazioni telefoniche agii atti e dalla sentenza di condanna di primo grado a loro carico, elementi dai quali si evinceva che l'associazione aveva organizzato viaggi in pullman verso il nord Europa, aveva utilizzato documenti falsi per superare i controlli di sicurezza e aveva organizzato l'alloggio dei migranti.

1.2. Altrettanto non credibile è stata ritenuta la tesi sostenuta dall'imputato, secondo la quale lo stesso si era limitato a svolgere l'attività dì affitta-camere, laddove nessun elemento concreto era stato allegato a sostegno di tale ricostruzione.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, poi, il fatto che gli stranieri interessati dalle condotte accertate si trovassero in condizione di clandestinità era confermato dal contenuto delle conversazioni captate, dalle quali era emersa la necessità per il sodalizio di reperire i documenti identificativi e i titoli di viaggio, circostanza sintomatica del fatto che gli stranieri non erano regolari.

La Corte di appello, infine, ha evidenziato che il fatto che l'ingente ammontare dei ricavi non fosse riferibile direttamente all'imputato costituiva circostanza non significativa, posto che detto ammontare riguardava l'attività dell'associazione nel suo complesso. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che i giudici della cognizione abbiano esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato.

Il ricorrente, invece, si è limitato a proporre interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile nel giudizio di legittimità procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori.1.3.

Il motivo di ricorso dedicato alla dosimetria della pena è infondato, posto che la Corte di appello ha fornito ampia motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

La Corte di appello, infatti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza alle contestate circostanze aggravanti di cui al comma 3 dell'art. 12 T.U. imm., fatto che ha determinato una incisiva diminuzione di pena rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado.

La Corte territoriale, infatti, ha applicato la pena stabilita dal legislatore per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina di cui al comma 1 del citato articolo, di molto inferiore alla pena prevista nel citato comma 3, quantificando una pena base inferiore di anni uno e mesi sei di reclusione rispetto a quella oggetto della sentenza di primo grado.

1.4. Deve trovare accoglimento, invece, la doglianza dedotta dal ricorrente nella sua memoria difensiva.

Come correttamente evidenziato dalla difesa, infatti, la Corte di appello ha erroneamente calcolato la riduzione di un terzo di pena per la scelta del rito abbreviato.

La pena, pertanto, deve essere rideterminata in anni tre di reclusione ed euro 41.333,00 di multa, così quantificata: pena base per il reato sub b di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 75.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato sub a ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 60.000,00 di multa (sul punto, la Corte di appello ha commesso un errore favorevole al reo, avendo stabilito una pena pecuniaria inferiore), aumentata per la continuazione con il reato sub d alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 62.000,00 di multa, diminuita alla citata pena finale per la riduzione di un terzo per la scelta del rito.

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in anni tre di reclusione ed euro 41.333,00 di multa, rigettando nel resto il ricorso.

La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i L gq,-E frb L r-0 o2 5 c udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 6 maggio 2022 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Salerno il 14 giugno 2021, è stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 44.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in Sicignano degli Alburni, Salerno, Napoli, Milano, Bari e nel Passo del Brennero da aprile 2015 con condotta perdurante e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen. (capo a), perché insieme a terzi soggetti (alcuni dei quali rimasti ignoti), per i quali si è proceduto separatamente, si era associato allo scopo di commettere più reati in materia di immigrazione clandestina di numerosi cittadini somali giunti sul territorio dello Stato italiano e destinati a essere trasferiti in altri Paesi dell'Unione Europea (in particolare, in Germania, Austria, Svezia, Belgio, Olanda, Danimarca e Norvegia) e, nella specie, allo scopo di compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Italia degli stessi (utilizzando l'istituto del ricongiungimento familiare), a favorirne la permanenza sul territorio dello Stato e ad agevolarne il trasporto in nord Europa; - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), b) d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo b), perché, in concorso con terze persone, aveva compiuti atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di numerosi stranieri, di nazionalità somala, anche falsificando documenti identificativi (o, comunque, procurando documenti falsificati o contraffatti) e fornendo falsi fogli di soggiorno per stranieri e falsi titoli di viaggio, documenti che avevano permesso agli stranieri di lasciare il territorio italiano per raggiungere paesi del nord Europa; - possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen. (capo d), perché, al fine di commettere i reati di cui ai capi che precedono, con il concorso di terze persone, aveva fabbricato o formato documenti identificativi falsi, ovvero ne aveva commissionato la falsificazione. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso in maniera errata di accertare che l'imputato non aveva fatto parte di alcuna organizzazione criminale, risultando carente il requisito della partecipazione da un punto di vista oggettivo e soggettivo.In particolare, nel ricorso si evidenzia che non vi è alcun elemento in forza del quale poter affermare che l'imputato conoscesse personalmente più di tre soggetti astrattamente riconducibili alla contestata associazione e che fosse consapevole dell'esistenza di un'associazione. La partecipazione al sodalizio dell'imputato, infatti, sarebbe stata dedotta da un numero modesto di intercettazioni telefoniche (compiute nell'arco di tre mesi), dalle quali si evinceva solo che lo stesso si era limitato ad aiutare alcune persone già presenti sul territorio nazionale. L'imputato, per di più, non aveva procurato alcun biglietto di viaggio agli stranieri, né titoli di viaggio falsi, né aveva offerto alloggi ai presunti clandestini. Con particolare riferimento alla condotta dì procacciamento di documenti falsi, nel ricorso si evidenzia che, l'unica intercettazione indiziante (n. 5717 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non poteva essere collegata con l'imputato, posto che questi si era limitato a prestare il telefono a un conoscente, il quale aveva intrattenuto la conversazione captata con tale Kayse. Con riferimento al ricevimento di ingenti importi di denaro, nel ricorso si evidenzia che, dagli atti, si evincerebbe che l'unica movimentazione di denaro accertata e riferita all'imputato era pari all'importo di euro 50,00 e che lo stile di vita dello stesso non era compatibile con la sua partecipazione a un'attività illecita e remunerativa come quella oggetto di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 13, comma 3, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la condotta posta in essere dall'imputato, più che perfezionare il reato di cui al capo b, era riconducibile alla sua volontà di prestare assistenza e soccorso (temporaneo e per ragioni di solidarietà) ai connazionali che versassero in uno stato di bisogno e che, comunque, erano già presenti sul territorio dello Stato. D'altronde, il ruolo svolto dall'imputato era stato del tutto marginale, privo di alcuna partecipazione diretta, sia all'ingresso nel territorio dello Stato, sia alla falsificazione di documenti o all'agevolazione, sotto diversa forma, dell'immigrazione clandestina. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza alle contestate circostanze aggravanti, avrebbe in maniera errata rideterminato la pena, partendo, per il computo della pena finale in continuazione, da una pena base per il reato sub b molto vicina al massimo edittale, in maniera del tutto ingiustificata e senza fornire sul punto alcuna motivazione. 2.4. Con memoria del 21 febbraio 2023, il ricorrente, dopo essersi riportato al proprio ricorso, evidenzia che la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore materiale quando, dopo aver applicato la disciplina della continuazione e aver quantificato la pena finale in anni quattro e mesi sei di reclusione, ha erroneamente calcolato la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, condannando l'imputato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, senza considerare che, sottratto un terzo dalla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, la pena da irrogare doveva essere pari ad anni tre di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. I primi due motivi di ricorso non possono essere accolti in sede di legittimità. In tal senso, giova evidenziare che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Pertanto, alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato in forza delle intercettazioni telefoniche inequivoche, dalle quali l'imputato e gli altri correi, ritenendosi sicuri di non essere intercettati, avevano esplicitato in maniera chiara il modus operandi dell'associazione.Nella specie, dall'analisi delle intercettazioni eseguite subito dopo il controllo di polizia del 28 agosto 2015 è emerso che l'imputato aveva utilizzato espressioni («per salvare Shire mi hai messo nei problemi!»; «(...) aveva preso (in carico) tre persone, altre, quattro le aveva fatte mangiare e gli aveva fatto i titoli di viaggio») che avevano riscontrato la sussistenza dell'attività delinquenziale di tutte le parti coinvolte nell'indagine. La Corte di appello, di conseguenza, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato secondo la quale lo stesso era stato mosso da una propensione solidaristica e caritatevole, anche considerando che tale ricostruzione era smentita dalla posizione degli altri correi, per come emersa dalle numerose intercettazioni telefoniche agii atti e dalla sentenza di condanna di primo grado a loro carico, elementi dai quali si evinceva che l'associazione aveva organizzato viaggi in pullman verso il nord Europa, aveva utilizzato documenti falsi per superare i controlli di sicurezza e aveva organizzato l'alloggio dei migranti. 1.2. Altrettanto non credibile è stata ritenuta la tesi sostenuta dall'imputato, secondo la quale lo stesso si era limitato a svolgere l'attività dì affitta-camere, laddove nessun elemento concreto era stato allegato a sostegno di tale ricostruzione. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, poi, il fatto che gli stranieri interessati dalle condotte accertate si trovassero in condizione di clandestinità era confermato dal contenuto delle conversazioni captate, dalle quali era emersa la necessità per il sodalizio di reperire i documenti identificativi e i titoli di viaggio, circostanza sintomatica del fatto che gli stranieri non erano regolari. La Corte di appello, infine, ha evidenziato che il fatto che l'ingente ammontare dei ricavi non fosse riferibile direttamente all'imputato costituiva circostanza non significativa, posto che detto ammontare riguardava l'attività dell'associazione nel suo complesso. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che i giudici della cognizione abbiano esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato. Il ricorrente, invece, si è limitato a proporre interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile nel giudizio di legittimità procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori.1.3. Il motivo di ricorso dedicato alla dosimetria della pena è infondato, posto che la Corte di appello ha fornito ampia motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. La Corte di appello, infatti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza alle contestate circostanze aggravanti di cui al comma 3 dell'art. 12 T.U. imm., fatto che ha determinato una incisiva diminuzione di pena rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado. La Corte territoriale, infatti, ha applicato la pena stabilita dal legislatore per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina di cui al comma 1 del citato articolo, di molto inferiore alla pena prevista nel citato comma 3, quantificando una pena base inferiore di anni uno e mesi sei di reclusione rispetto a quella oggetto della sentenza di primo grado. 1.4. Deve trovare accoglimento, invece, la doglianza dedotta dal ricorrente nella sua memoria difensiva. Come correttamente evidenziato dalla difesa, infatti, la Corte di appello ha erroneamente calcolato la riduzione di un terzo di pena per la scelta del rito abbreviato. La pena, pertanto, deve essere rideterminata in anni tre di reclusione ed euro 41.333,00 di multa, così quantificata: pena base per il reato sub b di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 75.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato sub a ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 60.000,00 di multa (sul punto, la Corte di appello ha commesso un errore favorevole al reo, avendo stabilito una pena pecuniaria inferiore), aumentata per la continuazione con il reato sub d alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 62.000,00 di multa, diminuita alla citata pena finale per la riduzione di un terzo per la scelta del rito. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in anni tre di reclusione ed euro 41.333,00 di multa, rigettando nel resto il ricorso. La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limi
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