CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 9 Giugno 2022, rigettava la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la ingiusta detenzione subita dal 15 Ottobre 2013 fino al 3 Novembre 2016, allorquando la stessa era dichiarata inefficace, in relazione a ipotesi di concorso in atto omicidiario ai danni di RITACCIO Ercolino appartenente a un clan concorrente, fatto per il quale era assolto dalla Corte di Assise in appello di Napoli con sentenza in data 3 Novembre 2016. 2. Il giudice distrettuale escludeva il diritto alla riparazione per la ingiusta detenzione rilevando che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a grave colpa in quanto era emerso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto un affronto violento a tale ANDOLFI Nunzio schiaffeggiandolo pubblicamente e rivolgendo nei suoi confronti parole ingiuriose, il che aveva dato origine ad una escalation di violenze tra gruppi contrapposti fino alla realizzazione dell'atto omicidiario. Tale condotta, seppure di scarso rilievo offensivo, se calata nel contesto di faide e rivalità tra famiglie in un contesto di camorra, ea idonea a determinare i presupposti per una serie di comportamenti ritorsivi e a costituire antecedente logico dell'atto omicidiario, a prescindere dalla mancanza di prova della partecipazione del RICCI allo stesso. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RICCI Francesco deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine ad entrambi gli argomenti proposti dalla Corte di Appello per escludere il diritto all'indennizzo. Quanto ai profili di colpa assume il ricorrente che non qualsiasi elemento di imprudenza o di leggerezza rilevano ai fini della esclusione del diritto all'indennizzo ma solo i profili di colpa "grave" improntata pertanto ad una grave negligenza o ad inescusabile leggerezza e non a condotte, come la presente, riconducibile ad una lite occasionata da discussioni tra giovani fidanzati. Quanto ai profili causali rileva il ricorrente che il diverbio si era verificato alcuni mesi prima rispetto al fatto omicidiario per cui è intervenuto il titolo cautelare e che non poteva ricorrere alcun collegamento eziologico tra due condotte talmente eterogenee e, soprattutto nessun rimprovero soggettivo poteva rivolgersi al ricorrente che in alcun modo poteva prevedere che ad una condotta occasionata da un banale litigio tra ragazzi poteva derivare un fatto di violenza sproporzionata ai danni dì un terzo soggetto, da cui sarebbe sorto un procedimento penale nei propri confronti peraltro fondato non già su tale episodica conflittualità, ma da dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (Barbaro), le cui propalazioni erano state ritenute inattendibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minímali e incoerenti rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/0272014), Rv. 259082]. 3. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.4, 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 4. Invero la colpa grave in capo al ricorrente appare motivata in termini talmente generici e assertivi da non consentire l'esatta individuazione del rimprovero formulato al ricorrente, non risultando in particolare adeguatamente motivato lo sviluppo dell'iter criminoso, consistito in un atto omicidiario eseguito in concorso da parte di un commando di criminali appartenenti a famiglia camorristica. Era risultato che molti mesi prima del fatto il ricorrente, imparentato con la famiglia camorristica degli Alberto (aveva sposato una figlia di [OSCURATO:PERSONA]) aveva duramente redarguito l'ANDOLFI fino a schiaffeggiarlo per avere questi di mancato di rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] (anch'essa figlia di Giacomo) e pertanto i fatti si erano realizzati all'interno di una dinamica familiare e di affinità del tutto circoscritta e apparentemente inidonea a provocare reazioni tali da condurre ad azioni criminali di elevatissimo spessare. 4.1 Sarebbe stato pertanto onere del giudice distrettuale evidenziare per quali ragioni una condotta, pure aggressiva, realizzata all'interno di dinamiche familiari non solo possa essere definita come improntata a inescusabile leggerezza o a grave imprudenza, nella prospettiva di escludere la riparazione per ingiusta detenzione. ma come possa essere posta in relazione causale con il grave fatto di sangue per cui è stato giudizio, realizzato nei confronti di soggetto del tutto estraneo alle suddette dinamiche, tenuto conto che, al momento del fatto le vesti del RICCI e dell'ANDOLFI venivano in considerazione per le relazioni intrattenute con le due figlie di ALBERTO Giacomo e non in un'ottica di contrapposizione tra due realtà criminali coesistenti nel quartiere Barra di Napoli. 4.2 A tale proposito rileva il principio secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790), in quanto la colpa grave, di cui all'art. 314 cod. pen., che esclude siffatto diritto, va rapportata agli indizi, cui non si deve dare adito per grave imprudenza e non ai sospetti, la cui sola esistenza non autorizza l'emissione di alcuna misura cautelare (sez.4, n.10793 del 19/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278655), tenuto conto che la misura cautelare nei confronti del RICCI era stata assunta in ragione delle propalazioni di un collaboratore di giustizia il quale aveva riferito che il RICCI risultava uno dei componenti del commando che aveva compiuto l'omicidio, dichiarazioni riconosciute inattendibili dal giudice di appello e che la lite di cui sopra costituiva, al momento dell'adizione della cautela, un remoto e vago antecedente di fatto, il cui rilievo sinergico nell'adozione della cautela e nella stessa sequenza eziologica che aveva portato al fatto di sangue, non risulta essere stato adeguatamente esplorato dal giudice della riparazione. 5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati, sia in ordine alla necessità di esplicitazione della condotta del ricorrente improntata a colpa, sia con riferimento all'efficienza causale rivestita da tale condotta colposa sulla privazione della libertà personale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello