CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di CATANIA sezione G.I.P. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine a due delitti di tentata rapina ed uno di lesioni, aggravato dal nesso teleologico, ritenuti in continuazione tra loro, ed a sostegno del ricorso deduce la violazione di legge in considerazione dell'erronea qualificazione giuridica del tentativo di rapina di cui al capo a) dell'imputazione, a suo avviso da qualificarsi, invece, ai sensi degli artt. 56 e 624bis cod. pen., nel difetto di elementi certi da cui desumere lesioni riportate nell'occasione dalla persona offesa,sicché si dovrebbe ritenere che la violenza sia stata esercitata dal ricorrente sull'oggetto e non sulla persona. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 -01): nel caso di specie, invece, il capo di imputazione riferisce espressamente della violenza esercitata sulla persona offesa e consistita nello "strattonarla ripetutamente... prendendola per la maglia ed il reggiseno, provocandole un forte dolore alla spalla sinistra ed al petto, ed altresì un ematoma a seno....". La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera dì consiglio, il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltr DEnSIXATO 4 CANCELLARIA S ZIEMNE20P2E6NALE [OSCURATO:PERSONA] F