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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 42189/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24723/2024 - Rei.

Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 420 quater cod. proc. pen. — è generico in quanto fa riferimento alle modifiche legate alla riforma Cartabia (che non si applicano al presente procedimento ratione temporis, stante il disposto di cui all'art. 89, comma 1, d.lgs 150 del 2022) e non deduce specificamente la mancata conoscenza del processo e, quindi, l'erroneità della scelta di procedere in assenza da parte del primo Giudice, né smentisce le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, la correttezza formale della notificazione al difensore e, dall'altra, l'attivismo manifestato dalla prevenuta nel nominare un difensore di fiducia per la proposizione dell'atto di appello quale sintomo della conoscenza del procedimento; Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è assolutamente aspecifico, perché si limita ad affermare i principi di diritto che governano il beneficio di cui si discute, senza specificare perché la Corte di merito avrebbe errato nel non accedere al proscioglimento predetto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24723/2024 - Rei. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 420 quater cod. proc. pen. — è generico in quanto fa riferimento alle modifiche legate alla riforma Cartabia (che non si applicano al presente procedimento ratione temporis, stante il disposto di cui all'art. 89, comma 1, d.lgs 150 del 2022) e non deduce specificamente la mancata conoscenza del processo e, quindi, l'erroneità della scelta di procedere in assenza da parte del primo Giudice, né smentisce le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, la correttezza formale della notificazione al difensore e, dall'altra, l'attivismo manifestato dalla prevenuta nel nominare un difensore di fiducia per la proposizione dell'atto di appello quale sintomo della conoscenza del procedimento; Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è assolutamente aspecifico, perché si limita ad affermare i principi di diritto che governano il beneficio di cui si discute, senza specificare perché la Corte di merito avrebbe errato nel non accedere al proscioglimento predetto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 42189/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris