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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15233/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Macerata all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale, applicate a costoro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, quanto ad Ali, sulla recidiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di sei anni di reclusione e 40.000 di multa il primo e di cinque anni di reclusione e 30.000 di multa il secondo, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, 825 gr. di eroina. -

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, propogono ricorso per cassazione.

3. Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce il travisamento delle risultanze probatorie circa la responsabilità dell'imputato e il vizio di motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sull'erroneo presupposto che esse sono riportate nel verbale di sequestro, mentre sono state rese in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto.

Aggiunge il difensore che l'Alì non fu mai visto unirsi all' [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di dissotterrare e va occultare lo stupefacente, circostanza concordemente negata degli imputati, i quali hanno pure riferito della presenza di un terzo uomo, tale [OSCURATO:PERSONA], che, invece, avrebbe aiutato l'[OSCURATO:PERSONA], considerando che gli operanti non identificarono i due individui al 'momento del disseppellimento dello stupefacente, individui i cui connotati non sono stati nemmeno descritti e che furono osservati a notevole distanza e in ora notturna.

Del resto, osserva ancora il difensore, la circostanza che gli operanti si siano nuovamente recati sul posto dell'occultamento con il solo [OSCURATO:PERSONA] dimostra che solo costui fosse a conoscenza del nascondiglio della droga e, al contempo, l'estraneità dell'Ali, anche considerando l'esito negativo delle perquisizioni effettuate a suo carico. 3.2.

Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 350 cod. proc. pen., laddove la Corte di merito ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] riportate nel verbale di arresto non sottoscritto dal medesimo, nonostante la scelta del rito abbreviato, dichiarazioni che, per contro, sarebbero pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. 3.3.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la condotta di "estrazione dl terreno e di seppellimento" della droga non rientrano tra quelle considerate dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo peraltro gli imputati esercitato un potere di fatto sulla sostanza stupefacente.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta il travisamento della prova e la violazione dell'art. 110 cod. pen. per aver ravvisato, a carico dell'Ali, una condotta concorsuale, in mancanza della prova di una preventiva adesione psicologica, rispetto alla risoluzione dell'altro correo.

3.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen., posto che la condotta in contestazione si è realizzata successivamente al perfezionamento del reato.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., per avere i giudici di merito applicato le circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, circostanze che, in maniera illogica, sono state riconosciute in favore del coimputato, sebbene a costui sia stata applicata la recidiva specifica i nfra quinq uenna le. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché i motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, reiterano censure, peraltro di contenuto ampiamente valutativo, che sono state rigettate con motivazione adeguata, che poggia su elementi probatori certamente non travisati, e immune da vizi di illogicità manifesta.

2. Richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, a prescindere dalla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], si sono confrontati con la tesi alternativa, propugnata dal ricorrente e incentrata, appunto, sulle dichiarazioni rese dal coimputato - ciò che rende inammissibili, per carenza di interesse i due primi due motivi - escludendo recisamente la presenza di una terza persona, e ciò in quanto — venendo così al terzo e al quarto motivo - gli operanti, anche mediante l'impiego di visori notturni, ebbero modo di osservare costantemente i movimenti di due uomini, poi identificati nei ricorrenti, i quali, tra l'altro, furono visti dapprima disseppellire alcuni involucri di forma sferica, quindi, dopo aver suddiviso il contenuto di detti involucri in altri più piccoli, interrarne alcuni per poi dirigersi, a bordo di un auto, verso [OSCURATO:PERSONA], e, durante tale tragitto, furono fermati e identificati.

Orbene, sulla base di queste risultanze, i giudici di merito, come anticipato, hanno escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato aiutato da una terza persona, per la dirimente ragione che gli operanti videro solamente due uomini, i cui spostamenti furono monitorati senza soluzione di continuità sino all'identificazione negli odierni ricorrenti.

Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che sfugge al sindacato di legittimità.

3. Quanto, poi, alla qualificazione del fatto, non vi è dubbio che l'Ali, agendo in concorso con il coimputato, abbia posto in essere una condotta di "detenzione", avendo avuto la diretta disponibilità della sostanza stupefacente, come reso evidente dal fatto che detta sostanza fu dapprima dissotterrata (il che logicamente presuppone che i due sapessero dove fosse nascosta), poi frazionata, quindi ulteriormente occultata.

Diversamente da quanto dedotto con il quinto motivo, il fatto non è riconducibile nella schema del favoreggiamento personale per l'evidente ragione che la fattispecie ex l'art. 378 cod. pen. è configurabile solo "dopo che fu commesso un reato", mentre, nel caso in esame, l'Ali, agendo in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA], ha certamente realizzato la condotta tipica del delitto di cui all'art. 73, comma 1., d.P.R. n. 309 del 1990.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. Si rammenta che, come ogni valutazione inerente alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, la determinazione della misura della riduzione di pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche implica l'esercizio di un potere discrezionale alla luce dei criteri considerati dall'art. 133 cod. pen. che è tipico del giudizio di merito e che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno operato una consistente riduzione di pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur non nella massima estensione, valutando, a tal proposito, la quantità e il grado di purezza dello stupefacente, ritenuti indicativi, in maniera non certo implausibile, del sicuro inserimento del ricorrente nell'ambiente del narcotraffico.

Si tratta di una valutazione di fatto sorretta da una motivazione non manifestamente illogica che supera il vaglio di legittimità.

4.2. Si osserva, infine, che i giudici di merito hanno sì riconosciuto al coimputato Ali le circostanze attenuanti generiche, ma in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, sicché nei suoi confronti la pena è stata determinata in misura sensibilmente superiore, ciò che - a parità di disvalore quanto alle condotte, tra loro del tutto omogenee - rispecchia la diversa e più accentuata capacità criminale dell'Alì, desumibile, appunto, dalla ritenuta recidiva.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Macerata all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale, applicate a costoro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, quanto ad Ali, sulla recidiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di sei anni di reclusione e 40.000 di multa il primo e di cinque anni di reclusione e 30.000 di multa il secondo, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, 825 gr. di eroina. - 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, propogono ricorso per cassazione. 3. Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce il travisamento delle risultanze probatorie circa la responsabilità dell'imputato e il vizio di motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sull'erroneo presupposto che esse sono riportate nel verbale di sequestro, mentre sono state rese in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto. Aggiunge il difensore che l'Alì non fu mai visto unirsi all' [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di dissotterrare e va occultare lo stupefacente, circostanza concordemente negata degli imputati, i quali hanno pure riferito della presenza di un terzo uomo, tale [OSCURATO:PERSONA], che, invece, avrebbe aiutato l'[OSCURATO:PERSONA], considerando che gli operanti non identificarono i due individui al 'momento del disseppellimento dello stupefacente, individui i cui connotati non sono stati nemmeno descritti e che furono osservati a notevole distanza e in ora notturna. Del resto, osserva ancora il difensore, la circostanza che gli operanti si siano nuovamente recati sul posto dell'occultamento con il solo [OSCURATO:PERSONA] dimostra che solo costui fosse a conoscenza del nascondiglio della droga e, al contempo, l'estraneità dell'Ali, anche considerando l'esito negativo delle perquisizioni effettuate a suo carico. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 350 cod. proc. pen., laddove la Corte di merito ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] riportate nel verbale di arresto non sottoscritto dal medesimo, nonostante la scelta del rito abbreviato, dichiarazioni che, per contro, sarebbero pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la condotta di "estrazione dl terreno e di seppellimento" della droga non rientrano tra quelle considerate dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo peraltro gli imputati esercitato un potere di fatto sulla sostanza stupefacente. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta il travisamento della prova e la violazione dell'art. 110 cod. pen. per aver ravvisato, a carico dell'Ali, una condotta concorsuale, in mancanza della prova di una preventiva adesione psicologica, rispetto alla risoluzione dell'altro correo. 3.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen., posto che la condotta in contestazione si è realizzata successivamente al perfezionamento del reato. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., per avere i giudici di merito applicato le circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, circostanze che, in maniera illogica, sono state riconosciute in favore del coimputato, sebbene a costui sia stata applicata la recidiva specifica i nfra quinq uenna le. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché i motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, reiterano censure, peraltro di contenuto ampiamente valutativo, che sono state rigettate con motivazione adeguata, che poggia su elementi probatori certamente non travisati, e immune da vizi di illogicità manifesta. 2. Richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, a prescindere dalla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], si sono confrontati con la tesi alternativa, propugnata dal ricorrente e incentrata, appunto, sulle dichiarazioni rese dal coimputato - ciò che rende inammissibili, per carenza di interesse i due primi due motivi - escludendo recisamente la presenza di una terza persona, e ciò in quanto — venendo così al terzo e al quarto motivo - gli operanti, anche mediante l'impiego di visori notturni, ebbero modo di osservare costantemente i movimenti di due uomini, poi identificati nei ricorrenti, i quali, tra l'altro, furono visti dapprima disseppellire alcuni involucri di forma sferica, quindi, dopo aver suddiviso il contenuto di detti involucri in altri più piccoli, interrarne alcuni per poi dirigersi, a bordo di un auto, verso [OSCURATO:PERSONA], e, durante tale tragitto, furono fermati e identificati. Orbene, sulla base di queste risultanze, i giudici di merito, come anticipato, hanno escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato aiutato da una terza persona, per la dirimente ragione che gli operanti videro solamente due uomini, i cui spostamenti furono monitorati senza soluzione di continuità sino all'identificazione negli odierni ricorrenti. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che sfugge al sindacato di legittimità. 3. Quanto, poi, alla qualificazione del fatto, non vi è dubbio che l'Ali, agendo in concorso con il coimputato, abbia posto in essere una condotta di "detenzione", avendo avuto la diretta disponibilità della sostanza stupefacente, come reso evidente dal fatto che detta sostanza fu dapprima dissotterrata (il che logicamente presuppone che i due sapessero dove fosse nascosta), poi frazionata, quindi ulteriormente occultata. Diversamente da quanto dedotto con il quinto motivo, il fatto non è riconducibile nella schema del favoreggiamento personale per l'evidente ragione che la fattispecie ex l'art. 378 cod. pen. è configurabile solo "dopo che fu commesso un reato", mentre, nel caso in esame, l'Ali, agendo in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA], ha certamente realizzato la condotta tipica del delitto di cui all'art. 73, comma 1., d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Si rammenta che, come ogni valutazione inerente alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, la determinazione della misura della riduzione di pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche implica l'esercizio di un potere discrezionale alla luce dei criteri considerati dall'art. 133 cod. pen. che è tipico del giudizio di merito e che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno operato una consistente riduzione di pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur non nella massima estensione, valutando, a tal proposito, la quantità e il grado di purezza dello stupefacente, ritenuti indicativi, in maniera non certo implausibile, del sicuro inserimento del ricorrente nell'ambiente del narcotraffico. Si tratta di una valutazione di fatto sorretta da una motivazione non manifestamente illogica che supera il vaglio di legittimità. 4.2. Si osserva, infine, che i giudici di merito hanno sì riconosciuto al coimputato Ali le circostanze attenuanti generiche, ma in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, sicché nei suoi confronti la pena è stata determinata in misura sensibilmente superiore, ciò che - a parità di disvalore quanto alle condotte, tra loro del tutto omogenee - rispecchia la diversa e più accentuata capacità criminale dell'Alì, desumibile, appunto, dalla ritenuta recidiva. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
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