CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28685-2021 proposto da: G.M [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1896/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28685 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che la G.M. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale di Ravenna la "Fruttagel - [OSCURATO:PERSONA] p.a.; la società istante deduceva che aveva concesso in locazione alla convenuta, per la durata di 60 mesi, tre carrelli elevaton, e che quest'ultima, dopo circa 20 mesi dall'inizio dell'esecuzione del contratto, aveva comunicato la propria intenzione d'interrompere il rapporto non dando più séguito al pagamento dei canoni; la s.n.c. chiedeva, quindi, l'accertamento della risoluzione del contratto per fatto imputabile alla soc. coop. p.a. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni come da clausola penale pattuita, oltre al distinto risarcimento per i danni riportati dai carrelli e per il maggior numero di ore di utilizzo degli stessi a mente di quanto concordato; il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda attorea con pronuncia riformata dalla Corte di Appello di Bologna che, per quanto qui ancora rileva, riduceva la penale pattuita; avverso questa decisione ricorre per cassazione la G.M. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. articolando due motivi; resiste con controricorso Fruttagel soc. coop. p.a.; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta il vizio della senl:enza impugnata per aver disposto la riduzione della penale affermando senza motivazione fatti privi di ogni riscontro istruttorio, infatti neppure menzionato in specie quanto al preteso ricavo per ricollocazione commerciale dei beni riappresi, laddove il costo dei canoni incassato aveva coperto poco più della metà del pacifico prezzo di acquisto dei macchinari senza che la suddetta penale, seppur ridotta, avesse permesso di coprire il residuo, e senza tener conto del ridotto valore dei beni in quanto restituiti danneggiati, anche se funzionanti, come pure accertato;con il secondo motivo di ricorso si censura la contraddittorietà, illogicità e apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato in cui si trovava affermato che la clausola penale in parola non prevedeva riduzioni convenzionali, mentre era stato stabilito un adeguamento progressivo nei termini della metà dei canoni restanti sino al termine del rapporto contrattuale pattuito; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; la Corte territoriale, senza tener conto che la clausola penale precedeva un meccanismo di riduzione automatica (cfr. pag. 4 del provvedimento gravato) essendo commisurata alla metà dei canoni non ancora corrisposti per la restante durata contrattuale, come dallo stesso Collegio accertato (cfr. pag. 2), ha motivato apparentemente la riduzione della penale, e la sua misura fino a un terzo del pattuito, affermando che, con la riapprensione dei beni, la locatrice li aveva potuto ricollocare utilmente presso terzi, senza spiegare se di questo vi fosse prova e quale, o ve ne fosse del fatto che quella collocazione era in concreto possibile e utilizzabile come parametro al contempo non meglio specificato; tale ragione decisoria non è intaccata dalla memoria deposita da parte controricorrente; la motivazione sul punto è "parte qua" irriducibilmente contraddittoria e mancante (cfr. sulla deducibilità, nel caso, del vizio motivazionale, ad esempio Cass., 01/10/2018, n. 23750); per questa ragione la decisione dev'essere cassata; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio