CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 ottobre 2025
Cassazione n. 29798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
poli il 20/02/1956,avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Trani,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 17 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Traniha annullato il decreto di convalida e sequestro preventivo emesso dal G.i.p. delTribunale di Trani in data 27 ottobre 2025, in relazione a tutti gli immobili postisotto sequestro, a eccezione della tettoia esterna per la quale l’ha confermato.2. Ricorre il Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani ed eccepisce lavalutazione atomistica delle opere abusive, evidenziando degli errori in diritto sullanatura istantanea del reato urbanistico, anziché permanente, e sulla prescrizione(primo motivo); l’erronea applicazione delle norme processuali in materia diriesame reale, perché il sequestro preventivo non è connesso alla colpevolezzadell’indagato ma alla pericolosità del bene e può essere mantenuto anche neiconfronti di chi non ha realizzato l’opera se la disponibilità del bene è idonea aprotrarre l’illecito (secondo motivo); la violazione di legge in ordine allavalutazione del periculum in mora (terzo motivo).3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] presenta una memoria nell’interesse della suaassistita, [OSCURATO:PERSONA], in cui ribadisce le difese già espletate innanzi al Tribunaledel riesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che [OSCURATO:PERSONA] haacquistato in data 5 dicembre 2024 un fondo rustico da [OSCURATO:PERSONA] chel’aveva a sua volta acquistato il 28 aprile 2014 da [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2025 la Poliziamunicipale di Ruvo di Puglia, unitamente ai tecnici comunali, ha accertato larealizzazione sul predetto fondo, senza titoli abilitativi, di un complessoimmobiliare, costituito da un villino unifamiliare con un seminterrato, un porticatoe una piscina. Eseguite ulteriori indagini, è emerso che nel 2011 il fondo era liberoda manufatti, mentre dal 2014 erano iniziate le costruzioni. In particolare, nel2014, l’[OSCURATO:PERSONA] ha venduto alla [OSCURATO:PERSONA] l’intero complesso immobiliare, consistente inun deposito di attrezzi agricoli di mq 22, con sottostante cisterna, dichiarando chela realizzazione delle opere era antecedente al 1967. Dalle ortofoto dell’ottobre2014, del 2016 e del 2023 è emerso poi che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto allarealizzazione delle ulteriori opere abusive, oggetto di sequestro ai dannidell’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale del riesame ha, dunque, revocato il sequestro preventivo sulpresupposto che le opere abusive non erano state realizzate dall’[OSCURATO:PERSONA], aeccezione della tettoia per la quale ha ravvisato il fumus commissi delicti del reatocontestato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 e il periculum in mora,trattandosi di opera di recentissima edificazione che aveva inciso in modo univocosul carico urbanistico e in relazione alla quale doveva essere ancora accertata laresponsabilità dell’indagata.L’ordinanza del Tribunale del riesame va annullata per i plurimi errori didiritto in cui è incorsa, prontamente denunciati dal Pubblico ministero ricorrente.Innanzi tutto, va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale dilegittimità, secondo cui la prosecuzione della costruzione di un immobile abusivocon la realizzazione della tettoia, che il Tribunale del riesame ascrive comunqueall’[OSCURATO:PERSONA], protrae l’abusività dell’intero manufatto, non essendo possibile unavalutazione atomistica delle singole parti della costruzione.’ La permanenzadel reato di edificazione abusiva cessa, infatti, a seguito dell'interruzione dei lavoriconseguente all'ordine di sospensione emanato dall'autorità comunale; neconsegue, da un lato, che la ripresa dei lavori dopo l'ottemperanza a tale ordinenon costituisce un "post factum" non punibile ma integra una autonoma, ulterioree grave violazione della norma penale, che legittima l'uso del potere coercitivoreale e il successivo esercizio dell'azione penale, dall'altro, che la valutazione circala cessazione della permanenza conseguente all'osservanza dell'ordine disospensione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito,sottratto, in presenza di motivazione, al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 21192del 04/04/2023, Orlando, Rv. 284626-01; Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017,Tomasulo, Rv. 270256-01; Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, dep. 2017, Rocchio,Rv. 269325 – 01). Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] non è chiamata a rispondere solo dellatettoia ma anche delle altre opere realizzate senza titoli la cui abusività non ècessata proprio in seguito alla scelta di protrarre l’abuso.In secondo luogo, il sequestro preventivo ha oggetto i beni realizzatiabusivamente, a prescindere dall’autore dell’abuso, e si giustifica proprio perevitare che la disponibilità del bene protragga le conseguenze del reato, come nelcaso in esame. Pertanto, opera anche nei confronti dell’acquirente, la cui colpa,nella specie, risiede certamente nella prosecuzione delle opere abusive (explurimis, Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019, Motisi, Rv. 277346 – 01; Sez. 3, n.32363 del 24/05/2027, Mantione, Rv. 270443-01; Sez. 3, n. 51429 del15/09/2016, Brandi, Rv. 269289 – 01).Infine, è evidente che si tratta di un sequestro preventivo di tipo impeditivoper cui il periculum in mora è costituito non solo dalla protrazione della condottaabusiva con la realizzazione della tettoia, ma anche con l'aggravio del caricourbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza edestinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cuiinsistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazionedell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona (Sez. 3, n. 8671del 15/02/2024, Alcamo, Rv. 285963 - 01).Alla luce della considerazioni svolte, s’impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Trani, in diversa composizione,per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Tranicompetente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.Così deciso, il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]