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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 13542/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta le memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società «Cuneo consulenze S.r.l.» (da lui rappresentata) ricorrono, con unico atto, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro, emesso il 26/05/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, in esecuzione del quale sono stati sequestrati i documenti contabili della predetta società e dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], nonché copia integrale dei dispositivi informatici del ricorrente e dei suoi famigliari e del suo account di posta elettronica. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt. 125, 247 e 253, cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza del "fumus commissi delicti"e all'indicazione della finalità probatoria dei dati sequestrati.

Sostiene che l'ordinanza impugnata, violando le norme sostanziali e procedurali sopra indicate e non facendo buon governo degli insegnamenti della Corte di cassazione in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, non ha operato alcuna autonoma valutazione degli elementi investigativi emergenti dalle informative della GdF e non si è espressa sugli elementi allegati dalla difesa a sostegno della insussistenza del "fumus"del reato ipotizzato.

Con riferimento al primo punto (autonoma valutazione degli elementi idonei a integrare il "fumus") afferma che l'ordinanza impugnata si è limitata ad una mera operazione di "copia-incolla" del decreto di perquisizione e sequestro al punto da replicarne persino gli errori di battitura.

Quanto al secondo profilo (omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa circa la insussistenza del "fumus") lamenta l'omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano riferito sulle ragioni della costituzione della società «Cuneo consulenze s.r.I.» e sulla effettività dell'attività svolta, sì da escludere che la stessa potesse essere considerata alla stregua di un mero schermo giuridico), al parere dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (circa il fatto che la costituzione della società non aveva comportato alcun risparmio di imposta), all'ulteriore documentazione probante l'effettività delle spese sostenute dal ricorrente per lo svolgimento dell'attività in favore della «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.».

Anche il tema dei costi e dei bilanci 2018-2020 della «Cuneo consulenze s.r.I.» è stato affrontato dal tribunale con la tecnica del "copia-incolla" del decreto del PM, così come non è stata affrontata in alcun modo la questione della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate e del fine di evasione a terzi. 1.2.Con il secondo motivo deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al mancato rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e adeguatezza, essendo stata posta in essere una acquisizione indiscriminata di tutto il materiale informatico presente nei locali sottoposti a perquisizione a prescindere da qualsiasi valutazione sul nesso di pertinenzialità e proporzionalità dei dati rispetto al tema oggetto di indagine.

La documentazione contabile e quella relativa ai rapporti commerciali con la «[OSCURATO:PERSONA]» era depositata "ex lege" presso il commercialista che il PM avrebbe potuto ottenere in base ad un semplice ordine di esibizione, senza ricorrere ad una indiscriminata ed illegittima "pesca probatoria" mediante perquisizioni presso tutti gli immobili nella disponibilità del ricorrente e il sequestro di tutti i suoi computer, telefono cellulare, pendrive e account di posta elettronica.

Tant'è che la documentazione è stata sequestrata presso il commercialista.

Che si sia trattato di una illegittima "pesca a strascico" è ammesso dalla stessa GdF nella propria richiesta di emissione di un decreto di perquisizione finalizzato a verificare l'eventuale esistenza di ulteriori ipotesi di reato.

Il Tribunale disattende questi argomenti sostenendo l'impossibilità preventiva di selezionare la documentazione da acquisire pena la perdita della finalità del provvedimento di ricerca della prova, aggiungendo, in maniera illogica ed incomprensibile che non vi è alcuna discrepanza tra quanto sequestrato e quanto disposto nel decreto, laddove la CT di parte prodotta aveva evidenziato che solo lo 0,86% dei documenti acquisiti era in astratto attinente all'imputazione e ciò senza considerare i dati personali, strettamente confidenziali e riservati contenuti nei dati sequestrati. 2.11 ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica alla richiesta del PM di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.11 primo motivo sollecita, di fatto, una rivisitazione, nel merito, della fondatezza della notizia di reato. 2.1.11 sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicché per la sua adozione non è necessario che il "fatto" sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 - 01).

Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire.

Di qui l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale se è vero che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e che tale astrattezza non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza, e che alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, è altrettanto vero che l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.

Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007 - 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053 - 01; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, Rv. 250300 - 01). 2.2.11 decreto di perquisizione (allegato al ricorso) dà ampiamente conto del contenuto dell'informativa di polizia giudiziaria e della astratta sussumibilità del fatto nell'ipotesi di reato provvisoriamente ipotizzata. 2.3.0rbene appare evidente, dal tenore delle censure difensive, che il controllo sollecitato dai ricorrenti fosse finalizzato ad instaurare un processo nel processo, a sterilizzare l'attività del PM sollecitando una pronuncia preventiva sulla infondatezza stessa della notizia di reato che esula dai poteri del giudice del riesame. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 3.1.Premesso che, come correttamente affermato dal Tribunale del riesame, non è possibile, con valutazione "ex post", in base al risultato, cioè, delle ricerche, stabilire la natura "esplorativa" del decreto di perquisizione dei locali nella disponibilità della persona sottoposta alle indagini e del sequestro delle cose costituenti corpo di reato o ad esso pertinenti eventualmente rinvenute, resta il fatto che: a) il decreto di perquisizione locale non può essere di per sé oggetto di riesame (Sez. 5, n. 366 del 21/01/1999, Gasperini, Rv. 213346 - 01); b) il decreto di perquisizione personale può essere impugnato con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 2793 del 27/11/1995, Melillo, Rv. 203593 - 01). 3.2.Come autorevolmente affermato da Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206656 - 01, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568 cod. proc. pen., l'istituto del riesame non è applicabile al decreto di perquisizione, poiché manca l'espressa previsione di tale rimedio con riferimento al provvedimento "de quo".

Tuttavia, qualora la perquisizione sia finalizzata al sequestro e i due decreti siano inseriti in un unico contesto, il riesame coinvolge anche la perquisizione, per la stretta interdipendenza delle due statuizioni, nei limiti, però, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo.

Conseguentemente, in sede di riesame, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione (in senso conforme, Sez. 3, n. 8841 del 13/01/2009, Guasco, Rv. 243002 - 01; Sez. 2, n. 45532 del 08/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233144 - 01; Sez. 5, n. 2108 del 04/04/2000, Peluso, Rv. 216365 - 01). 3.3.Nel caso di specie, non è chiaro se i ricorrenti censurino il decreto di perquisizione in sé (allorquando si afferma che i beni da ricercare avrebbero potuto essere chiesti direttamente al commercialista che effettivamente li deteneva) oppure il sequestro con esso disposto. 3.4.0ra, delle due l'una: i) o i beni da ricercare sono già indicati nel decreto con sufficiente precisione; ii) oppure non lo sono.

Nel primo caso è possibile proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro; nel secondo caso no, perché la questione riguarda la sola necessità della convalida del provvedimento provvisoriamente ablatorio. 3.5.Nel caso di specie, il decreto di perquisizione indica la finalità del provvedimento nella necessità di acquisire i documenti necessari alla verifica dell'ipotesi accusatoria («tutta la documentazione contabile della [OSCURATO:PERSONA] della sua costituzione ad oggi e della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 ad oggi, ovvero scritture contabili obbligatorie, registri Iva e fatture attive e passive con riferimento alle annualità di interesse investigativo e alle operazioni sospette, sia già risultante in atti sia di accertare (...) tutta la documentazione relativa a rapporti commerciali delle due aziende con la fratelli Martini secondo [OSCURATO:PERSONA]») e i luoghi ove detti documenti avrebbero potuto essere rinvenuti (nella disponibilità dell'indagato, delle società coinvolte e relativi personal computers).3.6.Non si vede, dunque, in che modo risulti violato il principio di proporzionalità e adeguatezza posto che, nell'ignoranza dei luoghi di detenzione dei beni da acquisire, il PM ne ha disposto la ricerca in tutti quelli che avevano una relazione qualificata con l'indagato.

3.7. La questione relativa all'effettiva sproporzione della documentazione sequestrata (anche quella informatica) rispetto alle esigenze investigative, se esaminata alla luce del decreto di perquisizione e sequestro non può che essere del tutto generica e manifestamente infondata dovendo essere valutata con giudizio "ex ante"; se esaminata alla luce dei risultati concreti della ricerca andava risolta in altro modo, chiedendo cioè al giudice la restituzione dei beni non costituenti corpo di reato o ad esso non pertinenti, ma non il riesame del decreto, trattandosi di questione relativa all'esecuzione del decreto non alla sua legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta le memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società «Cuneo consulenze S.r.l.» (da lui rappresentata) ricorrono, con unico atto, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro, emesso il 26/05/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, in esecuzione del quale sono stati sequestrati i documenti contabili della predetta società e dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], nonché copia integrale dei dispositivi informatici del ricorrente e dei suoi famigliari e del suo account di posta elettronica. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt. 125, 247 e 253, cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza del "fumus commissi delicti"e all'indicazione della finalità probatoria dei dati sequestrati. Sostiene che l'ordinanza impugnata, violando le norme sostanziali e procedurali sopra indicate e non facendo buon governo degli insegnamenti della Corte di cassazione in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, non ha operato alcuna autonoma valutazione degli elementi investigativi emergenti dalle informative della GdF e non si è espressa sugli elementi allegati dalla difesa a sostegno della insussistenza del "fumus"del reato ipotizzato. Con riferimento al primo punto (autonoma valutazione degli elementi idonei a integrare il "fumus") afferma che l'ordinanza impugnata si è limitata ad una mera operazione di "copia-incolla" del decreto di perquisizione e sequestro al punto da replicarne persino gli errori di battitura. Quanto al secondo profilo (omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa circa la insussistenza del "fumus") lamenta l'omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano riferito sulle ragioni della costituzione della società «Cuneo consulenze s.r.I.» e sulla effettività dell'attività svolta, sì da escludere che la stessa potesse essere considerata alla stregua di un mero schermo giuridico), al parere dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (circa il fatto che la costituzione della società non aveva comportato alcun risparmio di imposta), all'ulteriore documentazione probante l'effettività delle spese sostenute dal ricorrente per lo svolgimento dell'attività in favore della «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.». Anche il tema dei costi e dei bilanci 2018-2020 della «Cuneo consulenze s.r.I.» è stato affrontato dal tribunale con la tecnica del "copia-incolla" del decreto del PM, così come non è stata affrontata in alcun modo la questione della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate e del fine di evasione a terzi. 1.2.Con il secondo motivo deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al mancato rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e adeguatezza, essendo stata posta in essere una acquisizione indiscriminata di tutto il materiale informatico presente nei locali sottoposti a perquisizione a prescindere da qualsiasi valutazione sul nesso di pertinenzialità e proporzionalità dei dati rispetto al tema oggetto di indagine. La documentazione contabile e quella relativa ai rapporti commerciali con la «[OSCURATO:PERSONA]» era depositata "ex lege" presso il commercialista che il PM avrebbe potuto ottenere in base ad un semplice ordine di esibizione, senza ricorrere ad una indiscriminata ed illegittima "pesca probatoria" mediante perquisizioni presso tutti gli immobili nella disponibilità del ricorrente e il sequestro di tutti i suoi computer, telefono cellulare, pendrive e account di posta elettronica. Tant'è che la documentazione è stata sequestrata presso il commercialista. Che si sia trattato di una illegittima "pesca a strascico" è ammesso dalla stessa GdF nella propria richiesta di emissione di un decreto di perquisizione finalizzato a verificare l'eventuale esistenza di ulteriori ipotesi di reato. Il Tribunale disattende questi argomenti sostenendo l'impossibilità preventiva di selezionare la documentazione da acquisire pena la perdita della finalità del provvedimento di ricerca della prova, aggiungendo, in maniera illogica ed incomprensibile che non vi è alcuna discrepanza tra quanto sequestrato e quanto disposto nel decreto, laddove la CT di parte prodotta aveva evidenziato che solo lo 0,86% dei documenti acquisiti era in astratto attinente all'imputazione e ciò senza considerare i dati personali, strettamente confidenziali e riservati contenuti nei dati sequestrati. 2.11 ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica alla richiesta del PM di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.11 primo motivo sollecita, di fatto, una rivisitazione, nel merito, della fondatezza della notizia di reato. 2.1.11 sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicché per la sua adozione non è necessario che il "fatto" sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 - 01). Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire. Di qui l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale se è vero che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e che tale astrattezza non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza, e che alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, è altrettanto vero che l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007 - 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053 - 01; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, Rv. 250300 - 01). 2.2.11 decreto di perquisizione (allegato al ricorso) dà ampiamente conto del contenuto dell'informativa di polizia giudiziaria e della astratta sussumibilità del fatto nell'ipotesi di reato provvisoriamente ipotizzata. 2.3.0rbene appare evidente, dal tenore delle censure difensive, che il controllo sollecitato dai ricorrenti fosse finalizzato ad instaurare un processo nel processo, a sterilizzare l'attività del PM sollecitando una pronuncia preventiva sulla infondatezza stessa della notizia di reato che esula dai poteri del giudice del riesame. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 3.1.Premesso che, come correttamente affermato dal Tribunale del riesame, non è possibile, con valutazione "ex post", in base al risultato, cioè, delle ricerche, stabilire la natura "esplorativa" del decreto di perquisizione dei locali nella disponibilità della persona sottoposta alle indagini e del sequestro delle cose costituenti corpo di reato o ad esso pertinenti eventualmente rinvenute, resta il fatto che: a) il decreto di perquisizione locale non può essere di per sé oggetto di riesame (Sez. 5, n. 366 del 21/01/1999, Gasperini, Rv. 213346 - 01); b) il decreto di perquisizione personale può essere impugnato con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 2793 del 27/11/1995, Melillo, Rv. 203593 - 01). 3.2.Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206656 - 01, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568 cod. proc. pen., l'istituto del riesame non è applicabile al decreto di perquisizione, poiché manca l'espressa previsione di tale rimedio con riferimento al provvedimento "de quo". Tuttavia, qualora la perquisizione sia finalizzata al sequestro e i due decreti siano inseriti in un unico contesto, il riesame coinvolge anche la perquisizione, per la stretta interdipendenza delle due statuizioni, nei limiti, però, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo. Conseguentemente, in sede di riesame, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione (in senso conforme, Sez. 3, n. 8841 del 13/01/2009, Guasco, Rv. 243002 - 01; Sez. 2, n. 45532 del 08/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233144 - 01; Sez. 5, n. 2108 del 04/04/2000, Peluso, Rv. 216365 - 01). 3.3.Nel caso di specie, non è chiaro se i ricorrenti censurino il decreto di perquisizione in sé (allorquando si afferma che i beni da ricercare avrebbero potuto essere chiesti direttamente al commercialista che effettivamente li deteneva) oppure il sequestro con esso disposto. 3.4.0ra, delle due l'una: i) o i beni da ricercare sono già indicati nel decreto con sufficiente precisione; ii) oppure non lo sono. Nel primo caso è possibile proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro; nel secondo caso no, perché la questione riguarda la sola necessità della convalida del provvedimento provvisoriamente ablatorio. 3.5.Nel caso di specie, il decreto di perquisizione indica la finalità del provvedimento nella necessità di acquisire i documenti necessari alla verifica dell'ipotesi accusatoria («tutta la documentazione contabile della [OSCURATO:PERSONA] della sua costituzione ad oggi e della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 ad oggi, ovvero scritture contabili obbligatorie, registri Iva e fatture attive e passive con riferimento alle annualità di interesse investigativo e alle operazioni sospette, sia già risultante in atti sia di accertare (...) tutta la documentazione relativa a rapporti commerciali delle due aziende con la fratelli Martini secondo [OSCURATO:PERSONA]») e i luoghi ove detti documenti avrebbero potuto essere rinvenuti (nella disponibilità dell'indagato, delle società coinvolte e relativi personal computers).3.6.Non si vede, dunque, in che modo risulti violato il principio di proporzionalità e adeguatezza posto che, nell'ignoranza dei luoghi di detenzione dei beni da acquisire, il PM ne ha disposto la ricerca in tutti quelli che avevano una relazione qualificata con l'indagato. 3.7. La questione relativa all'effettiva sproporzione della documentazione sequestrata (anche quella informatica) rispetto alle esigenze investigative, se esaminata alla luce del decreto di perquisizione e sequestro non può che essere del tutto generica e manifestamente infondata dovendo essere valutata con giudizio "ex ante"; se esaminata alla luce dei risultati concreti della ricerca andava risolta in altro modo, chiedendo cioè al giudice la restituzione dei beni non costituenti corpo di reato o ad esso non pertinenti, ma non il riesame del decreto, trattandosi di questione relativa all'esecuzione del decreto non alla sua legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
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