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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14985/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 40998/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i due motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento, rispettivamente, al giudizio di penale responsabilità e, in particolare, alla offensività della condotta contestata nonché alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr., in ordine, pagg. 1 e 2; 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 40998/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i due motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento, rispettivamente, al giudizio di penale responsabilità e, in particolare, alla offensività della condotta contestata nonché alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr., in ordine, pagg. 1 e 2; 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3