Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33225/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (A/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Uri nj Rilevato che RoccoC_Orisrmriricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto continuato di atti persecutori; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e nel resto si affida irritualmente a una prospettazione in fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., oltre all'irrogazione di una pene eccessiva - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte territoriale ha fondato il rigetto anche in parte qua del gravame valorizzando il lasso di tempo nel quale ha avuto luogo l'agire illecito (a fronte delle numerose segnalazioni nei confronti dell'imputato) ed escludendo - a dispetto di quanto dedotto dalla difesa - che potesse positivamente apprezzarsi il suo comportamento processuale, così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e tale iter non può essere qui utilmente censurato per il tramite delle allegazioni assertive contenute nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (A/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Uri nj Rilevato che RoccoC_Orisrmriricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto continuato di atti persecutori; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e nel resto si affida irritualmente a una prospettazione in fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., oltre all'irrogazione di una pene eccessiva - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte territoriale ha fondato il rigetto anche in parte qua del gravame valorizzando il lasso di tempo nel quale ha avuto luogo l'agire illecito (a fronte delle numerose segnalazioni nei confronti dell'imputato) ed escludendo - a dispetto di quanto dedotto dalla difesa - che potesse positivamente apprezzarsi il suo comportamento processuale, così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e tale iter non può essere qui utilmente censurato per il tramite delle allegazioni assertive contenute nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 33225/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris