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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09605/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni della normativa in materia di stupefacenti.

Rilevato che i ricorrenti lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: mancanza di motivazione su punti decisivi del tema oggetto della decisione; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]: mancanza di motivazione su punti decisivi oggetto della decisione; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]: mancanza di motivazione, violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.

Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono inammissibili.

Considerato, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le censure proposte, riguardanti rispettivamente la ritenuta recidiva e la qualificazione giuridica del fatto, avevano formato oggetto di rinuncia in sede di appello; considerato che, in base a consolidato orientamento di legittimità, la rinuncia ad uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi, con la conseguenza che l'imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia (cfr. ex multis Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006:"La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi").

Considerato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza, la mancanza di effettiva resipiscenza - essendo l'ammissione resa dall'imputato intervenuta quando le emergenze probatorie erano definitivamente chiarite -, la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici.

Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato, con argomentare logico, l'idoneità della condotta criminosa sub iudice, a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni della normativa in materia di stupefacenti. Rilevato che i ricorrenti lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: mancanza di motivazione su punti decisivi del tema oggetto della decisione; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]: mancanza di motivazione su punti decisivi oggetto della decisione; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]: mancanza di motivazione, violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono inammissibili. Considerato, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le censure proposte, riguardanti rispettivamente la ritenuta recidiva e la qualificazione giuridica del fatto, avevano formato oggetto di rinuncia in sede di appello; considerato che, in base a consolidato orientamento di legittimità, la rinuncia ad uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi, con la conseguenza che l'imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia (cfr. ex multis Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006:"La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi"). Considerato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza, la mancanza di effettiva resipiscenza - essendo l'ammissione resa dall'imputato intervenuta quando le emergenze probatorie erano definitivamente chiarite -, la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato, con argomentare logico, l'idoneità della condotta criminosa sub iudice, a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i
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