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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15055/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 del Tribunale di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Pres. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 23/04/2025, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione,rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta alla revocadell’ingiunzione a demolire n. 222/2006 RESA.2.

Avverso tale provvedimento ricorre il [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo lamenta violazione del principio di proporzionalità comeelaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU.Il giudice dell’esecuzione, nel rigettare l’istanza, non ha tenuto conto del fatto che ilmanufatto è l’unica dimora di diversi nuclei familiari; del tempo trascorso dal fatto; della nonproporzionalità della sanzione demolitoria; delle condizioni patrimoniali del ricorrente; delfatto che al piano secondo vive un giovane affetto da seria patologia.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’articolo 36 d.P.R. 380/2001, l.326/1993, 6, 7 e 8 CEDU, nonché mancanza e vizio di motivazione.L’ordinanza non avrebbe tenuto conto del fatto che l’istante aveva formulato istanza disanatoria e aveva pagato tutti gli oneri richiesti, rateizzandoli.Solo dopo anni ha ottenuto un diniego da parte del Comune, impugnato al TAR.Il ricorrente rappresenta anche di avere effettuato una istanza di accertamento diconformità urbanistica.L’ingiunzione a demolire dovrebbe essere revocata o sospesa almeno fino allaconclusione dell’iter amministrativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

La doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità è inammissibile.2.1. [OSCURATO:PERSONA] rammenta preliminarmente che l’obbligo di osservare il principio diproporzionalità nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile illegalmenteedificato, ed adibito ad abituale abitazione di una persona, costituisce principio rispondenteall’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenze nn.21/04/2016 - Cherkezov c.

Bulgaria; 04/08/2020 - Kaminskas c.

Lituania; 23/03/2021 -Ghailan ed altri c.

Spagna), in considerazione dell’esigenza di garantire il rispetto della vitaprivata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 della Convenzione EDU, ed è applicabile daparte del giudice italiano in forza di interpretazione sistematica adeguatrice (v.

Sez. 3, n. 423del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270-01; Sez. 3, n. 43608 del 08/10/2021,Giacchini; Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D’Auria, Rv. 282950 - 01).Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. da ultimo Sez. 3, n.21198 del 15/02/2023, Esposito, n.m.), che il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, il principio di«proporzionalità», che presuppone la cogenza dell’ordine di demolizione dell’operaabusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un «ordineurbanistico» tuttora violato, non può essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischiodi legittimare ex post, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativoprodotto/profitto.Il principio di proporzionalità, infatti, si frappone all’esecuzione dell’ordine di demolizioneper ragioni estranee alla adozione dell’ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativadell’ordine, bensì in quella esecutiva.Per questo, i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devonoessere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sulpiano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordineviolato, tanto più se si tratta dello stesso autore dell’abuso.Né tali fatti possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà dell’autore dell’abuso o deldestinatario dell’ordine.

La Corte, al riguardo, ha sottolineato che l’ordine di demolizioneingiunto dal pubblico ministero costituisce esecuzione dell’ordine già irrevocabilmenteimpartito dal giudice con sentenza pronunciata all’esito di un giusto processo svolto nelcontraddittorio tra le parti.Il condannato non può quindi «lucrare» sul tempo inutilmente trascorso dalla data diirrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata propriodalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando(colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza dellanatura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, dellapersistente violazione dell’ordine.

In altri termini: «il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente egenericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell’ordine di demolizioneirrevocabilmente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre ecomunque la lesione del diritto di abitazione (così la citata sentenza n. 21198/2023).Come evidenziato nella citata sentenza D’Auria del 2022, che ha proceduto ad unaapprofondita ricostruzione dei principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale, la CorteEDU ha valorizzato essenzialmente:1) la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente;2) la disponibilità di un tempo sufficiente per «legalizzare» la situazione, segiuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitativeagendo con diligenza;3) l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altridiritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola;4) la consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati almomento dell'edificazione;5) la natura e il grado della illegalità realizzata.Tra gli elementi che il giudice deve valutare ai fini del rispetto del principio diproporzionalità, carattere precipuo riveste, come correttamente rilevato nell’ordinanzaimpugnata, il tempo trascorso dall’accertamento dell’abuso (v.

Sez. 3, n. 48021dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Giordano, Rv. 277994-01; Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Ferrante, Rv.273368-01): il decorso del tempo, infatti, lungi dal radicare in qualche misura la posizionegiuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (Cons.

St., Ad.Plen., n. 9 del 17/10/2017), soprattutto ove esso consegua ad inerzia dell’interessato e nondella pubblica amministrazione o della macchina giudiziaria.Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sonosicuramente rilevanti le condizioni personali dell’interessato (quali l’età avanzata, la povertàe il basso reddito); tali condizioni, tuttavia, non possono essere considerate, di per sé sole,risolutive, in quanto vanno valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitivitàdelle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione o inquanto esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell'illegalità dellaedificazione al momento del compimento di tale attività e di concessione di adeguati periodidi tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare unasoluzione alle esigenze abitative (Sez. 3, n. 7127 del 19/01/2022, Palamaro, n.m.).2.2.

Nel caso di specie, a fronte di una sentenza che disponeva la demolizionedell’immobile abusivo (realizzato su quattro livelli per complessivi 200 mq.) passata ingiudicato nel 2005, e di una ingiunzione a demolire del 2006, quindi lucrando indebitamente(alla luce della anzidetta giurisprudenza) sul tempo trascorso, l’istante deduce violazione delprincipio di proporzionalità.A fronte di tale doglianza il Tribunale risponde, in modo certamente non illogico ocontraddittorio, evidenziando per un verso che dal reddito ISEE non emerge una situazionedi indigenza del nucleo familiare; per altro verso, che la patologia da cui risulta affetto ilgiovane non è sostenuta da documentazione medica che attesti il «carattere totalmentepreclusivo della patologia rispetto al mutamento di abitazione».Il motivo è pertanto doppiamente generico e inammissibile.3.

Il secondo profilo di doglianza è del pari inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che, in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito dellarichiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cuiall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza dicondono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ètenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativoe, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali causeostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, chepuò determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.(Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014 Rv. 261212 - 01).Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Tribunale campano, nessunadelle due condizioni ricorreva: l’istanza di sanatoria è stata rigettata e, dalle stesseallegazioni difensive, appare verosimile che anche il TAR Campania abbia rigettato il ricorsoavverso il diniego (posto che il ricorrente parla di processo dinanzi al Consiglio di Stato); insecondo luogo, per la sua consistenza, l’abuso non è suscettibile di sanatoria ordinaria, né èstata presentata istanza di condono; in terzo luogo, anche all’istanza di accertamento diconformità è stata fornita risposta negativa da parte del Comune.Con tali molteplici indicazioni di segno negativo il motivo di ricorso non si confronta,risultando di tal guisa inammissibile per genericità.4.

Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del Tribunale di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Pres. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23/04/2025, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione,rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta alla revocadell’ingiunzione a demolire n. 222/2006 RESA.2. Avverso tale provvedimento ricorre il [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo lamenta violazione del principio di proporzionalità comeelaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU.Il giudice dell’esecuzione, nel rigettare l’istanza, non ha tenuto conto del fatto che ilmanufatto è l’unica dimora di diversi nuclei familiari; del tempo trascorso dal fatto; della nonproporzionalità della sanzione demolitoria; delle condizioni patrimoniali del ricorrente; delfatto che al piano secondo vive un giovane affetto da seria patologia.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’articolo 36 d.P.R. 380/2001, l.326/1993, 6, 7 e 8 CEDU, nonché mancanza e vizio di motivazione.L’ordinanza non avrebbe tenuto conto del fatto che l’istante aveva formulato istanza disanatoria e aveva pagato tutti gli oneri richiesti, rateizzandoli.Solo dopo anni ha ottenuto un diniego da parte del Comune, impugnato al TAR.Il ricorrente rappresenta anche di avere effettuato una istanza di accertamento diconformità urbanistica.L’ingiunzione a demolire dovrebbe essere revocata o sospesa almeno fino allaconclusione dell’iter amministrativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità è inammissibile.2.1. [OSCURATO:PERSONA] rammenta preliminarmente che l’obbligo di osservare il principio diproporzionalità nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile illegalmenteedificato, ed adibito ad abituale abitazione di una persona, costituisce principio rispondenteall’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenze nn.21/04/2016 - Cherkezov c. Bulgaria; 04/08/2020 - Kaminskas c. Lituania; 23/03/2021 -Ghailan ed altri c. Spagna), in considerazione dell’esigenza di garantire il rispetto della vitaprivata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 della Convenzione EDU, ed è applicabile daparte del giudice italiano in forza di interpretazione sistematica adeguatrice (v. Sez. 3, n. 423del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270-01; Sez. 3, n. 43608 del 08/10/2021,Giacchini; Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D’Auria, Rv. 282950 - 01).Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. da ultimo Sez. 3, n.21198 del 15/02/2023, Esposito, n.m.), che il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, il principio di«proporzionalità», che presuppone la cogenza dell’ordine di demolizione dell’operaabusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un «ordineurbanistico» tuttora violato, non può essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischiodi legittimare ex post, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativoprodotto/profitto.Il principio di proporzionalità, infatti, si frappone all’esecuzione dell’ordine di demolizioneper ragioni estranee alla adozione dell’ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativadell’ordine, bensì in quella esecutiva.Per questo, i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devonoessere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sulpiano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordineviolato, tanto più se si tratta dello stesso autore dell’abuso.Né tali fatti possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà dell’autore dell’abuso o deldestinatario dell’ordine. La Corte, al riguardo, ha sottolineato che l’ordine di demolizioneingiunto dal pubblico ministero costituisce esecuzione dell’ordine già irrevocabilmenteimpartito dal giudice con sentenza pronunciata all’esito di un giusto processo svolto nelcontraddittorio tra le parti.Il condannato non può quindi «lucrare» sul tempo inutilmente trascorso dalla data diirrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata propriodalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando(colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza dellanatura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, dellapersistente violazione dell’ordine. In altri termini: «il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente egenericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell’ordine di demolizioneirrevocabilmente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre ecomunque la lesione del diritto di abitazione (così la citata sentenza n. 21198/2023).Come evidenziato nella citata sentenza D’Auria del 2022, che ha proceduto ad unaapprofondita ricostruzione dei principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale, la CorteEDU ha valorizzato essenzialmente:1) la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente;2) la disponibilità di un tempo sufficiente per «legalizzare» la situazione, segiuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitativeagendo con diligenza;3) l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altridiritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola;4) la consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati almomento dell'edificazione;5) la natura e il grado della illegalità realizzata.Tra gli elementi che il giudice deve valutare ai fini del rispetto del principio diproporzionalità, carattere precipuo riveste, come correttamente rilevato nell’ordinanzaimpugnata, il tempo trascorso dall’accertamento dell’abuso (v. Sez. 3, n. 48021dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Giordano, Rv. 277994-01; Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Ferrante, Rv.273368-01): il decorso del tempo, infatti, lungi dal radicare in qualche misura la posizionegiuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (Cons. St., Ad.Plen., n. 9 del 17/10/2017), soprattutto ove esso consegua ad inerzia dell’interessato e nondella pubblica amministrazione o della macchina giudiziaria.Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sonosicuramente rilevanti le condizioni personali dell’interessato (quali l’età avanzata, la povertàe il basso reddito); tali condizioni, tuttavia, non possono essere considerate, di per sé sole,risolutive, in quanto vanno valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitivitàdelle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione o inquanto esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell'illegalità dellaedificazione al momento del compimento di tale attività e di concessione di adeguati periodidi tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare unasoluzione alle esigenze abitative (Sez. 3, n. 7127 del 19/01/2022, Palamaro, n.m.).2.2. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza che disponeva la demolizionedell’immobile abusivo (realizzato su quattro livelli per complessivi 200 mq.) passata ingiudicato nel 2005, e di una ingiunzione a demolire del 2006, quindi lucrando indebitamente(alla luce della anzidetta giurisprudenza) sul tempo trascorso, l’istante deduce violazione delprincipio di proporzionalità.A fronte di tale doglianza il Tribunale risponde, in modo certamente non illogico ocontraddittorio, evidenziando per un verso che dal reddito ISEE non emerge una situazionedi indigenza del nucleo familiare; per altro verso, che la patologia da cui risulta affetto ilgiovane non è sostenuta da documentazione medica che attesti il «carattere totalmentepreclusivo della patologia rispetto al mutamento di abitazione».Il motivo è pertanto doppiamente generico e inammissibile.3. Il secondo profilo di doglianza è del pari inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che, in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito dellarichiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cuiall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza dicondono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ètenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativoe, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali causeostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, chepuò determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.(Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014 Rv. 261212 - 01).Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Tribunale campano, nessunadelle due condizioni ricorreva: l’istanza di sanatoria è stata rigettata e, dalle stesseallegazioni difensive, appare verosimile che anche il TAR Campania abbia rigettato il ricorsoavverso il diniego (posto che il ricorrente parla di processo dinanzi al Consiglio di Stato); insecondo luogo, per la sua consistenza, l’abuso non è suscettibile di sanatoria ordinaria, né èstata presentata istanza di condono; in terzo luogo, anche all’istanza di accertamento diconformità è stata fornita risposta negativa da parte del Comune.Con tali molteplici indicazioni di segno negativo il motivo di ricorso non si confronta,risultando di tal guisa inammissibile per genericità.4. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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