CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Savito ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], in persona delrappresentante in atti indicato, domiciliata ex lege presso l’AvvocaturaGenerale Dello Stato (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2291/25, depositatail 10/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 23759/2025Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15575/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]