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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 31605/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19641/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Campania, Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenzad ella C orte d’appello di N apoli n. 234/2021 depositata il 25/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, ha respinto integralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’Agenzia , assegnato alla sede provinciale di Benevento,con mansioni di coordinatore ed inquadramento come funzionario di area III,per accertare l’illegittimità del recesso datoriale intervenuto in data 30 settembre 2009 ai sensi dell’art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

2. La Corte territorialeha sottolineato che la valutazione di illegittimità espressa dal primo giudice si era incentrata sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede, perché l’amministrazione non avrebbe dedotto ragioni obiettive per la risoluzione del rapporto dopo aver apprezzato positivamente l’opportunità di una permanenza in servizio del dipendente, tanto da aver accolto in data 13 ottobre 2008,con effetto dal 1° aprile 2010 fino al 1° novembre 2011, l’istanza di trattenimento avanzata dall’interessato in data 5 agosto 2008.

Viceversa, ad avviso dei giudici d’appello, l’esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale non necessiterebbe di ulteriore motivazione qualora la P.A. abbia predeterminato i criteri generali applicativi che, nella specie, erano stati indicati nel “ricambio generazionale, ridimensionamento degli assetti organizzativi, par condiciotra i dipendenti”; in questo senso, la motivazione generale addotta rispondeva ai presupposti legali e valeva a superare il trattenimento in serviziodisposto in precedenza.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, cui oppongono difese l’ Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Direzione regionale della Campania e l’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Benevento a mezzo di unico controricorso.

3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 72, commi 7, 9, 10, 11, d.l. n. 112del 2018, cit. (applicabili ratione temporis),e dei correlati principi affermati in sede giurisprudenziale nonché la violazione degli artt.1175, 1375 c.c. e 3, 97 Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si censura, altresì, la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma , n. 4, c.p.c. , in termini di motivazione apparente, collocantesi al di sotto del “minimo costituzionale”, ex art. 360, primo comma 1, n. 4, c.p.c.

Si sottolinea che il recesso in contestazione è stato adottato in data 30 settembre 2009 con decorrenza dal 1° aprile 2010, sotto la vigenza del testo modificato con il d.l. n. 78del 2009, nella versione introdotta dalla legge di conversione n. 102del 2009, per contestare l’assunto dei giudici d’appello, contrastante con l’interpretazione resa dalla Corte di legittimità , secondo cui, per la legittimità del recesso, in virtù dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175e 1375 c.c.) nonché di ragionevolezza e buon andamento (art t . 3 e 97 Cost.), è richiesta l’indicazione di una motivazione pertinente ed esaustiva, che consenta di vagliare l’effettiva sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell’atto con riferimento al rapporto della cui risoluzione si tratta ed alle esigenze organizzative e funzionali dell’articolazione territoriale di appartenenza.

1.1. Il motivoè infondato.

Per quanto attiene alla prima parte della censura, intesa a contestare la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta adeguatezza della motivazione addotta dall’amministrazione per giustificare il recesso, va richiamata un a precedentedecisione, con cui questa Corte ha ritenuto legittimo un recesso intimato dall’Agenzia delle entrate in data 25 maggio 2011 per esigenze legate al ricambio generazionale, anche in concomitanza con i processi di ridimensionamento degli assetti o rganizzativi e per omogeneità di trattamento di tutti gli interessati(Cass. Sez.

L, 10/07/2020, n. 14812).

Nell’indicatoprecedente, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., si evidenzia che alla fattispecie trovava applicazione, ratione temporis, l’art. 72, deld.l. n. 112 del 2008, cit., nel testo successivo alle modifiche alle modifiche apportate dal d.l. 29dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazionidalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e che, solo a partire dalle modifiche apportatecon l’art. 16, comma 11, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di impiego è stato condizionato, in generale (ossia in tutti i comparti), alla previa adozione diun atto generale di organizzazione interna con i criteri applicativi per l ’ esercizio di tale facoltà.

Con tale pre messa , si esprime il convincimento che la Corte territoriale ave sse correttamente applicato i principi elaborati in tema di idonea motivazione, a fini della salvaguardia del controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata (Cass. Sez.

L, 06/06/2016, n. 1159 5) , precisando, rispetto ad ulteriori precedenti invocatidal dipendente (Cass. n. 25378 del 2016 e Cass. n. 1706 del 2017), che in quei casi erroneamente i giudici di merito avesseroaffermato la non necessità della motivazione ( e, nel primo caso, comunque adducendo una duplice ratio decidendi, sui motivi del recesso che, sebbene non ritenuti necessari, erano stati esplicitati dall’Agenzia). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, di dare continuità all’interpretazione già resa in riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, sia sotto il profilo della disciplina applicabile, che delle motivazioni addotte dalla P.A. per giustificare il recesso.

Né rileva, in quanto non sovrapponibile, ulteriore precedente (Cass. Sez.

L, 08/01/2021, n. 150), nel quale la riconosciuta illegittimità del recesso è stata affermata in un caso, sempre ricadente nella disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art.16 del d.l. n. 98 del 2011, cit., in cui i criteri applicativi indicati negli atti generali di organizzazione interna non erano stati richiamati né trasfusi nella motivazione del recessointimato al dipendente.

Infine, le ulteriori considerazioni svolte sul carattere generale ed aspecifico della motivazione e sulla conseguente erroneità della valutazione espressa dallaCorte territoriale non possono essere apprezzate in questa sede, perchéattengono al giudizio riservato al giudice di merito ed esulano dai ristretti limitidel controllo di legittimità consentito ai sensi dell’attuale formulazione dell’art.360 n. 5 c.p.c.

1.2. Parimenti infondata è l’ulteriore censura sviluppata nel primo motivo, con riferimento al carattere meramente assertivo e formale delle argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, la cui motivazione, anche per quanto sopra osservato, rientra sicuramente nei limiti del minimo costituzionale, al cui rispetto è preordinato l’art. 111, sesto comma, Cost. e la cui violazione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (fra molte, Cass. Sez. 6 - 3, 25/09/ 2018, n . 22598).

2. Con il secondo motivo si deducela violazione dell’art. 72, co mma 8, del d.l. n. 112 del 2018 , cit., e del principio dell’affidamento, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte d’appello non ha considerato la richiamata disposizione, in base alla quale«Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Di conseguenza, il trattenimento autorizzato per l’odierno ricorrente, in quanto fatto espressamente salvo dal citato comma 8, sarebbe escluso dalla facoltà di risoluzione del rapporto lavorativo prevista dal comma 11 dello stesso articolo: infatti, a fronte della data di entrata in vigore del d.l. ( 25 giugno 2008), l’istanza di trattenimento era stata presentata dall’interessato in data5 agosto 2008, e l’autorizzazione al trattenimento disposta in data 13 ottobre 2008, per il periodo dal 1 ° aprile 2013 al 1° novembre 2011.

In questo senso, si adduce anche il vulnus arrecato all’affidamento del dipendente, siccome inciso da un recesso intervenuto (in data 30 settembre 2009) un anno dopo la disposta prosecuzione del rapporto lavorativo.

2.1. La censura è fondata.

Come già ritenuto da questa Corte, il diritto al trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il pensionamento, previsto dall’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, è condizionato, a seguito delle modifiche intervenute con l’art. 72 del d.l. n. 112de 2008, cit., alla facoltà della P.A. di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti.

Tale limitazione non opera, peraltro, per i trattenimenti in servizio già autorizzati ed in essere ovvero con riguardo alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa, attesa l’espressa salvezza prevista dall’art. 72, comma 8, del d.l. n. 112 del 2008, la quale, in assenza di distinzioni, non incide solo sul procedimento di trattenimento ma anche sul diritto di permanere in attività (Cass. Sez.

L, 07/10/2013, n. 22790).

Tale interpretazione è stata ribadita anche con riferimento ad un trattenimento disposto a valere per gli anni 2009-2010, Cass. Sez.

L, 23/11/2017, n. 27952), dovendosi, tal modo, disattendere lo specifico rilievo svolto in proposito dalla difesa dell’Agenzia.

Nella specie, è pacifico che la richiesta è stata avanzata dall’interessato entro i sei mesi dall’entrata in vigore della norma , come previsto dal comma 8 in esame , con conseguente applicazione della medesima ipotesi di salvezza ivi contemplata.

Va, dunque, data continuità all’indirizzo richiamato, riaffermando il principio per cui la disciplina transitoria dettata in tema di salvezza dei trattenimentiin servizio ex art. 72, comma 8, del d.l. n. 118 del 2008, cit., non può non avere riflessi sul conseguente diritto alla prosecuzione del rapporto e, quindi, impedisce alla pubblica a mministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal comma 11 del richiamato art. 72, anche in chiave di salvaguardia dell’affidamento riposto dal lavoratore sull’adempimento contrattuale dell’obbligazione assunta dalla parte datoriale pubblica con l’emanazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata dal dipendente.

3. Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19641/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Campania, Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenzad ella C orte d’appello di N apoli n. 234/2021 depositata il 25/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, ha respinto integralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’Agenzia , assegnato alla sede provinciale di Benevento,con mansioni di coordinatore ed inquadramento come funzionario di area III,per accertare l’illegittimità del recesso datoriale intervenuto in data 30 settembre 2009 ai sensi dell’art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. 2. La Corte territorialeha sottolineato che la valutazione di illegittimità espressa dal primo giudice si era incentrata sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede, perché l’amministrazione non avrebbe dedotto ragioni obiettive per la risoluzione del rapporto dopo aver apprezzato positivamente l’opportunità di una permanenza in servizio del dipendente, tanto da aver accolto in data 13 ottobre 2008,con effetto dal 1° aprile 2010 fino al 1° novembre 2011, l’istanza di trattenimento avanzata dall’interessato in data 5 agosto 2008. Viceversa, ad avviso dei giudici d’appello, l’esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale non necessiterebbe di ulteriore motivazione qualora la P.A. abbia predeterminato i criteri generali applicativi che, nella specie, erano stati indicati nel “ricambio generazionale, ridimensionamento degli assetti organizzativi, par condiciotra i dipendenti”; in questo senso, la motivazione generale addotta rispondeva ai presupposti legali e valeva a superare il trattenimento in serviziodisposto in precedenza. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, cui oppongono difese l’ Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Direzione regionale della Campania e l’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Benevento a mezzo di unico controricorso. 3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 72, commi 7, 9, 10, 11, d.l. n. 112del 2018, cit. (applicabili ratione temporis),e dei correlati principi affermati in sede giurisprudenziale nonché la violazione degli artt.1175, 1375 c.c. e 3, 97 Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si censura, altresì, la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma , n. 4, c.p.c. , in termini di motivazione apparente, collocantesi al di sotto del “minimo costituzionale”, ex art. 360, primo comma 1, n. 4, c.p.c. Si sottolinea che il recesso in contestazione è stato adottato in data 30 settembre 2009 con decorrenza dal 1° aprile 2010, sotto la vigenza del testo modificato con il d.l. n. 78del 2009, nella versione introdotta dalla legge di conversione n. 102del 2009, per contestare l’assunto dei giudici d’appello, contrastante con l’interpretazione resa dalla Corte di legittimità , secondo cui, per la legittimità del recesso, in virtù dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175e 1375 c.c.) nonché di ragionevolezza e buon andamento (art t . 3 e 97 Cost.), è richiesta l’indicazione di una motivazione pertinente ed esaustiva, che consenta di vagliare l’effettiva sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell’atto con riferimento al rapporto della cui risoluzione si tratta ed alle esigenze organizzative e funzionali dell’articolazione territoriale di appartenenza. 1.1. Il motivoè infondato. Per quanto attiene alla prima parte della censura, intesa a contestare la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta adeguatezza della motivazione addotta dall’amministrazione per giustificare il recesso, va richiamata un a precedentedecisione, con cui questa Corte ha ritenuto legittimo un recesso intimato dall’Agenzia delle entrate in data 25 maggio 2011 per esigenze legate al ricambio generazionale, anche in concomitanza con i processi di ridimensionamento degli assetti o rganizzativi e per omogeneità di trattamento di tutti gli interessati(Cass. Sez. L, 10/07/2020, n. 14812). Nell’indicatoprecedente, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., si evidenzia che alla fattispecie trovava applicazione, ratione temporis, l’art. 72, deld.l. n. 112 del 2008, cit., nel testo successivo alle modifiche alle modifiche apportate dal d.l. 29dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazionidalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e che, solo a partire dalle modifiche apportatecon l’art. 16, comma 11, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di impiego è stato condizionato, in generale (ossia in tutti i comparti), alla previa adozione diun atto generale di organizzazione interna con i criteri applicativi per l ’ esercizio di tale facoltà. Con tale pre messa , si esprime il convincimento che la Corte territoriale ave sse correttamente applicato i principi elaborati in tema di idonea motivazione, a fini della salvaguardia del controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata (Cass. Sez. L, 06/06/2016, n. 1159 5) , precisando, rispetto ad ulteriori precedenti invocatidal dipendente (Cass. n. 25378 del 2016 e Cass. n. 1706 del 2017), che in quei casi erroneamente i giudici di merito avesseroaffermato la non necessità della motivazione ( e, nel primo caso, comunque adducendo una duplice ratio decidendi, sui motivi del recesso che, sebbene non ritenuti necessari, erano stati esplicitati dall’Agenzia). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, di dare continuità all’interpretazione già resa in riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, sia sotto il profilo della disciplina applicabile, che delle motivazioni addotte dalla P.A. per giustificare il recesso. Né rileva, in quanto non sovrapponibile, ulteriore precedente (Cass. Sez. L, 08/01/2021, n. 150), nel quale la riconosciuta illegittimità del recesso è stata affermata in un caso, sempre ricadente nella disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art.16 del d.l. n. 98 del 2011, cit., in cui i criteri applicativi indicati negli atti generali di organizzazione interna non erano stati richiamati né trasfusi nella motivazione del recessointimato al dipendente. Infine, le ulteriori considerazioni svolte sul carattere generale ed aspecifico della motivazione e sulla conseguente erroneità della valutazione espressa dallaCorte territoriale non possono essere apprezzate in questa sede, perchéattengono al giudizio riservato al giudice di merito ed esulano dai ristretti limitidel controllo di legittimità consentito ai sensi dell’attuale formulazione dell’art.360 n. 5 c.p.c. 1.2. Parimenti infondata è l’ulteriore censura sviluppata nel primo motivo, con riferimento al carattere meramente assertivo e formale delle argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, la cui motivazione, anche per quanto sopra osservato, rientra sicuramente nei limiti del minimo costituzionale, al cui rispetto è preordinato l’art. 111, sesto comma, Cost. e la cui violazione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (fra molte, Cass. Sez. 6 - 3, 25/09/ 2018, n . 22598). 2. Con il secondo motivo si deducela violazione dell’art. 72, co mma 8, del d.l. n. 112 del 2018 , cit., e del principio dell’affidamento, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte d’appello non ha considerato la richiamata disposizione, in base alla quale«Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto». Di conseguenza, il trattenimento autorizzato per l’odierno ricorrente, in quanto fatto espressamente salvo dal citato comma 8, sarebbe escluso dalla facoltà di risoluzione del rapporto lavorativo prevista dal comma 11 dello stesso articolo: infatti, a fronte della data di entrata in vigore del d.l. ( 25 giugno 2008), l’istanza di trattenimento era stata presentata dall’interessato in data5 agosto 2008, e l’autorizzazione al trattenimento disposta in data 13 ottobre 2008, per il periodo dal 1 ° aprile 2013 al 1° novembre 2011. In questo senso, si adduce anche il vulnus arrecato all’affidamento del dipendente, siccome inciso da un recesso intervenuto (in data 30 settembre 2009) un anno dopo la disposta prosecuzione del rapporto lavorativo. 2.1. La censura è fondata. Come già ritenuto da questa Corte, il diritto al trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il pensionamento, previsto dall’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, è condizionato, a seguito delle modifiche intervenute con l’art. 72 del d.l. n. 112de 2008, cit., alla facoltà della P.A. di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti. Tale limitazione non opera, peraltro, per i trattenimenti in servizio già autorizzati ed in essere ovvero con riguardo alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa, attesa l’espressa salvezza prevista dall’art. 72, comma 8, del d.l. n. 112 del 2008, la quale, in assenza di distinzioni, non incide solo sul procedimento di trattenimento ma anche sul diritto di permanere in attività (Cass. Sez. L, 07/10/2013, n. 22790). Tale interpretazione è stata ribadita anche con riferimento ad un trattenimento disposto a valere per gli anni 2009-2010, Cass. Sez. L, 23/11/2017, n. 27952), dovendosi, tal modo, disattendere lo specifico rilievo svolto in proposito dalla difesa dell’Agenzia. Nella specie, è pacifico che la richiesta è stata avanzata dall’interessato entro i sei mesi dall’entrata in vigore della norma , come previsto dal comma 8 in esame , con conseguente applicazione della medesima ipotesi di salvezza ivi contemplata. Va, dunque, data continuità all’indirizzo richiamato, riaffermando il principio per cui la disciplina transitoria dettata in tema di salvezza dei trattenimentiin servizio ex art. 72, comma 8, del d.l. n. 118 del 2008, cit., non può non avere riflessi sul conseguente diritto alla prosecuzione del rapporto e, quindi, impedisce alla pubblica a mministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal comma 11 del richiamato art. 72, anche in chiave di salvaguardia dell’affidamento riposto dal lavoratore sull’adempimento contrattuale dell’obbligazione assunta dalla parte datoriale pubblica con l’emanazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata dal dipendente. 3. Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizion
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