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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41929/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sesAite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (JQiiflfaAtA Jekif(ni rzX iM'? QL w. 437/talw SQC( 11.9120) crei+te-i-l-ttiferrscrre [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 ottobre 2022 del Tribunale di Bari che, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento del 18 marzo 2021 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di devastazione, ai sensi dell'art. 419 cod. pen., commessi il 9 marzo 2020 in Foggia.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, sotto il profilo della ritenuta gravità indiziaria, si sarebbe limitato ad asserire un ruolo attivo di Seccia nell'ambito della rivolta occorsa nella Casa circondariale, senza fornire sul punto alcuna motivazione, non bastando, a tal fine, essersi limitati a rilevare che, dalla relazione dell'Assistente capo, [OSCURATO:PERSONA], si evinceva che quest'ultimo avesse riconosciuto Seccia tra gli autori del devastamento degli uffici matricola.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe ritenuto sussistente il requisito della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidiva del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza considerare che, dal 9 marzo 2020 (giorno di contestazione del reato in esame), Seccia non aveva commesso alcuna azione penalmente rilevante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

1.1. Quanto alla contestazione della gravità indiziaria, il Tribunale ha evidenziato che, dalla lettura della relazione di servizio redatta dall'Assistente capo, [OSCURATO:PERSONA], il 14 marzo 2020, si evinceva che Seccia, in compagnia di altri detenuti, con una ferocia inaudita, aveva devastato l'ufficio matricola posto all'interno della struttura e, quindi, aveva svolto un ruolo attivo e di primario rilievo nella sommossa.

Si ribadisce sul punto il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U. n. 11 del 22/03/2000 [OSCURATO:PERSONA]. 215828): nel caso in esame il Tribunale ha, all'evidenza, dato pieno conto degli elementi che hanno indotto il giudice della cautela a ritenere sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato.

1.2. Quanto alle esigenze cautelari, giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.

In altri termini, affermare che un pericolo è concreto e attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere.

L'esistenza di "occasioni di riproduzione" è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato.

Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius dl fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata (Sez. 1, n. 54163 del 21/09/2018, Foniqi, non mass.).

Secondo il giudice di merito, alla stregua di quanto già dichiarato in recedenza, tale quadro indiziario faceva presagire che lo stesso, se lasciato in libertà, potesse ( reiterare reati della medesima specie: la gravità dei fatti e la modalità esecutiva degli stessi, infatti, aveva rilevato una condotta posta in essere nella totale inosservanza delle prescrizioni degli ordini dell'Autorità e in spregio alle regole del vivere civile.

Pertanto, dall'analisi della modalità dell'azione posta in essere e considerati i precedenti penali per diversi reati (tra i quali, tentata rapina aggravata, furto aggravato, false dichiarazioni sulla propria identità, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed estorsione), commessi in continuità nel tempo, era possibile ritenere il soggetto era socialmente pericoloso ed effettuare una prognosi, nei suoi confronti, di recividazione criminosa di delitti della stessa specie, a nulla rilevando che i fatti erano risalenti nel tempo.

L'attualità, infatti, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse *sono state poste in essere.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui .all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sesAite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (JQiiflfaAtA Jekif(ni rzX iM'? QL w. 437/talw SQC( 11.9120) crei+te-i-l-ttiferrscrre [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 ottobre 2022 del Tribunale di Bari che, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento del 18 marzo 2021 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di devastazione, ai sensi dell'art. 419 cod. pen., commessi il 9 marzo 2020 in Foggia. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, sotto il profilo della ritenuta gravità indiziaria, si sarebbe limitato ad asserire un ruolo attivo di Seccia nell'ambito della rivolta occorsa nella Casa circondariale, senza fornire sul punto alcuna motivazione, non bastando, a tal fine, essersi limitati a rilevare che, dalla relazione dell'Assistente capo, [OSCURATO:PERSONA], si evinceva che quest'ultimo avesse riconosciuto Seccia tra gli autori del devastamento degli uffici matricola. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe ritenuto sussistente il requisito della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidiva del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza considerare che, dal 9 marzo 2020 (giorno di contestazione del reato in esame), Seccia non aveva commesso alcuna azione penalmente rilevante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. 1.1. Quanto alla contestazione della gravità indiziaria, il Tribunale ha evidenziato che, dalla lettura della relazione di servizio redatta dall'Assistente capo, [OSCURATO:PERSONA], il 14 marzo 2020, si evinceva che Seccia, in compagnia di altri detenuti, con una ferocia inaudita, aveva devastato l'ufficio matricola posto all'interno della struttura e, quindi, aveva svolto un ruolo attivo e di primario rilievo nella sommossa. Si ribadisce sul punto il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 [OSCURATO:PERSONA]. 215828): nel caso in esame il Tribunale ha, all'evidenza, dato pieno conto degli elementi che hanno indotto il giudice della cautela a ritenere sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. In altri termini, affermare che un pericolo è concreto e attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. L'esistenza di "occasioni di riproduzione" è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius dl fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata (Sez. 1, n. 54163 del 21/09/2018, Foniqi, non mass.). Secondo il giudice di merito, alla stregua di quanto già dichiarato in recedenza, tale quadro indiziario faceva presagire che lo stesso, se lasciato in libertà, potesse ( reiterare reati della medesima specie: la gravità dei fatti e la modalità esecutiva degli stessi, infatti, aveva rilevato una condotta posta in essere nella totale inosservanza delle prescrizioni degli ordini dell'Autorità e in spregio alle regole del vivere civile. Pertanto, dall'analisi della modalità dell'azione posta in essere e considerati i precedenti penali per diversi reati (tra i quali, tentata rapina aggravata, furto aggravato, false dichiarazioni sulla propria identità, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed estorsione), commessi in continuità nel tempo, era possibile ritenere il soggetto era socialmente pericoloso ed effettuare una prognosi, nei suoi confronti, di recividazione criminosa di delitti della stessa specie, a nulla rilevando che i fatti erano risalenti nel tempo. L'attualità, infatti, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse *sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui .all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli ademp
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