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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41693/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 16 febbraio 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello si è limitata ad indicare le ragioni per le quali non vi è incompatibilità tra l'orario in cui l'imputato è stato fermato dai carabinieri e la commissione del furto da parte sua e non può quindi dirsi venuta meno la prova della sua penale responsabilità, desunta da una serie di indizi indicati nella sentenza di primo grado; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non ha indicato il teste [OSCURATO:PERSONA] nella sua lista testimoniale, ma solo nell'atto di appello, pur essendo egli a conoscenza della prova sin dall'inizio del giudizio di primo grado, cosicché la mancata ammissione del teste non può costituire motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che riguarda la mancata ammissione dei testi indicati nella lista testimoniale nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337), mentre nel caso previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., per la rinnovazione dell'istruttoria è necessario che il giudice non possa decidere allo stato degli atti e la prova risulti assolutamente necessaria, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ipotesi che la Corte di appello ha ritenuto insussistente per essere il quadro probatorio già certo e completo; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità, limitandosi il ricorrente a richiamare per relationem il corrispondente motivo di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 16 febbraio 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello si è limitata ad indicare le ragioni per le quali non vi è incompatibilità tra l'orario in cui l'imputato è stato fermato dai carabinieri e la commissione del furto da parte sua e non può quindi dirsi venuta meno la prova della sua penale responsabilità, desunta da una serie di indizi indicati nella sentenza di primo grado; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non ha indicato il teste [OSCURATO:PERSONA] nella sua lista testimoniale, ma solo nell'atto di appello, pur essendo egli a conoscenza della prova sin dall'inizio del giudizio di primo grado, cosicché la mancata ammissione del teste non può costituire motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che riguarda la mancata ammissione dei testi indicati nella lista testimoniale nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337), mentre nel caso previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., per la rinnovazione dell'istruttoria è necessario che il giudice non possa decidere allo stato degli atti e la prova risulti assolutamente necessaria, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ipotesi che la Corte di appello ha ritenuto insussistente per essere il quadro probatorio già certo e completo; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità, limitandosi il ricorrente a richiamare per relationem il corrispondente motivo di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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