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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 00827/2024

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso - relativo a sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa ex art. 444 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Nel caso in esame, infatti, l'imputato non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso tale topologia di sentenze, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorrente eccepisce, peraltro in modo assertivo, la mancata rilevazione da parte del Giudice di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Sul punto è stato chiarito che «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- i bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (ex multis, Sez.

F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudica congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso - relativo a sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa ex art. 444 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Nel caso in esame, infatti, l'imputato non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso tale topologia di sentenze, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente eccepisce, peraltro in modo assertivo, la mancata rilevazione da parte del Giudice di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Sul punto è stato chiarito che «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- i bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (ex multis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudica congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00827/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris