CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41920/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19447/21 Cacciarru [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza e lesioni aggravate in danno di carabinieri, unificati in continuazione, con la recidiva reiterata e infraquinquennale; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione quanto alla negata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; che, ad avviso di questa Corte, il relativo apprezzamento di merito relativo alla impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche è stato viceversa puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali, così come la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si è rappresentato che l'episodio di resistenza si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato, trasmodato anche in atti di sopraffazione fisica; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]