CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 17 maggio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 9 agosto 2022. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) una prima trasgressione si è verificata in data 9 agosto del 2022, quando [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) in Vietri sul Mare. In questa occasione il Lauro è stato diffidato dal MdS al rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte in sede di sottoposizione alla misura alternativa; b) successivamente, tra gennaio ed aprile del 2023 il Lauro è risultato - in più occasioni - non presente all'interno dei locali della ditta M Cars ove era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa. Il titolare della azienda ha riferito che il Lauro si trovava all'esterno per attività delegate. A fronte della prospettazione difensiva, secondo cui l'attività lavorativa, per come statuito in sede di rinnovo della autorizzazione, poteva essere svolta anche all'esterno dei locali aziendali senza - in tali occasioni - dare avviso alla autorità di pubblica sicurezza, il Tribunale rileva che doveva ritenersi ancora in vigore l'obbligo imposto inizialmente (di dare avviso delle uscite dai locali aziendali). Viene pertanto affermata la sussistenza e gravità delle ripetute violazioni. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente osserva, in sintesi, che : a) il primo episodio era stato ritenuto di modesta rilevanza, tanto da comportare un mero ammonimento; b) quanto alle contestate 'assenze' dal luogo di lavoro si deduce un sostanziale travisamento dei contenuti delle 'nuove' prescrizioni, derivanti dai provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza in data 24 settembre 2021, di cui viene allegata copia. Si sostiene, in particolare, che dallo stesso provvedimento del 24 settembre 2021 si evince che le prescrizioni in quella data impartite 'sostituiscono le precedenti', sicché non poteva affermarsi la perdurante vigenza, quanto alle modalità di svolgimento della attività lavorativa, dell'obbligo - previsto inizialmente - di dare avviso di ogni spostamento dai locali aziendali. Gli spostamenti, peraltro, erano funzionali allo svolgimento della attività, tanto che sempre con la decisione del 24 settembre 2021 si erano estesi i limiti territoriali alla intera Regione Campania. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero la motivazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza, quanto alla esistenza delle violazioni relative alle modalità di svolgimento della attività lavorativa, non realizza un efficace confronto con quanto risulta dalla documentazione allegata all'atto di ricorso. In data 24 settembre 2021 sono state rinnovate le prescrizioni correlate alla misura alternativa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con una formula espressiva (..impone le seguenti prescrizioni che sostituiscono le precedenti) che porta a ritenere non più vigenti quelle originarie. Anche in riferimento alla attività risocializzante, nel corpo di detta decisione, si opera rinvio al 'provvedimento odierno', consistente nella autorizzazione a svolgere la 'nuova attività' con diversi limiti territoriali di movimento. Il fatto che nella decisione allegata, in tema di svolgimento della attività lavorativa, manchi un espresso richiamo all'obbligo di dare avviso degli spostamenti, porta a ritenere quantomeno dubbia la volontà del Magistrato di Sorveglianza di mantenere ferma (solo) siffatta prescrizione, dubbio che va sciolto in favore del soggetto sottoposto alla misura alternativa, data la necessaria chiarezza di ogni statuizione che possa comportare conseguenze pregiudizievoli. 3.2 Ciò posto, e considerato che la prima violazione non aveva dato luogo alla revoca del beneficio, va rilevata la complessiva inadeguatezza argomentativa della decisione di revoca della misura alternativa, con necessità di nuovo giudizio, previo annullamento della decisione impugnata. / P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Salerno. Così deciso in data 5 ottobre 2023 Il