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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48196/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., lamentando essersi fissato - a carico dell'imputato sopra nominato - un incongruo trattamento sanzionatorio, che non ha preso adeguatamente in considerazione l'avvenuto risarcimento dei danni, effettuato in favore delle persone offese ad opera del prevenuto e che, comunque, è stato parametrato in modo illogico e sproporzionato, rispetto alla caratura delinquenziale del fatto commesso.

2. Dette censure, esclusivamente inerenti alle valutazioni quoad poenam compiute dal giudice di merito, sono meramente riproduttive di profili di doglianza già coerentemente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata.

Tale pronuncia ha ritenuto il sopra nominato imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 625 e 625 n. 2) e n 5) cod. pen. e - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 19/07/2019 - ha rideterminato la pena inflitta in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro mille di multa.

3. Invero, detta pronuncia evidenzia - in punto di modulazione sanzionatoria - le modalità di commissione dei fatti giudicati, valutando esaustivamente e logicamente la natura organizzata e professionale delle stesse, nonché l'entità del danno cagionato e la negativa personalità del prevenuto, come desumibile dal corredo di precedenti che egli annovera.

Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., lamentando essersi fissato - a carico dell'imputato sopra nominato - un incongruo trattamento sanzionatorio, che non ha preso adeguatamente in considerazione l'avvenuto risarcimento dei danni, effettuato in favore delle persone offese ad opera del prevenuto e che, comunque, è stato parametrato in modo illogico e sproporzionato, rispetto alla caratura delinquenziale del fatto commesso. 2. Dette censure, esclusivamente inerenti alle valutazioni quoad poenam compiute dal giudice di merito, sono meramente riproduttive di profili di doglianza già coerentemente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata. Tale pronuncia ha ritenuto il sopra nominato imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 625 e 625 n. 2) e n 5) cod. pen. e - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 19/07/2019 - ha rideterminato la pena inflitta in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro mille di multa. 3. Invero, detta pronuncia evidenzia - in punto di modulazione sanzionatoria - le modalità di commissione dei fatti giudicati, valutando esaustivamente e logicamente la natura organizzata e professionale delle stesse, nonché l'entità del danno cagionato e la negativa personalità del prevenuto, come desumibile dal corredo di precedenti che egli annovera. Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 48196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris