Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:51
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0218_SUM
[OSCURATO:PERSONA]218/22
BU
contro
Comune di Copertino
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 gennaio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennità in caso di dimissioni volontarie di un dipendente pubblico – Contenimento della spesa pubblica – Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico»
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Principio del diritto sociale dell’Unione particolarmente importante – Portata – Finalità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)
(v. punti 25-28)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Portata – Indennità finanziaria per ferie non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Pagamento di tale indennità in caso di dimissioni volontarie del lavoratore – Normativa nazionale che vieta tale pagamento per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro – Assenza di prove che il congedo non è stato goduto per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore – Inammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)
(v. punti 29-35, 38-42, 45-50, 52 e dispositivo)
V. il testo della decisione.