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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 31012/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1°/7/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter O.P. del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (già rigettato dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il quale aveva chiesto di iscriversi all'Università di Messina, ateneo presso il quale aveva già sostenuto dieci esami, mentre nell'università di Parma - ove era stato autorizzato ad iscriversi - gli avrebbero convalidato soltanto sei esami, dei dieci già superati.

Hanno affermato i giudici della sorveglianza che non risulta leso il diritto soggettivo allo studio del detenuto, garantito dalla Costituzione e dalle norme dell'ordinamento penitenziario anche ai sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis; deve però trovare applica- zione la circolare del 2/10/2017, che al punto 34 prevede che le iscrizioni ai corsi scolastici o universitari devono avvenire in un istituto prossimo al luogo di detenzione, sicché il diritto allo studio deve contemperarsi con tale disposizione, ispirata dalle esigenze di sicurezza che supportano il circuito speciale previsto dall'art. 41 bis O.P.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, in relazione agli articoli 15, 19 e 41 bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, con riferimento agli articoli 3, 33, 34, 117 Cost., nonché agli articoli 3, 8, 14 CEDU e art. 2 Prot. addizionale; infine, con specifico riferimento all'art. 44 DPR n. 230 del 2000, e all'art. 34 della circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017.

Il ricorrente censura che si sia attribuita ad una disposizione dettata da una circolare amministrativa, non annoverabile tra le fonti del diritto, forza dero- gatrice di un diritto riconosciuto da norme primarie ed addirittura costituzionali, senza peraltro considerare la concreta situazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale potrebbe fruire della possibilità di tenere gli esami all'università di Messina mediante sistemi di collegamento a distanza, come previsto dall'art. 34 della citata circolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non si apprezza la dedotta violazione del diritto allo studio del detenuto, disciplinato dall'art. 15 dell'[OSCURATO:PERSONA] - che lo individua come un cardine del trattamento - e dall'art. 44 del regolamento di esecuzione, che detta disposizioni dirette ad agevolare il percorso di studio del detenuto studente, anche attraverso intese ad hoc con le autorità accademiche, nonché dall'art. 34 /`--J della circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017, che adatta il diritto allo studio alla situazione dei detenuti ai sensi dell'art. 41 bis 0.P., in coerenza con gli scopi di pubblica sicurezza che informano detto regime speciale.

Quanto alla censura che attribuisce alla citata circolare una indebita funzione di compressione di un diritto garantito da fonti costituzionali e pattizie, si osserva che l'Amministrazione penitenziaria ha legittimamente esercitato il proprio «potere regolamentare» per armonizzare le restrizioni stabilite per il regime detentivo differenziato senza inibire il diritto alla formazione universitaria, richiedendo soltanto che i corsi siano seguiti in un istituto prossimo al luogo di detenzione, per evidenti finalità di limitare gli spostamenti necessari alle incombenze di studio, e - in caso di trasferimento del detenuto, nell'impossibilità di procedere allo spostamento della sede universitaria - prescrivendo che gli esami si svolgano attraverso sistemi di collegamento a distanza.

Pertanto, al [OSCURATO:PERSONA] non è stato affatto negato il diritto soggettivo allo studio universitario, tant'è vero che risulta attualmente iscritto all'università di Parma.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1°/7/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter O.P. del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (già rigettato dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il quale aveva chiesto di iscriversi all'Università di Messina, ateneo presso il quale aveva già sostenuto dieci esami, mentre nell'università di Parma - ove era stato autorizzato ad iscriversi - gli avrebbero convalidato soltanto sei esami, dei dieci già superati. Hanno affermato i giudici della sorveglianza che non risulta leso il diritto soggettivo allo studio del detenuto, garantito dalla Costituzione e dalle norme dell'ordinamento penitenziario anche ai sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis; deve però trovare applica- zione la circolare del 2/10/2017, che al punto 34 prevede che le iscrizioni ai corsi scolastici o universitari devono avvenire in un istituto prossimo al luogo di detenzione, sicché il diritto allo studio deve contemperarsi con tale disposizione, ispirata dalle esigenze di sicurezza che supportano il circuito speciale previsto dall'art. 41 bis O.P. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, in relazione agli articoli 15, 19 e 41 bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, con riferimento agli articoli 3, 33, 34, 117 Cost., nonché agli articoli 3, 8, 14 CEDU e art. 2 Prot. addizionale; infine, con specifico riferimento all'art. 44 DPR n. 230 del 2000, e all'art. 34 della circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017. Il ricorrente censura che si sia attribuita ad una disposizione dettata da una circolare amministrativa, non annoverabile tra le fonti del diritto, forza dero- gatrice di un diritto riconosciuto da norme primarie ed addirittura costituzionali, senza peraltro considerare la concreta situazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale potrebbe fruire della possibilità di tenere gli esami all'università di Messina mediante sistemi di collegamento a distanza, come previsto dall'art. 34 della citata circolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Non si apprezza la dedotta violazione del diritto allo studio del detenuto, disciplinato dall'art. 15 dell'[OSCURATO:PERSONA] - che lo individua come un cardine del trattamento - e dall'art. 44 del regolamento di esecuzione, che detta disposizioni dirette ad agevolare il percorso di studio del detenuto studente, anche attraverso intese ad hoc con le autorità accademiche, nonché dall'art. 34 /`--J della circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017, che adatta il diritto allo studio alla situazione dei detenuti ai sensi dell'art. 41 bis 0.P., in coerenza con gli scopi di pubblica sicurezza che informano detto regime speciale. Quanto alla censura che attribuisce alla citata circolare una indebita funzione di compressione di un diritto garantito da fonti costituzionali e pattizie, si osserva che l'Amministrazione penitenziaria ha legittimamente esercitato il proprio «potere regolamentare» per armonizzare le restrizioni stabilite per il regime detentivo differenziato senza inibire il diritto alla formazione universitaria, richiedendo soltanto che i corsi siano seguiti in un istituto prossimo al luogo di detenzione, per evidenti finalità di limitare gli spostamenti necessari alle incombenze di studio, e - in caso di trasferimento del detenuto, nell'impossibilità di procedere allo spostamento della sede universitaria - prescrivendo che gli esami si svolgano attraverso sistemi di collegamento a distanza. Pertanto, al [OSCURATO:PERSONA] non è stato affatto negato il diritto soggettivo allo studio universitario, tant'è vero che risulta attualmente iscritto all'università di Parma. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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