CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Tivoli il 21 settembre 2018, ha ridotto a 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Monterotondo il 21 giugno 2018. Osservato che i due motivi di ricorso, con i quali la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena, sono manifestamente infondati, non essendoci alcuna contraddizione tra il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., fondato legittimamente sulla considerazione dei precedenti penali specifici a carico dell'imputato e sull'assenza di una sua volontà collaborativa, e la contestuale mitigazione della pena, giustificata dalla tipologia e dalla non eccessiva quantità delle sostanze stupefacenti destinate alla cessione. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.MLel l, [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pcmale 12 AGO 2026 ti DIRETTORE ANIMINISTRAnvo Dott. ndre irti