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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28893/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che è impugnato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha negato al ricorrente, in detenzione domiciliare presso la propria abitazione, il permesso di ricevere visite dai familiari; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso, peraltro con argomenti non pertinenti all'oggetto di questo giudizio (in quanto nella memoria si deduce sui presupposti per ottenere una misura alternativa); Ritenuto che nelle more del giudizio di cassazione sia venuto meno l'interesse a ricorrere, perché dal 18 ottobre 2022 il condannato non è più in detenzione domiciliare, ma in custodia in carcere, circostanza che incide sul presente giudizio in quanto a questo punto l'eventuale eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso il 13 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che è impugnato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha negato al ricorrente, in detenzione domiciliare presso la propria abitazione, il permesso di ricevere visite dai familiari; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso, peraltro con argomenti non pertinenti all'oggetto di questo giudizio (in quanto nella memoria si deduce sui presupposti per ottenere una misura alternativa); Ritenuto che nelle more del giudizio di cassazione sia venuto meno l'interesse a ricorrere, perché dal 18 ottobre 2022 il condannato non è più in detenzione domiciliare, ma in custodia in carcere, circostanza che incide sul presente giudizio in quanto a questo punto l'eventuale eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 13 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 28893/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris