CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 45713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di 110 kg di marijuana) oltre che la confisca,, disposta a carico del secondo, di 850,00 euro. 2. Avverso la sentenza d'appello negli interessi degli imputati i rispettivi difensori hanno proposto autonomi ricorsi, fondati sui motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con motivo unico, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt.444 e 125 cod. proc. pen., per la mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, necessaria anche con riferimento alle sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti, con particolare riferimento all'assenza di giudizio motivato circa la congruità della pena e in merito alla ritenuta continuazione tra i reati ascritti. 2.2. Con motivo unico, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel confermare la c:onfisca del denaro ex art. 240 cod. pen., nonostante l'assenza di collegamento diretto con la fattispecie contestata, essendo essa ipotesi di detenzione e non di vendita di stupefacente. 3. La Procura generale ha depositato conclusioni come riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] anche per tardività. Come emerge dalla sentenza impugnata, la motivazione della sentenza d'appello, quest'ultima pronunciata all'esito della trattazione orale l'11 novembre 2022 medianl:e lettura del dispositivo in udienza e alla presenza dell'imputato e del suo difensore, è stata depositata il 5 dicembre 2022, cioè nel termine di trenta giorni di cui al dispositivo (scadente I'll dicembre 2022). Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto depositato il 27 gennaio 2023 (come emerge dalla relativa attestazione di cancelleria) cioè oltre il termine di quarantacinque giorni di c:ui all'art. 585 cod. proc. pen. 2. I motivi unici fondanti le due impugnazioni sono caratterizzati dal medesimo profilo d'inammissibilità, in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 2.1. Orbene, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laddove la critica su presupposti, quali la pronuncia di sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. nonché l'assenza di motivazione circa la congruità della pena e in merito alla ritenuta continuazione, non coincidenti con la realtà processuale, invece caratterizzata dalla celebrazione di un giudizio abbreviato d'appello culminato in sentenza di conferma della responsabilità in merito a una fattispecie (senza contestazione di continuazione) recante motivazione in merito alla commisurazione giudiziale nelle pagine 7 e 8. 2.2. Parimenti dicasi quanto al motivo unico caratterizzante il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], laddove non considera, così finendo per non sindacare sul punto la sentenza, che la Corte territoriale (come emerge da pag. 10 della sentenza) conferma la confisca anche, e in termini assorbenti, in ragione dell'accertata sproporzione (dovuta a impossidenza dell'imputato e all'assenza di sua attività lavorativa) in applicazione della disciplina di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e con riferimento a ipotesi non sussunta nel comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (per l'applicabilità della detta disciplina e i relativi limiti si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248). 3. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così