CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cossione notificava, nei confronti del sig.[OSCURATO:PERSONA], l’intimazione di pagamento n. 09420229000520127000.2. Avverso l’intimazione di pagamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.g.t. 1 di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la prescrizione dei creditiin essa recati per essere decorso, tra la notifica delle cartelle presuppostee quella dell’atto opposto, un termine superiore rispetto a quello previstoNumero registro generale 22031/2025Numero sezionale 4358/2026Numero di raccolta generale 16877/2026Data pubblicazione 29/05/2026dalle disposizioni normative per la tipologia di tributi in discussione; non sicostituiva in giudizio l’Ufficio e, pertanto, ne veniva dichiarata lacontumacia.3. La C.g.t. 1, con sentenza n. 7511/2023, accoglieva il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. 2 dellaCalabria; non si costituiva in giudizio il contribuente.5. La C.g.t. adita, con sentenza n. 950/2025, depositata in data 2 aprile2025, rigettava l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della pronuncia exart. 58, comma 2, del D. Lgs. 546/1992, ratione temporis vigente, letto incombinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’errorin procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. 2della Calabria ha dichiarato inammissibile la produzione documentalecompiuta in appello sulla base di una normativa sopravvenuta nonapplicabile al presente giudizio.Il motivo è fondato.1.1. La C.g.t. 2 ha erroneamente ritenuto applicabile al presente giudizio ilnuovo regime preclusivo in materia di prove documentali introdotto dallariforma dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 ad opera del D.Lgs. n.220/2023 basando la propria decisione sulla data di instaurazione delgiudizio di secondo grado, avvenuta successivamente al 4 gennaio 2024.Tale interpretazione, tuttavia, contrasta con il quadro normativo egiurisprudenziale consolidato, in particolare alla luce della sentenza dellaCorte Costituzionale n. 36/2025, richiamata dalla stessa parte ricorrente.Numero registro generale 22031/2025Numero sezionale 4358/2026Numero di raccolta generale 16877/2026Data pubblicazione 29/05/2026Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, la disciplina transitoriadi cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 deve essere interpretatain conformità con i principi costituzionali. [OSCURATO:PERSONA] ha infattidichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma "nella parte in cuiprescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dellostesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondogrado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anzichéai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamenteall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo" (Cass. 10/4/2026,n. 9068).Ciò significa che il nuovo e più restrittivo regime probatorio per il giudiziod'appello si applica solo ai processi il cui primo grado sia stato avviato apartire dal 5 gennaio 2024.1.2. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato introdotto conricorso depositato il 5 ottobre 2022, e dunque in data ampiamenteantecedente all'entrata in vigore della novella; conseguentemente alpresente giudizio di appello doveva essere applicato l'art. 58, comma 2,del D.Lgs. n. 546/1992 nella sua formulazione previgente, la quale faceva"salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".Secondo il costante orientamento di questa Corte, tale disposizione, invirtù del principio di specialità del processo tributario, consente un'ampiafacoltà di produzione documentale in appello, derogando alle più stringentipreclusioni previste dall'art. 345 c.p.c.1.3. In particolare, la Corte, con un autorevole arresto (Cass. 21/10/2024,n. 27265), ha rimarcato che: “- alla luce del fondamentale principio dispecialità, espresso dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (in forzadel quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e normaprocessuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusivaapplicazione del disposto del d.lgs. cit., art. 58, comma 2, che haespressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti inNumero registro generale 22031/2025Numero sezionale 4358/2026Numero di raccolta generale 16877/2026Data pubblicazione 29/05/2026appello [v. già Cass., 16 settembre 2011, n. 18907; v., altresì, CorteCost., 14 luglio 2017, n. 199, per il rilievo che «non esiste un principiocostituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (explurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n.217 del 2000), e, più specificatamente, un principio di uniformità delprocesso tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999).»]; - leparti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, aisensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni postedall’art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto,l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti giànella disponibilità delle parti (Cass., 29 marzo 2023, n. 8859; Cass., 30giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre2015, n. 22776); - l'irrituale produzione di un documento nel giudizio diprimo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvoeventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle speseprocessuali, in quanto, comunque, il documento può esserelegittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto delD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre2017, n. 30537); - i documenti tardivamente depositati nel giudizio diprimo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti alfascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado diappello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termineperentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1,applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429;Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661); - né, ratione temporis, possono trovareapplicazione, nella fattispecie, le nuove disposizioni in tema di prove inappello portate dal riformulato art. 58, cit. [qual sostituito dal d.lgs. 30Numero registro generale 22031/2025Numero sezionale 4358/2026Numero di raccolta generale 16877/2026Data pubblicazione 29/05/2026dicembre 2023, n. 220, art. 1, comma 1, lettera bb); v. l’art. 4, comma 2,di detto d.lgs. quanto all’applicazione del principio tempus regit actum).1.4. Pertanto, la C.g.t. 2 ha errato nel dichiarare inammissibile ladocumentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione,dovendo, al contrario, ammettere tali documenti e valutarne la rilevanza aifini della decisione sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevatadal contribuente.L'erronea applicazione della norma ha comportato un vizio della sentenzache ne determina la nullità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.2. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro