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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25651/2022

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15123/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- TANIA; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Catania n. 293/21, depositata il 25 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 2021, il Giudice di pace di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Se- negal, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania il 1° marzo 2021; che avverso la predetta ordinanza il Gaye ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria; che gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva.

Considerato che il medesimo ricorrente ha separatamente impugnato , per quattro motivi, l'ordinanza emessa dal Giudice di pace di Catania il 2 marzo 2021, avente ad oggetto la convalida del provvedimento adottato il 1° marzo 2021, con cui, a seguito dell'espulsione, il Questore di Catania ha di- sposto nei confronti del ricorrente , ai sensi dell'art. 14 , comma 1 - bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le misure della consegna del passaporto e dell'obbligo di firma presso il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] due giorni alla settimana; che la causa, iscrittaal N.R.G. 7668/2021 e d avviata alla trattazione in camera di consiglio per l'adunanza del 2 febbraio 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria depositata il 30 marzo 2022, n. 10267/22, al fine di consentire la trattazione congiunta del predetto ricorso con quello in esame, in quanto aventiad oggetto questioni strettamente con- nesse ed in parte coincidenti; che per le medesime ragioni risulta opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in esame, al fine di consentirne la trattazione congiunta con quello iscritto al N.R.G. 7668/2021.

P.Q.M. rinvia la ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15123/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- TANIA; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Catania n. 293/21, depositata il 25 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 2021, il Giudice di pace di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Se- negal, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania il 1° marzo 2021; che avverso la predetta ordinanza il Gaye ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria; che gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva. Considerato che il medesimo ricorrente ha separatamente impugnato , per quattro motivi, l'ordinanza emessa dal Giudice di pace di Catania il 2 marzo 2021, avente ad oggetto la convalida del provvedimento adottato il 1° marzo 2021, con cui, a seguito dell'espulsione, il Questore di Catania ha di- sposto nei confronti del ricorrente , ai sensi dell'art. 14 , comma 1 - bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le misure della consegna del passaporto e dell'obbligo di firma presso il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] due giorni alla settimana; che la causa, iscrittaal N.R.G. 7668/2021 e d avviata alla trattazione in camera di consiglio per l'adunanza del 2 febbraio 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria depositata il 30 marzo 2022, n. 10267/22, al fine di consentire la trattazione congiunta del predetto ricorso con quello in esame, in quanto aventiad oggetto questioni strettamente con- nesse ed in parte coincidenti; che per le medesime ragioni risulta opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in esame, al fine di consentirne la trattazione congiunta con quello iscritto al N.R.G. 7668/2021. P.Q.M. rinvia la ca
Decreto Cassazione n. 25651/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris