CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di tentato omicidio del maresciallo dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in Pescate il 23 febbraio 2020. Con sentenza in data 28 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 27 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, che aveva dichiarato l'imputato 'colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre alle statuizioni civili. Sulla base delle relazioni redatte dalle pattuglie dei carabinieri coinvolte nella vicenda si accertava che nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2020 veniva individuata un'auto Fiat panda procedere a velocità eccessiva, al cui inseguimento, azionando dispositivi acustici e luminosi, si era posta la pattuglia composta dagli appuntati [OSCURATO:PERSONA] e Sergi, ma vanamente avendo l'auto inseguita aumentato la velocità, dapprima, e, frenato improvvisamente, poi, quando i militari erano riusciti a raggiungerla. Nel frattempo, altra pattuglia di carabinieri, composta dal maresciallo Arrigoni e dall'appuntato Quattrocchi, aveva predisposto posto di blocco. In particolare, il maresciallo Arrigoni, posizionata l'auto di servizio di traverso sulla carreggiata, si era collocato al centro della sede stradale intimando l'alt, ma la Fiat panda, sopraggiunta, non si fermava occupando la ristretta sede stradale libera e costringendo il maresciallo a gettarsi di lato per evitare l'investimento. Successivamente, gli occupanti la Fiat panda venivano finalmente bloccati ed individuato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] come l'autista del veicolo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, alla ricostruzione del fatto commesso in danno del maresciallo Arrigoni, e alle circostanze. Le dichiarazioni dell'imputato erano state ritenute non attendibili sul rilievo di un dato - l'imputato aveva consigliato la [OSCURATO:PERSONA] di denunciare il furto dell'auto - frutto di travisamento delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che tale consiglio le era stato dato da persona diversa dall'imputato. La medesima circostanza era stata poi valorizzata nell'accertamento del movente e nel giudizio sulla pericolosità dell'imputato.Inoltre, l'accertamento del fatto era stato operato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che però non erano confermate da altre prove e, in particolare, in ordine al pericolo di vita che l'Arrigoni avrebbe corso. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., mancando una adeguata valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alla rifusione delle spese come da nota. Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono generici ed hanno contenuto di merito e quindi va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Entrambi i motivi propongono censura motivazionale in relazione alla ricostruzione del fatto, sostenendo, da una parte, che la versione fornita dalla persona offesa non era stata sottoposta ad adeguato vaglio, anche tenuto conto della diversa versione data dall'imputato e, dall'altra, che le dichiarazioni dell'imputato erano state ritenute non attendibili sulla base di rilievi frutto di travisamento di prove. Innanzitutto, va rilevata la genericità della prima censura, che non si confronta con il passaggio motivazionale che evidenzia l'assenza di motivi di appello specifici sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrata da quanto riferito dagli altri operatori di polizia giudiziaria intervenuti. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, il ricorso censura il giudizio relativo all'interesse dell'imputato a sottrarsi al controllo evidenziando che tale giudizio sarebbe stato fondato sul travisamento delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]. La censura si concentra su un dato del tutto marginale, avendo la sentenza già evidenziato che l'imputato, privo di patente e in stato di ebbrezza, aveva ragioni evidenti che lo inducevano a sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine. Con riguardo, infine, all'accertamento della dinamica del fatto, il ricorso attinge direttamente dal compendio probatorio, proponendo una ricostruzione alternativa, nella prospettiva di sollecitare il collegio ad una rinnovata valutazione del fatto, al di là dell'ambito del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. L'imputato è anche tenuto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro