CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 01381/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] D’UFFICIO sul ricorso iscritto al n.26380/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 19712/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 11 luglio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/12/2023dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La sentenza n. 19712/2023 di questa Corte afferma, a pag. 5: “Questa conclusione sarebbe stata corretta (cfr. Cass. 10925/2007) sulla scorta dell’originaria formulazione della norma, anteriore alle modifiche di cui al d. l. 83/2015 cit. (nonché, va aggiunto, sulla scorta della sua nuova formulazione, introdotta, a seguito di un sostanziale revirement del legislatore, dall’art. 3, comma 42, lett. b), del d. lgs. n. 149/2022), che prevedeva (e prevederà, a partire dal 30 giugno 2023, ma per i soli procedimenti introdotti dopo tale data) che l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione del reclamo dovesse (e dovrà) essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., cui, in sede concorsuale, corrisponde l’art. 26 l.f.”. La decisione,inoltre, asserisce, alle pagine 6 e 7: “Deve perciò essere fissato il seguente principio: “nel caso in cui il curatore preveda all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. (quest’ultimo nel testo introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 e non ancora modificato, per i procedimentiintrodotti successivamente al 30 giugno 2023, dall’art. 3, comma 42, lett. b), del d. lgs. n. 149/2022) si applica nella sua interezza; ne discende che: i) l’ordinanza emessa dal G.D. ai sensi dell’art. 591 ter cod. proc. civ. è impugnabile col reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ; ii) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura né decisoria, né definitiva; iii) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; iv) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell’art. 26 l. fall.”. La statuizione, in questi passaggi, è affetta da un evidente errore materiale, laddove indica la data di entrata in vigore del nuovo disposto dell’art. 591-ter cod. proc. civ., introdotto dall’art. 3, comma 42, lett. b), del d. lgs. n. 149/2022, nel 30 giugno 2023, nel senso in origine previsto dall’art. 35, comma 1, d. lgs. 149/2022, piuttosto che nel 28 febbraio 2023, non tenendo conto del le modifiche introdotte Le parti della decisione sopra indicate integrano così un errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 391-biscod. proc. civ., rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento (Cass. n. 12185/2020) e da correggere d’ufficio. P.Q.M. La Corte dispone la correzione della sentenza n. 19712/2023 resa da questa Corte di cassazione all’udienza del 14 marzo 2023 nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 26380/2019 e depositata in data 11 luglio 2023, nel senso che, a pagina 5, rigo 9, e a pagina 7, rigo 4, là dove è scritto “30 giugno 2023”, si legga e si intenda, invece, “28 febbraio 2023”. Dispone che la correzione sia annotata sull'o