CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13279/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3880/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Romail 19/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il terminedi giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza chela parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 1751/2026Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 13279/2026Data pubblicazione 08/05/2026legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]