CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 28938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 Visti gli atti e il decreto impugnato, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che un'analoga istanza fosse già stata rigettata con ordinanza dello stesso Tribunale in data 5/05/2021 e che, con la nuova richiesta, non fossero stati dedotti elementi nuovi; rilevato, altresì, che il ricorso, lungi dal confrontarsi con tale motivazione, articola una serie di censure, per violazione di legge e vizio della motivazione, che attengono non al predetto decreto quanto, piuttosto, al provvedimento del maggio 2021, stando almeno a quanto è possibile evincere dal tenore delle doglianze; ritenuta la genericità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza della deduzione difensiva con cui si rappresenta che le funzioni requirenti sarebbero state svolte, nel procedimento de quo, da un viceprocuratore onorario, non essendo stati illustrati i termini della asserita illegittimità procedimentale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis