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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 41537/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l ’ ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 6/11/2025 che ha respinto l’istanza volta alla concessione di un permesso premio, ex art. 30-ter Ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannato all’ergastolo e in regime detentivo per effetto del provvedimento di cumulo emesso in data 26/06/2018 dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Asti, per i delitti (tra l’altro) di cui agli artt. 416-biscod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 56 – 575 c od. pen. quest ’ ultimo commesso ai danni di una vittima estranea all’ambiente delinquenziale.

2. Avverso l’ordinanza impugnata il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, affidandosi aun solo motivo, riassunto, di seguito, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), lett. e) in relazione all’art. 30-terOrd. pen. e travisamento del fatto.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino non avrebbe tenuto in debito conto che il clan di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] non è più operante; nell’ordinanza impugnata si fa, infatti, riferimento a una condanna per fatti lontanissimi nel tempo, mentre le successive dinamiche che hanno interessato il sodalizio di appartenenza hanno condotto a mutamenti dei partecipi, dei ruoli e del modo di operaredell’associazione.

Inoltre, il ricorrente segnala che in precedente istruttoria ha provato documentalmente che il figlio ha un lavoro stabile e che non è disoccupato, diversamente da quanto riscontrato dai giudici di sorveglianza.

Ciò a riprova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non intende intrecciare rapporti di tipo illecito con nessuno dei suoi familiari non essendo gli stessi collegati ad alcun sodalizio criminale.

Infine, per il ricorrente, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato la regolare condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua detenzione, limitandosi a rigettare il reclamo unicamente sulla base delle precedenti condanneirrevocabili.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1.Va premesso che il Magistrato di Sorveglianza, visto il parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] (da ora DDA) di Lecce, ha rigettato la richiesta di permessi premio per le seguenti ragioni.

Si è rilevatoche il condannato, nonostante percepisca uno stipendio mensile di 700,00-900,00 euroe riceva 200,00 euro dalla sorella, non ha adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato ma ha predisposto bonifici mensili a favore della famiglia.

Si è riscontrato, altresì, che appartenenti al suo nucleo familiare sono stati di recente arrestatiper detenzione illecita di importanti quantitativi di cocainae si è ritenuto sussisten te grave pericolo di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata.

Per il provvedimento reclamato, visti anche i gravi delitti commessi,tra cui la riportata condanna per partecipazione all’associazione denominata sacra corona unita, è evidente la pericolosità sociale dell’istante che non lo legittima ad accedere ai permessi premio individuati, allo stato degli atti, come espediente per riconnettersi all’ambiente di riferimento.

Il provvedimento del Tribunale di rigetto del reclamo ha evidenziato che il condannato non ha mostrato resipiscenza alcuna né ha mai manifestato concretamente di voler rispettare le regole di buona condotta, il figlio è in contatto con esponenti della cosca ancora operante.

Le condizioni necessarie ai fini della concessione del permesso premio, a parere del Tribunale, quindi non possono dirsi soddisfatte, con conseguente rigetto del reclamo.

1.2. Ciò posto, si rileva, peraltro,che la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione del beneficio del permesso premio previsto dall’art. 30-ter Ord. pen., ha affermato che il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di requisiti da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo, l’assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (art. 30-ter, comma 1, Ord. pen.: «ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

Il comma 8 dell ’ art. 30 - ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

Il G iudice di sorveglianza, pertanto, a fronte dell ’ istanza tesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza degli indicati requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).

1.3. A ciò si aggiunga che la circostanza che il provvedimento si soffermi sulla valutazione del requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna,è, evidentemente , la conseguenza del fatto cheil Collegio sia passato a scrutinare le più gravose condizioni di accesso al beneficio,di cui alla nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 4-bisOrd. pen.

Senonché, a fronte della introduzione di una disciplina più rigorosa è stato affermato (Sez. 5, n. 33693 del 28/6/2024, Biondo, Rv. 286988 –01; Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01), sulla scorta di un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (Corte cost., sent.n. 32 del 2020).

In una ipotesi siffatta, invero, l’intervento normativo, la cui immediata applicabilità alle procedure pendenti costituisce piana applicazione del principio tempus regit actumpiù volte affermata dalla giurisprudenza (ex plurimis Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 -01), si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell’eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (così, ancora, Corte cost., sent.n. 32 del 2020).

2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità si osserva che la motivazione resa si concentra sulla consistente pericolosità sociale del condannato, perché il clan di appartenenza del condannato è indicato come operanteall’attualità, segnalando che il permesso è finalizzato anche all ’ incontro con il figlio delricorrente, persona risultata in contatto con esponenti della cosca dediti al traffico di stupefacenti del tipo cocaina in quantità importanti.

La motivazione offerta,dunque, sottolinea il rav visato , elevatissimo , rischio di rinnovo dei contatti con l’associazione di riferimento, così considerando assorbente il dato negativo della pericolosità dell’istante, anche rispetto alla condotta (che il ricorrente descrive come regolare ) tenuta nel corso della detenzionee l’adesione, medio tempore, ad i niziative trattamentali .

Infine, non va trascurato che al dato della pericolosità sociale il provvedimento censurato affianca la riscontrata assenza di iniziative risarcitorie, ratio decidendiche non viene attaccata con argomenti decisivi con il ricorso (ove si rimarca soltanto la contraddittorietà mostrata nel non aver valorizzato, ai fini di una generica impossidenza, il dato della ricezione di somme a titolo di aiuto da parte della sorella).

Né, infine, la censura prospettata si confronta con il parere negativo della DDA di cui rende conto e con il quale si confronta il provvedimento di rigetto del Magistrato di Cuneo.

In questa prospettiva, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza ha dato attodi aver scrutinato tutti i punti devoluti con il reclamo e non si è sottratto all’esame della pericolosità all’attualità, ritenendo evidentemente recessivo il percorso rieducativo già compiuto dal condannato e la sua rilevanza concreta, nonché riscontrando l’assenza del requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili previsto nella nuova formulazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.

Pertanto, deve concludersi nel senso che il provvedimento ha dato corso, con motivazione lineare e immune da vizi, a nche al p reliminare scrutinio in ordine alla valutazione dell’assoluta impossibilitàdi adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna.

Inammissibile, infine, risulta la censura nella parte in cui si contesta il travisamento del fatto.

Invero, per la costante giurisprudenza di questa Corte, non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione , per il giudice di legittimità,di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 ; conf. n. 27429 del 2006 , Rv. 234559, n. 39048 del 2007, Rv. 238215), mentre può essere dedotto il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di meritoabbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativoinesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quelloreale, considerato che, in un caso del genere, non si tratta di reinterpretare gli elementidi prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, bensì diverificarne la sussistenza.

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 6/11/2025 che ha respinto l’istanza volta alla concessione di un permesso premio, ex art. 30-ter Ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannato all’ergastolo e in regime detentivo per effetto del provvedimento di cumulo emesso in data 26/06/2018 dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Asti, per i delitti (tra l’altro) di cui agli artt. 416-biscod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 56 – 575 c od. pen. quest ’ ultimo commesso ai danni di una vittima estranea all’ambiente delinquenziale. 2. Avverso l’ordinanza impugnata il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, affidandosi aun solo motivo, riassunto, di seguito, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), lett. e) in relazione all’art. 30-terOrd. pen. e travisamento del fatto. Il Tribunale di sorveglianza di Torino non avrebbe tenuto in debito conto che il clan di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] non è più operante; nell’ordinanza impugnata si fa, infatti, riferimento a una condanna per fatti lontanissimi nel tempo, mentre le successive dinamiche che hanno interessato il sodalizio di appartenenza hanno condotto a mutamenti dei partecipi, dei ruoli e del modo di operaredell’associazione. Inoltre, il ricorrente segnala che in precedente istruttoria ha provato documentalmente che il figlio ha un lavoro stabile e che non è disoccupato, diversamente da quanto riscontrato dai giudici di sorveglianza. Ciò a riprova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non intende intrecciare rapporti di tipo illecito con nessuno dei suoi familiari non essendo gli stessi collegati ad alcun sodalizio criminale. Infine, per il ricorrente, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato la regolare condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua detenzione, limitandosi a rigettare il reclamo unicamente sulla base delle precedenti condanneirrevocabili. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1.Va premesso che il Magistrato di Sorveglianza, visto il parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] (da ora DDA) di Lecce, ha rigettato la richiesta di permessi premio per le seguenti ragioni. Si è rilevatoche il condannato, nonostante percepisca uno stipendio mensile di 700,00-900,00 euroe riceva 200,00 euro dalla sorella, non ha adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato ma ha predisposto bonifici mensili a favore della famiglia. Si è riscontrato, altresì, che appartenenti al suo nucleo familiare sono stati di recente arrestatiper detenzione illecita di importanti quantitativi di cocainae si è ritenuto sussisten te grave pericolo di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata. Per il provvedimento reclamato, visti anche i gravi delitti commessi,tra cui la riportata condanna per partecipazione all’associazione denominata sacra corona unita, è evidente la pericolosità sociale dell’istante che non lo legittima ad accedere ai permessi premio individuati, allo stato degli atti, come espediente per riconnettersi all’ambiente di riferimento. Il provvedimento del Tribunale di rigetto del reclamo ha evidenziato che il condannato non ha mostrato resipiscenza alcuna né ha mai manifestato concretamente di voler rispettare le regole di buona condotta, il figlio è in contatto con esponenti della cosca ancora operante. Le condizioni necessarie ai fini della concessione del permesso premio, a parere del Tribunale, quindi non possono dirsi soddisfatte, con conseguente rigetto del reclamo. 1.2. Ciò posto, si rileva, peraltro,che la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione del beneficio del permesso premio previsto dall’art. 30-ter Ord. pen., ha affermato che il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di requisiti da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo, l’assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (art. 30-ter, comma 1, Ord. pen.: «ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». Il comma 8 dell ’ art. 30 - ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». Il G iudice di sorveglianza, pertanto, a fronte dell ’ istanza tesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza degli indicati requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 1.3. A ciò si aggiunga che la circostanza che il provvedimento si soffermi sulla valutazione del requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna,è, evidentemente , la conseguenza del fatto cheil Collegio sia passato a scrutinare le più gravose condizioni di accesso al beneficio,di cui alla nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 4-bisOrd. pen. Senonché, a fronte della introduzione di una disciplina più rigorosa è stato affermato (Sez. 5, n. 33693 del 28/6/2024, Biondo, Rv. 286988 –01; Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01), sulla scorta di un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (Corte cost., sent.n. 32 del 2020). In una ipotesi siffatta, invero, l’intervento normativo, la cui immediata applicabilità alle procedure pendenti costituisce piana applicazione del principio tempus regit actumpiù volte affermata dalla giurisprudenza (ex plurimis Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 -01), si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell’eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (così, ancora, Corte cost., sent.n. 32 del 2020). 2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità si osserva che la motivazione resa si concentra sulla consistente pericolosità sociale del condannato, perché il clan di appartenenza del condannato è indicato come operanteall’attualità, segnalando che il permesso è finalizzato anche all ’ incontro con il figlio delricorrente, persona risultata in contatto con esponenti della cosca dediti al traffico di stupefacenti del tipo cocaina in quantità importanti. La motivazione offerta,dunque, sottolinea il rav visato , elevatissimo , rischio di rinnovo dei contatti con l’associazione di riferimento, così considerando assorbente il dato negativo della pericolosità dell’istante, anche rispetto alla condotta (che il ricorrente descrive come regolare ) tenuta nel corso della detenzionee l’adesione, medio tempore, ad i niziative trattamentali . Infine, non va trascurato che al dato della pericolosità sociale il provvedimento censurato affianca la riscontrata assenza di iniziative risarcitorie, ratio decidendiche non viene attaccata con argomenti decisivi con il ricorso (ove si rimarca soltanto la contraddittorietà mostrata nel non aver valorizzato, ai fini di una generica impossidenza, il dato della ricezione di somme a titolo di aiuto da parte della sorella). Né, infine, la censura prospettata si confronta con il parere negativo della DDA di cui rende conto e con il quale si confronta il provvedimento di rigetto del Magistrato di Cuneo. In questa prospettiva, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza ha dato attodi aver scrutinato tutti i punti devoluti con il reclamo e non si è sottratto all’esame della pericolosità all’attualità, ritenendo evidentemente recessivo il percorso rieducativo già compiuto dal condannato e la sua rilevanza concreta, nonché riscontrando l’assenza del requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili previsto nella nuova formulazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. Pertanto, deve concludersi nel senso che il provvedimento ha dato corso, con motivazione lineare e immune da vizi, a nche al p reliminare scrutinio in ordine alla valutazione dell’assoluta impossibilitàdi adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna. Inammissibile, infine, risulta la censura nella parte in cui si contesta il travisamento del fatto. Invero, per la costante giurisprudenza di questa Corte, non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione , per il giudice di legittimità,di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 ; conf. n. 27429 del 2006 , Rv. 234559, n. 39048 del 2007, Rv. 238215), mentre può essere dedotto il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di meritoabbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativoinesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quelloreale, considerato che, in un caso del genere, non si tratta di reinterpretare gli elementidi prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, bensì diverificarne la sussistenza. 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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