CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 08657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17858/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sè stessa nonché dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 36. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA - n. 01/2014 , depositata in data 2 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Cart. Pag. IRPEF2 Rilevato che: 1. La ricorrente principale riceveva notifica della cartella di pagamento n. 10920110006660525, notificatale per la riscossione di IRPEF, sanzioni ed interessi in relazione all’anno d’imposta 2005. 2. Avverso detta cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Terni, ove si costituivano l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e contestando i motivi di ricorso, e l’Agente della riscossione, controdeducendo alle doglianze di parte. 3. La C.t.p., con sentenza n. 30/01/2012, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente (per la parte relativa alla nullità dell’avviso di accertamento e della successiva iscrizione a ruolo delle somme a suo carico) e c ondannava la medesima al pagamento delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con distrazione a favore dell’avvocato antistatario. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; si costituiva anche la contribuente, proponendo appello incidentale anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che non si costituiva. T ale Commissione, con sentenza n. 01/04/2014 , depositata in data 2 gennaio 201 4, accoglieva il gravame dell’Ufficio, riformando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è c ostituit a con controricorso, spiegando un motivo di ricorso incidentale. L’Agenzia delle E ntrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. Con ordinanza interlocutoria n. 29436 del 10/10/2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficiodei gradi di merito.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza in questa sede impugnata per omessa redazione del verbale di pubblica udienza di discussione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]» la ricorrente lamenta la nullità della sentenza della C.t.r. per la mancata attestazione, nel verbale di causa, di quanto accaduto in udienza, nonché dell’identità delle parti interessate; lamenta, altresì, l’avvenuta sottoscrizione del verbale unicamente da parte del Segretario e non anche da parte del Presidente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio e violazione di legge della sentenza in questa sede impugnata per aver accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Terni sottoscritto da soggetto sprovvisto di delega a proporre appello» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare la nullità, per vizio di delega del sottoscrivente, del gravame proposto. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza di secondo grado per non aver rilevato la medesima l’irregolarità del contraddittorio instauratosi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia»la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare l’irregolare instaurazione del contraddittorio, non essendosi costituito l’Agente della riscossione per via della omessa notificazione nei suoi confronti dell’atto d’appello. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio e violazione di legge in riferimento agli artt. 7, 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notifiche di atti giudiziari. Vizio e violazione di legge in riferimento alla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma settimo» la ricorrente lamenta l ’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha applicato la novella legislativa intervenuta in materia di notifiche di atti giudiziaritributari (segnatamente, nuovi artt. 7 e 8, secondo comma, della leggen. 890 del 1982, circa la necessità di attestare sull’avviso di ricevimento la notizia di spedizione e l’eventuale assenza del destinatario) e ha, altresì , omesso di constatare la violazione dell’art. 12, comma settimo, della leggen. 212 del 2000, per contestuale notifica alla ricorrente del P.V.C. e dell’avviso di accertamento. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio e violazione di legge in relazione alla legge n. 212 del 2000, art. 12, comma settimo, ed omessa pronuncia per aver completamente ignorato la sentenza in questa sede impugnata, che atto di contestazione ed atto di accertamento sono stati notificati contemporaneamente all’odierna ricorrente. Vizio e violazione di legge ed omessa pronuncia per aver ignorato la sentenza in questa sede impugnata, la totale assenza di notifica dell’avviso bonario di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Terni» la ricorrente ripropone le medesime doglianze del precedente motivo, sotto il profilo del difetto di motivazione. Lamenta, altresì, l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di constatare la nullità della notifica dell’avviso bonario di pagamento. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio e violazione di legge in relazione all’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 21 – octies della l egge 7 agosto 1990, n. 241 per non aver ritenuto la sentenza di secondo grado nulla la cartella di pagamento in quanto mancante della sottoscrizione della responsabile del procedimento [OSCURATO:PERSONA] e della sottoscrizione del Direttore dell’ufficio»la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare la nullità della cartella di pagamento per vizio di delega della sottoscrivente.1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio e violazione di sentenze di legittimità della Suprema Corte di Cassazione in materia di apposizione della relata di notifica sulla cartella di pagamento» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare la nullità della cartella di pagamento per via della erronea apposizione della relata di notifica sul frontespizio e non in calce alla stessa. 1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: « Vizio e violazione di legge ed omessa pronuncia in riferimento all’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche apportate dal d.l. 04 luglio 2006, n. 223, art. 37. Omessa pronuncia sull’attribuzione ed applicazione alla contribuente di tributi illegittimi e non corrispondenti alla normativa vigente, palesemente usurari ed in contrasto con il principio della trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa tributaria sancita dallo Statuto del contribuente. Vizio e violazione di legge ed omessa pronuncia sulla eccepita violazione degli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione. Vizio di infrapetizione della sentenza impugnata in questa sede, per omessa pronuncia su tutte le eccezioni della ricorrente nel giudizio di secondo grado» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare la nullità della cartella di pagamento per difetto di notificazione del P.V.C. nonché dell’avviso di accertamento e per applicazione di importi illegittimi o addirittura usurari (segnatamente, addizionale comunale Irpef per avvisi di accertamento nonché interessi; addizionale regionale Irpef per avvisi di accertamento oltre interessi; compensi di riscossione e sanzioni). 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Mancata notificazione dell’appello incidentale all’appellato contumace in violazione degli artt. 54del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 1, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992, 343 e 292 6 cod. proc. civ. Nullità (ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) della sentenza, e del relativo procedimento, della C.t.r. di Perugia nella parte in cui, in assenza della notificazione dell’appello incidentale dell’appellata contumace, ha riformato la sentenza di prime cure in punto di spese liquidate a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dalla C.t.p. di Terni» l’ A gente della riscossione lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di compensare le spese di lite tra esso e la ricorrente, pur essendo l’Agente della riscossione rimasto contumace permancata notificazione del gravame addebitabile alla ricorrente, e per avere la C.t.r. tratto le gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite dalla natura e non dalle specifiche circostanze della controversia. 3. Ilricorso principale - al limite, nel suo tenore complessivo, dell a inammissibilità in quanto non pienamente conforme ai dettami di cui all’art.366 cod.proc.civ. in tema di esposizione chiara ed esaustiva, seppure sommaria, dei fatti causa- non merita, in og ni caso, accoglimento per l’infondatezza o inammissibilità delle censure sollevate con i singoli mezzi di impugnazione. 4. Il primo motivo è in ammissibile. Il mezzo , infatti, si risolve in nella esposizione di irregolarità che avrebbero attinto il verbale della udienza innanzi alla C.T.R. deducendosene genericamente la nullità, senza che venga individuata, né tanto meno comprovata, la specifica lesione del diritto di difesa che a tali irregolarità sarebbe conseguita (v.Cass. n.18574 del 10.07.2019). 5. Il secondo motivo è infondato atteso che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell'atto d'appellodall'Ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficioappellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza (Cass. 15/01/2019, n. 874); vieppiù che, come legittimamente ritenuto dalla C.t.r., l’autorizzazione a proporre appello da parte della Direzione regionale, previsto dall’art. 52, n. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è stato abrogato dall’art. 3, n. 1 lett.c) del d.l. n. 40 del 2010 convertito nella legge n. 73 del 2010. 6. Il terzo motivo è infondato perché risulta ex actis dall’esame del fascicolo dei gradi di merito che l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. umbra era stato notificato anche all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 7. Il quarto e quinto motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati perché, ad attestazione della regolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’iscrizione a ruolo nonché della successiva notifica della cartella, la C.t.r. ha rilevato l’avvenuto deposito della raccomandata verde attestante l’avvenuta spedizione e la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Tanto in ossequio alla pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel prescrivere che l'agente postale, in ipotesi di mancato recapito dell'atto per assenza del destinatario, o per mancanza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo, rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza, non impone l'obbligo di specificare altresì la modalità concretamente prescelta, né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, che impone di fare menzione, sull'avviso di ricevimento unito al piego, di tutte le formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, poiché tale obbligo ha ad oggetto il rilascio dell'avviso e le ragioni dello stesso, e non anche la specificazione delle modalità seguite, ovvero se esso sia avvenuto mediante affissione o mediante immissione nella cassetta, facendo fede dell'effettivo avvenuto rilascio la dichiarazione dell'agente(cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17676). 8. Il sesto ed il settimo motivo sono infondati perché, ferme rimanendo le considerazioni sub 7), la nullità della notifica dell'avviso di accertamento è suscettibile di sanatoria ex art. 156 cod. p roc . c iv . ove non siano allegate ulteriori di fe se di merit o, diverse da quelle già esposte, rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell'atto; vieppiù che sono inammissibili perché le censure volgono in gran parte a sollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio, sicché, pur apparentemente articolate quali violazione di norme di legge, mirano, in realtà, ad un nuovo esame dei fatti in modo difforme, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n.8758). Sotto questo profilo, deve ritenersi che vi sia stato un rigetto implicito dell’eccezione de quo da parte della C.t.r. e comunque costituisce principio consolidato di questa Corte che, ove il Giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure con una motivazione inadeguata, la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cassazione S.U. del 25/11/2008 n. 28054). 9. Infine, l’ottavo motivo è infondato perché costituisce principio pacifico quello secondo cui la cartella esattoriale, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento siainequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (Cass. 04/12/2019, n. 31605; Cass. 07/09/2018, n. 21844). Tale principio corrisponde ad un pacifico insegnamento del diritto vivente, autorevolmente confermato tra l’altro da Corte cost. n. 117/2000, che, attinta proprio sullo specifico rilievo della legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva che la cartella di pagamento fosse provvista di sottoscrizione autografa ha avuto modo di chiarire che «l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’Autorità da cui l’atto proviene». Anche in questo caso valgono le considerazioni sub 8) con riferimento al rigetto implicito ed all'esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall' art. 384, secondo comma, cod.proc. civ. Anche le restanti censure, quali quelle relative all’importo degli interessie i compensi per la riscossione, sono inammissibili, perché assolutamente generic he e rivolte all’operato dell’incaricato alla riscossione più che alla sentenza impugnata. 10. Il motivo di ricorso incidentale è fondato. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresenta che, nella sentenza impugnata, le spese dei due gradi di giudizio sono dichiarate compensate laddove essa è rimasta contumace nel giudizio innanzi alla C.t.r. perché, « a seguito della notificazione dell'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entratecontro la sentenza di prime cure che l'aveva resa soccombente, l'odierna controricorrente , essendo risultata vincitrice in prime cure e non essendo rivolto l'appello contro i capi della sentenza impugnata che la riguardavano, ha ritenuto di non costituirsi». Pure afferma che l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.t.p. di Terni veniva ad essa [OSCURATO:PERSONA] notificato ma solo con riferimento all’annullamento della cartella. Vieppiù che la C.t.p., nel rigettare la domanda della contribuente nei suoi confronti, condannava la medesima contribuente al pagamento delle spese processuali nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] con distrazione a favore dell’avvocato antistatario. Orbene, la pronuncia della C.t.r. di compensazione delle spese nei confronti anche dell’[OSCURATO:PERSONA] è nulla perché inficiata dal difetto di integrazione del contraddittorio non essendo stato notificato a quest’ultima alcun appello incidentale della contribuentein punto di spese – che , infatti , non l’ha pr oposto, per come narrato in ricorso dalla medesima contribuente. 11. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va accolto con la cassazione della sentenza impugnata in punto di compensazione delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e conferma della sentenza della C.t.p. nella parte in cui si condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con distrazione a favore dell’avvocato antistatario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese per l’Agenzia delle Entrate essendo rimasta intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. In accogli mento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, nei termini di cui in motivazione.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquida no in € 5.200,00 oltre speseprenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussisten