CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale L'imputata è stata ritenuta responsabile di aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] investendolo, con la vettura dalla stessa condotta, mentre la persona offesa procedeva, alle ore 23 e 55 circa e in condizioni di sufficiente visibilità, a piedi sul lato destro della medesima corsia e nello stesso senso di marcia dell'imputata al fine di raggiungere la propria vettura parcheggiata in maniera irregolare sulla banchina (in condizioni di sufficiente visibilità). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati in termini strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo di deduce la sostanziale omessa motivazione circa il motivo d'appello con il quale era stata prospettata l'assenza nella specie del presupposto della necessità ai fini della decisione della perizia disposta d'ufficio nel giudizio abbreviato di primo grado, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Con i motivi secondo e terzo si censura la ritenuta inammissibilità degli altri motivi d'appello inerenti all'accertamento della responsabilità e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, sotto il primo aspetto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il motivo perché non tale da cogliere la ratio decidendi della statuizione impugnata, invece escludente l'idoneità della condotta colposa della persona offesa a interrompere il nesso causale tra condotta dell'imputato ed evento. Il giudice d'appello avrebbe altresì errato nel dichiarare inammissibile il motivo d'appello inerente all'applicazione nella specie della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 589-bis cod. pen., invece prospettata dall'imputato come più favorevole in concreto. 3. Ha depositato conclusioni la Procura generale della Repubblica della Suprema Corte, nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo occorre rilevare che la Corte territoriale, con riferimento alla censura deducente l'errore nell'aver disposto senza istanza di parte la perizia nel giudizio abbreviato ha sostanzialmente reso motivazione apodittica limitandosi al mero richiamo, senza però calarlo nella fattispecie concreta, del principio di diritto per cui: in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 28096). 3. Il giudice d'appello prosegue poi nel dichiarare inammissibile il motivo d'appello sindacante l'accertata responsabilità ritenendolo non tale da cogliere la ratio decidendi sottesa alla sentenza di primo grado. Ne consegue dunque che, sul punto, come correttamente dedotto dalla ricorrente, la motivazione è affetta da insanabile contraddittorietà laddove evidenzia che l'appellante ha censurato il profilo relativo alla ritenuta mancata interruzione del nesso causale, integrante proprio una delle ragioni fondanti la decisione di primo grado. 4. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso. 4.1. La Corte territoriale dichiara inammissibile il motivo d'appello con il quale sarebbe stata impugnata la sentenza di primo grado per non aver applicato, in fattispecie di cui all'art 589 cod. pen., la circostanza attenuante prevista dal comma settimo dell'art. 589-bis, cod. pen., norma sopravvenuta, ancora una volta per non aver l'appellante colto la ratio sottesa alla decisione di primo grado che avrebbe ritenuto non corretto applicare elementi di entrambe le normative (quella previgente e quella sopravvenuta). 4.2. Con ciò il giudice d'appello mostra di non aver colto il chiaro significato delle doglianze dell'appellante, invero esplicitato dalla lettera stessa del significante costituito dalla censura mossa alla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], come già dedotto in primo grado, ha difatti prospettato in appello non l'applicabilità del solo comma settimo dell'art. 589-bis cod. pen. (norma sopravvenuta) bensì l'intera nuova disciplina della fattispecie in quanto, in concreto, ritenuta più favorevole. Ciò in ragione della circostanza per cui il primo giudice, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., considerate equivalenti alla contestata aggravante del comma secondo dell'art. 589 cod. pen., è partito da una pena base, poi ridotta per il rito, di un anno di reclusione considerando però, ancorché ex art. 133 cod. pen., proprio la concorrente colpa della persona offesa. 4.3. Ne è dunque conseguita l'omessa valutazione da pare della Corte territoriale di quale delle due discipline sia in concreto più favorevole all'imputato (sul punto, con particolare riferimento alla necessità di valutare in concreto quale tra le due normative sia più favorevole per l'imputato, proprio con riferimento ai rapporti tra 589, comma 2, cod. pen. e 589-bis cod. pen., si veda ex plurimis, Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Premoli, Rv. 28293). 5. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.