CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 30928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21272-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/02/2021; g›) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21272 sez. ML - ud. 14-09-2022 -2- RG 21272/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Previo ricorso al Tribunale di Catania il lavoratore in epigrafe indicato otteneva il decreto con il quale veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] srl il pagamento della somma di euro 1.317,75, per maggiorazioni spettanti ad esso dipendente, addetto a turni avvicendati, anche sulla mezz'ora retribuita prevista per la refezione in virtù dell'art. 5 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] applicato al rapporto, non derogato dall'accordo sindacale sui 21 turni stipulato per lo stabilimento di Catania in data 9.5.2007. 2. Proposta opposizione avvero il provvedimento monitorio, il suindicato Tribunale la respingeva deducendo che, premesso che la mezz'ora per la mensa, in virtù del CCNL, rientrava nell'orario lavorativo, l'accordo sindacale del 2007 non aveva derogato la normativa collettiva e non vi era stata una espressa rinuncia alla maggiorazione sulla detta mezz'ora, neanche desumibile dai calcoli dei sindacati elaborati in sede di accordo su un orario di 7,45 ore; inoltre, il primo giudice sottolineava che l'accordo, nel determinare i turni, aveva previsto una sovrapposizione oraria, al cambio turno, di 15 minuti retribuiti come orario ordinario e che espressamente era stato previsto che tutti gli istituti contrattuali, di spettanza dei lavoratori, dovessero essere riproporzionati, per il personale che operava su 21 turni, sulla base di un orario giornaliero di 8,25 ore senza eccezione per la mezz'ora mensa per cui, qualora si fosse voluto escludere detto tempo dal calcolo della maggiorazione, il riferimento avrebbe dovuto avere riguardo ad un orario di 7,45 ore. 3. A seguito di gravame, la Corte di appello di Catania, con la sentenza oggi impugnata, confermava la pronuncia di prime cure. 4. A fondamento della decisione la Corte distrettuale evidenziava che: a) l'esercizio del diritto non poteva considerarsi estinto per suo mancato esercizio non risultando sussistere gli elementi per ritenere l'inerzia quale rinuncia tacita; b) l'interpretazione fornita dal Tribunale in ordine all'accordo del 2007 era stata corretta nel senso di considerare, ai fini delle maggiorazioni spettanti, anche la mezz'ora prevista per la refezione, richiamando sul punto anche la genesi della problematica oggetto del RG 21272/2021 presente giudizio; c) una prassi aziendale, ovvero un uso aziendale, non poteva giustificare il reiterato mancato riconoscimento di una maggiorazione retributiva spettante ai lavoratori e che trovava il suo fondamento nella contrattazione collettiva. 5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso il lavoratore. 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1175, 1225, 1227, 1375 cod. civ. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, nel valutare l'eccezione della perdita della situazione soggettiva, falsamente applicato le regole operanti sul piano dei comportamenti di debitore e creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio quanto sul generale assetto sottostante l'esecuzione del contratto; si sostiene che l'inerzia prolungata e l'affidamento in buona fede della controparte dalla stessa ingenerato erano idonee a produrre la cd. perdita della situazione soggettiva e ciò a prescindere dal concorrere dell'elemento soggettivo integrante una effettiva rinuncia tacita. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per omesso esame su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti comportante una apparente e/o perplessa motivazione con relativa nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, per non avere valutato la Corte territoriale fatti storici e circostanze rimaste ad identificare l'inerzia del lavoratore come "qualificata" e non derivante da semplice ignoranza per neutro decorso del tempo, ai fini di considerare il legittimo affidamento della società nell'abbandono della pretesa. In particolare, la ricorrente segnala il fatto che le 00.SS. avevano ritenuto più conveniente non equiparare il trattamento di Catania con quello di Agrate e le circostanze, non contestate e non esaminate, che le RG 21272/2021 maggiorazioni relative alla "mezz'ora mensa", presso la sede di Catania, non erano state mai conteggiate e che nessuna azione o rivendicazione collettiva o individuale era stata mai avanzata. 4. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 5. Esso, infatti, sebbene prospettato nei termini di una violazione di legge, mira ad una rivalutazione del materiale probatorio che è stato attentamente esaminato dalla Corte territoriale, la quale ha adeguatamente e coerentemente motivato in ordine alle ragioni per cui il comportamento del lavoratore, circa la mancata attività della pretesa creditoria, non sia stato idoneo a produrre la perdita della situazione soggettiva. 6. L'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa non denuncia l'erroneità del ragionamento interpretativo delle norme compiuto della Corte di merito e di conseguenza non fa riferimento ad una delle tassative ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c. (Cass. SS. UU. n. 8053/2014; Cass. n. 1358/2014; Cass.n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010). 7. E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 8. Peraltro, i Giudici di seconde cure hanno coerentemente interpretato i principi di buona fede e di affidamento incolpevole, nella dinamica contrattuale, in relazione alla possibile rinuncia tacita dei lavoratori. 9. Nel giudizio di secondo grado sono state ampiamente valutate dalla Corte territoriale le prove prodotte in giudizio ai fini di un accertamento circa la sussistenza di una rinuncia tacita ed in particolare circa l'effettiva ed RG 21272/2021 oggettiva condotta del lavoratore tale da comportare un'estinzione dell'esercizio del diritto. 10. Invero, contrariamente a quanto affermato dall'odierno ricorrente la sentenza oggetto di gravame non ha dato rilevanza ad alcun elemento soggettivo, seguendo, invece, ed interpretando correttamente l'orientamento costante di questa Corte. 11. Difatti, perché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino un'univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso. In tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato. 12. Le uniche fattispecie, in cui tale ritardo produce effetti estintivi, sono ravvisabili nei casi in cui esso sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinunzia tacita o di una modifica della disciplina e ne costituisca, quindi comportamento attuativo, mentre, in assenza di una precedente rinunzia o modificazione del patto, il silenzio o l'inerzia non possono avere da soli alcuna valenza dimostrativa, restando inoltre esclusa la loro valorizzabilità secondo il criterio degli standards sociali di comportamento in vigore in determinati ambienti economici o sociali, trattandosi di condotte tipiche tipizzate dall'ordinamento, che alla mera inerzia del titolare del diritto ricollega non la rinunzia allo stesso, ma la prescrizione (Cass. n. 9547/2009; Cass. n. 13322/2005). 13. Inoltre, è necessario precisare che gli usi aziendali possono essere idonei a derogare soltanto in "melius" la disciplina collettiva, non avendo invece alcuna rilevanza nel caso in cui essi prevedano una disciplina peggiorativa della condizione del lavoratore (Cass. n. 12156/2000; Cass. n. 31204/2021).. RG 21272/2021 14. Nel caso in esame, è indubbio che la prassi che si è prodotta nel tempo circa la mancata erogazione della maggiorazione della retribuzione per le ore di refezione è un trattamento più sfavorevole rispetto a quanto previsto dal CCNL di settore all'art. 5, comma 8. 15. In tal senso, non essendo prevista una disciplina migliorativa per il lavoratore dagli usi aziendali progressivamente formatisi nel tempo, questi ultimi non potranno derogare ad una disciplina collettiva, la quale per il nostro ordinamento è parificata alla legge. 16. Invero, l'uso aziendale è configurabile solo quando comporti l'attribuzione, in modo generalizzato, reiterato e spontaneo, di un trattamento più favorevole ai lavoratori rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, sicché lo stesso non ricorre in caso di reiterata violazione dei diritti derivanti dalla disciplina legale dell'orario di lavoro, non suscettibili di rinuncia, fatto salvo il potere di deroga riconosciuto dal legislatore alle 00.SS. (Cass. n. 15995/2016). 17. E', infine, opportuno ribadire che, nel caso di specie, non sussiste una violazione degli obblighi di buona fede da parte del lavoratore. Invero, i principi di buona fede e di correttezza non sono stati manipolati dal dipendente al fine di esercitare slealmente in ritardo il diritto, essendo l'inerzia o il ritardo, di per sé soli, insufficienti ai fini di un accertamento circa una volontà abdicativa del titolare (Cass. n. 7215/1991; Cass. n. 5240/2004). 18. D'altro canto, la tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, né comportare per se stessa modificazioni alla disciplina contrattuale non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto (Cass. n. 6635/1981; Cass. n. 466/1994; Cass. n. 5240/2004) 19. Il secondo motivo è infondato. k RG 21272/2021 20. In primo luogo, ricorre una pronuncia c.d. "doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.: infatti, quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado, in tali fattispecie il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1 - 2 - 3 e 4 c.p.c. (Cass. n. 10627/2021; Cass. n. 11439/2018; Cass.n. 26860 del 18/12/2014) a meno che il ricorrente non abbia indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse: ipotesi questa non ravvisabile nella fattispecie. 21. Nel caso in esame, infatti, sia il Tribunale di Catania che la stessa Corte territoriale hanno rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del datore di lavoro valutando l'inerzia del lavoratore come irrilevante ai fini di una rinuncia tacita, peraltro, alla stregua delle prove orali raccolte nei due gradi di giudizio. 22. In tal senso, è bene inoltre affermare che la valutazione circa il fatto storico dell'inerzia del lavoratore per l'esercizio del suo diritto non è privo di fondamenta probatorie. I Giudici del merito hanno considerato ed esaminato tutti gli elementi ed i fatti storici offerti dal ricorrente, in particolare la Corte d'appello ha basato le proprie argomentazioni non solo sull'accordo sindacale del 2007, ma anche facendo riferimento alle deposizioni dei testi nonché alle circostanze dell'ignoranza del lavoratore, sino al 2009, circa la dovuta maggiorazione retributiva per la mezz'orda di refezione ex art. 5, comma 8, del CCNL. 23. Quanto asserito dal datore di lavoro, dunque, non si raffronta con le argomentazioni e l'iter logico-giuridico in fatto presentati nella sentenza oggetto di gravame. 24. Per completezza è bene precisare che il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata. In tal senso, la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze RG 21272/2021 probatorie - sempreché la o le risultanza/e non considerata/e partitamente non sia/siano tale/i da condurre ad una diversa decisione - dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (Cass. n. 16467/2017; Cass. n. 12751/2001; Cass. n. 5045/1999). 25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 26. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,