CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 34418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 35459/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 935/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/06/2019; A c;y02, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI Rilevato che, con sentenza resa in data 10/6/2019, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito EFG Bank SA), ha dichiarato inopponibili alla banca attrice, ai sensi dell'art.2901 c.c., gli atti con i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (debitori a titolo fideiussorio della [OSCURATO:PERSONA]) avevano ceduto ai figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] taluni diritti immobiliari propri in adempimento dei corrispondenti contratti preliminari prece- dentemente stipulati tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il ricorso di tutti i presupposti ai fini dell'acco- glimento dell'azione revocatoria promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], avendo rile- vato: 1) l'anteriorità del credito maturato in favore della banca rispetto alla stipulazione dei contratti preliminari ad opera dei propri debitori; 2) l'eventus damni riconducibile alla dismissione patrimoniale impu- gnata, e 3) la sussistenza dei corrispondenti requisiti soggettivi previsti dalla legge in capo a ciascuno dei disponenti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1421, 1944, 1957, 2697 e 2901 c.c., degli artt. 112, 114 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1, co. 4, e 2 della legge n. 287/90 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il credito della banca attrice nei confronti degli odierni ricorrenti, trattandosi di un preteso credito fondato su una fideiussione omnibus nulla, siccome Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri redatta secondo lo schema A.B.I. del 2003-2004, e dunque sulla base di un negozio concluso in violazione della normativa anticoncorrenziale la cui nullità (totale) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giu- dizio; sotto altro profilo, i ricorrenti contestano l'affermazione dei giudici del merito in ordine alla presunta anteriorità del sorgere del credito rivendicato dalla banca attrice, rispetto alla conclusione dei contratti preliminari stipulati dagli odierni istanti, a nulla valendo le comunica- zioni inoltrate dalla banca alla società debitrice principale, ma non ai fideiussori; con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli artt. 1421, 1944, 1957, 2697, 1421 e 2901 c.c., degli artt. 112 e 114 c.p.c., nonché degli artt. 1 e 2 della legge n. 287/90, anche con riferimento all'art. 132 c.p.c. (in re- lazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente ritenuto sufficiente il ricorso di un credito litigioso ai fini della promozione di un'azione revocatoria ordinaria (vieppiù nel caso di spe- cie, dinanzi a un credito inesistente, siccome fondato su un titolo ne- goziale nullo), e per avere altrettanto erroneamente ritenuto che il cre- dito ex adverso rivendicato fosse temporalmente anteriore al compi- mento degli atti dispositivi da parte degli odierni istanti, peraltro con- sistiti nella conclusione di contratti preliminari di per sé non soggetti a revoca; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1421, 1944, 1957, 2697, 2729, 2901 c.c., degli artt. 112,114 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1, co. 4, e 2 della legge n. 287/90 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza nel caso in esame di un'obbligazione valida in capo agli odierni istanti, nel caso di specie del tutto assente siccome fondata su una fideiussione Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nulla per violazione delle norme anticoncorrenziali specificamente ri- chiamate, nonché per aver ritenuto revocabili gli atti definitivi di com- pravendita in assenza di alcuna dimostrazione del carattere effettiva- mente fraudolento dei corrispondenti contratti preliminari anterior- mente conclusi, con la conseguente mancata dimostrazione (e, prima ancora, della mancata prospettazione sul piano del thema decidendum e del thema probandum) dei coefficienti di partecipazione soggettiva dei disponenti da valutarsi, ai fini dell'accoglimento dell'azione revoca- toria, sul presupposto di fatto costituito della posteriorità del credito rispetto al compimento degli atti dispositivi impugnati; sotto altro profilo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito un preteso valore presuntivo a un com- plesso di elementi dimostrativi di per sé privi di alcun reale valore rap- presentativo, anche in relazione alla variazione quantitativa e qualita- tiva del patrimonio dei debitori-fideiussori a seguito del compimento degli atti impugnati; con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli artt. 1421, 1944, 1957, 2697, 1421 e 2901 c.c., degli artt. 112, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1 e 2 della legge n. 287/90, anche con riferimento all'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale - con motivazione meramente apparente, perplessa, incomprensibile e contraddittoria - ritenuto di disattendere: la circostanza dell'assenza del sorgere dell'obbligazione fideiussoria in capo ai ricorrenti in ragione della sua nullità; la non revocabilità degli atti definitivi in ragione della mancata dimostrazione del carattere fraudolento dei corrispondenti contratti preliminari conclusi precedentemente; la necessità della prova del dolo specifico in capo ai disponenti in ragione dell'anteriorità temporale della conclusione dei contratti preliminari rispetto al sorgere del credito;Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul punto, i ricorrenti censurano l'avvenuta attribuzione, da parte dei giudici di merito, di un preteso valore rappresentativo di indole pre- suntiva a circostanze di fatto di per sé del tutto inidonee, pur quando valutate nel loro complesso, a fornire alcuna idonea dimostrazione dei presupposti indispensabili ai fini dell'accoglimento dell'azione revoca- toria promossa dalla banca attrice; tutti e quattro i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati; osserva il Collegio di dover preliminarmente affrontare la questione relativa all'eccepita nullità delle fideiussioni prestate dagli odierni ricor- renti, siccome asseritamente concluse recependo lo schema generale al riguardo predisposto dall'A.B.I.: schema già riconosciuto in sede giu- risprudenziale (e dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]) contrario all'art. 2 della legge n. 287/90, in quanto espressivo di intese, o comunque di inizia- tive negoziali tra imprese bancarie, illecitamente anticoncorrenziali; è appena il caso di rilevare come tale questione di nullità, non com- parendo in nessun luogo della sentenza impugnata - né avendone i ricorrenti menzionata la sollevazione in taluni precedenti atti del pro- cesso -, debba ritenersi proposta per la prima volta in questa sede di legittimità, peraltro in assenza di alcuna specifica indicazione, da parte dei ricorrenti, della misura e dei contenuti della dedotta recezione og- gettiva del richiamato schema generale; ciò posto, osserva il Collegio come, secondo il più recente orienta- mento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, debbano ritenersi parzial- mente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01); in forza di tale principio, conseguentemente, in tanto una fideius- sione conclusa a valle di intese illecitamente anticoncorrenziali può di- chiararsi (parzialmente) nulla, in quanto si accerti che detta fideius- sione riproduca clausole proprie dello schema costituente l'intesa anti- concorrenziale vietata, e salvo che non sia desumibile dal contratto, ossia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti; da tali premesse deriva, ai fini della pronuncia della nullità (par- ziale) della fideiussione impugnata, la necessità che il giudice proceda a una preliminare verifica della corrispondenza di (talune) clausole del contratto impugnato con quelle contenute nello schema generale co- stituente l'intesa vietata, nonché alla successiva verifica dell'esistenza di una volontà delle parti intesa alla conservazione della validità del negozio privo delle clausole nulle; si tratta, all'evidenza, di un accertamento di nullità che presup- pone, tanto una verifica documentale estesa all'esame comparativo del contenuti del contratto di fideiussione impugnato e dello schema gene- rale costituente l'intesa vietata, quanto del complessivo comporta- mento negoziale delle parti, al fine di desumerne (o di escludere) l'ef- fettivo ricorso di una volontà contraria al riconoscimento della nullità parziale: verifiche ed esami pacificamente eseguibili d'ufficio, in sede di legittimità, nei soli casi in cui non sia necessario l'esecuzione di ul- teriori accertamenti di fatto (v., sul punto Sez. 2, Ordinanza n. 20438 del 29/07/2019, Rv. 654889 - 01, secondo cui nel giudizio di cassa- zione la nullità è rilevabile d'ufficio solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza); nel caso di specie, varrà rilevare come i ricorrenti abbiano del tutto trascurato di provvedere al deposito in giudizio dello schema dell'A.B.I. Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri oggetto del rilevato giudizio di illiceità anticoncorrenziale, con la con- seguente impossibilità, in questa sede, di procedere ad alcuna verifica, tanto dei termini (o dei limiti) entro i quali le fideiussioni in questione abbiano effettivamente recepito le clausole di quello schema dell'A.B.I., quanto (e soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fi- deiussione nonostante l'espunzione di eventuali clausole nulle; è appena il caso di evidenziare come al caso in esame debba inoltre trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la nullità del contratto posto a fon- damento di un'azione su di esso fondata è rilevabile d'ufficio, ma non può essere accertata sulla base di una 'nuda' eccezione sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sa- rebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020, Rv. 657007 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 21243 del 09/08/2019, Rv. 655204 - 01); il complesso delle considerazioni che precedono induce, pertanto, a ritenere superata la questione concernente la dedotta (ma non ade- guatamente attestata) nullità delle fideiussioni impugnate in questa sede, variamente sollevata e richiamata nei quattro motivi di impugna- zione in esame senza il conforto di un adeguato supporto probatorio a suo sostegno; ciò posto, occorre affrontare il punto concernente la posizione del fideiussore in tema di azione revocatoria, avuto riguardo alle diverse doglianze al riguardo illustrate dai ricorrenti avverso la sentenza d'ap- pello; sul punto, osserva il Collegio come i giudici di merito abbiano cor- rettamente rilevato, in ossequio al consolidato insegnamento della giu- risprudenza di questa Corte, come l'azione revocatoria ordinaria pre- supponga, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garan- zia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla pre- stazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito sogget- tivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo one- roso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scien- tia damni), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto (Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016, Rv. 638649 - 01; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020, Rv. 658031 - 01); sulla base di tali premesse, dev'essere dunque affrontato l'aspetto concernente il rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo conclusi dal fideiussore in relazione alla promozione di un'azione revo- catoria nei relativi confronti; secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurare una continuità), il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di di- sposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordina- ria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento sog- gettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Sez. 3, Ordi- nanza n. 17067 del 26/06/2019, Rv. 654351 - 01; Sez. 3, Ordinanza Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n. 15215 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 649407 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17365 del 18/08/2011, Rv. 619120 - 01); la sentenza d'appello impugnata in questa sede si è correttamente adeguata a tali principi, rilevando come fosse rimasta incontestata, nel corso del presente giudizio, la circostanza dell'avvenuta attestazione documentale del debito della società debitrice principale in epoca an- teriore alla conclusione dei contratti preliminari da parte dei fideiussori (a nulla rileva la mancata comunicazione ai fideiussori, da parte della banca garantita, della consistenza del debito della società debitrice principale, poiché la comunicazione effettuata alla sola debitrice prin- cipale, menzionata in sentenza, rileva unicamente ai fini della prova del debito - e come tale non risulta mai contestata dai fideiussori - e non già ai fini dell'eventuale sussistenza di decadenze - peraltro mai eccepite - a carico del creditore garantito), successivamente ricavando, sul piano istruttorio, il ricorso di elementi di prova presuntiva nel loro complesso sufficienti a comprovare la consapevolezza, da parte dei di- sponenti (ivi compresi i promissari acquirenti), al momento della con- clusione del contratto preliminare, di pregiudicare le ragioni della banca creditrice; l'insieme di queste valutazioni probatorie (tanto quelle relative alla sussistenza del credito della banca in epoca anteriore alla conclusione dei contratti preliminari, quanto quelle relative al riscontro degli stati soggettivi dei disponenti) sono state condotte, dalla corte territoriale, in modo giuridicamente corretto e logicamente congruo, avendo il giu- dice d'appello specificamente sottolineato gli elementi di natura critica valorizzabili al riguardo (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) sulla base di criteri di valutazione ragionevolmente rispettosi dei parametri di attendibilità raccomandati dal legislatore, si da sottrarsi integral- mente alle censure critiche sollevate dai ricorrenti in relazione alla pre- tesa violazione delle norme concernenti le modalità di gestione della Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prova critica, o della norma processuale di cui all'art. 132 c.p.c. in tema di motivazione costituzionalmente adeguata; al riguardo, varrà rilevare come tutte le doglianze avanzate su tali aspetti dai ricorrenti risultano integralmente esaurite nell'inammissibile prospettazione di una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, se- condo una prospettiva critica come tale non consentita in questa sede di legittimità; allo stesso modo, il giudice d'appello ha correttamente ricondotto la valutazione dell'eventus damni al momento della conclusione dei contratti definitivi, sottolineando la mancata dimostrazione, da parte dei fideiussori, della persistenza, all'epoca di tale conclusione, di ade- guate residualità patrimoniali dei disponenti idonee ad escludere alcun pregiudizio della banca creditrice; anche su tale punto la corte territoriale risulta essersi corretta- mente allineata al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimo- niale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una va- riazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimo- strare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patri- moniale, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 - 01): onere, quest'ultimo, non adeguata- mente assolto nel caso di specie;Adunanza del 15 settembre 2022 - R.G. n. 35459/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, dev'essere rilevata la complessiva in- fondatezza delle censure esaminate, con la conseguente pronuncia di rigetto del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif