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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 21262/2025

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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 657/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 39250/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione dei beni strumentali avanzata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., terza estranea al reato, disponendone la restituzione, ed ha respinto la richiesta di restituzione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti, conto titoli della medesima società, sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati di cui agli artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21262/2025 Roma, lì, 06/06/2025

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore/procuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] spa deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen., art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Argomenta la ricorrente che il tribunale, dopo aver affermato la piena autonomia della società, avrebbe illogicamente ritenuto legittimo il sequestro delle somme di denaro sui conti correnti della società in quanto profitto diretto del reato.

Tale decisione sarebbe erronea poiché, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe commesso i reati nell’interesse dell’ente [OSCURATO:PERSONA] spa, essendogli contestati i reati con altra veste giuridica.

La difesa aveva documentato l’autonomia della società rispetto alla quale non sarebbe giustificabile una confisca diretta del profitto del reato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di altra società, e la provenienza delle somme rivenute sul conto corrente da attività imprenditoriale lecita. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen., art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Argomenta il ricorrente la violazione di legge là dove il tribunale avrebbe configurato il sequestro preventivo a fini di confisca diretta ritenuto ammissibile nei confronti della persona giuridica per reati commessi dal legale rappresentante nel suo interesse, non considerando che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso i reati tributari nell’interesse dell’ente società [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati commessi gli illeciti tributari dal legale rappresentante nell’interesse dell’ente, avendoli commessi nell’interesse della Petrolifera italiana nella qualità di amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Nel ripercorrere la vicenda processuale deve darsi atto che, con decreto in data 28 settembre 2023, il Gip del tribunale di Napoli ha emesso decreto di sequestro preventivo del profitto dei reati tributari contestati a [OSCURATO:PERSONA], di cui ai capi A), B), C), E), M) e N), nella sua qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], per € 52.488.924,92, anche nella forma di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente su beni mobili e/o immobili nella titolarità o disponibilità dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] o di cui avesse la disponibilità anche in via indiretta fino alla concorrenza della somma indicata.

Il sequestro è stato eseguito su beni di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] spa (automezzi) e sui saldi attivi dei conti correnti della predetta società, società terza estranea al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] tramite la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA], partecipata al 99% dal [OSCURATO:PERSONA] e al 1% dal di lei coniuge, titolare del 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito di appello cautelare della società il tribunale ha disposto la restituzione al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa dei beni mobili registrati ed ha rigettato nel resto l’appello cautelare con il quale si chiedeva la revoca del sequestro preventivo dei saldi attivi dei conti correnti della suddetta società.

4. L’ordinanza impugnata ha respinto, in parte qua, l’appello cautelare rilevando, in primo luogo, che i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare sono quelli previsti dagli artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 contestati a [OSCURATO:PERSONA].

Ha poi richiamato i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Rv. 265158 – 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587 – 01; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238 – 01) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più nella disponibilità della persona giuridica (Sez. 3, n. 30486 del 28/05/2015, Rv. 264392 – 01) e che il sequestro funzionale alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per le violazioni commesse dal legale rappresentante nell’interesse della società è possibile allorchè la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare (S.U. n. 10561, del 30/01/2014, Gubert).

5. L’ordinanza impugnata ha escluso, in fatto, che la società [OSCURATO:PERSONA] spa fosse un mero schermo utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per la commissione dei reati tributari, ritenendo la società [OSCURATO:PERSONA] spa soggetto giuridico autonomo (cfr. pag. 3), nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in passato amministratore e disponga attualmente mediante la maggioritaria partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA] del 100% delle quote, ed ha argomentato che i saldi attivi dei conti correnti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] spa costituivano il profitto dei reati tributari, da sottoporre a confisca diretta, commessi dal legale rappresentante della stessa, e ciò sull’erroneo presupposto che si trattasse di somme nella “disponibilità” del [OSCURATO:PERSONA] che, come risulta pacificamente dagli atti, non ha commesso i reati tributari nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa e a vantaggio di questa società, bensì di altro e diverso soggetto giuridico, ovvero nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria del profitto del reato tributario.

6. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo giudizio in relazione alla sussistenza del presupposto della “disponibilità” in capo all’indagato [OSCURATO:PERSONA] dei saldi attivi dei conti correnti intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] spa, società terza rispetto ai reati contestati all’indagato.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen.

Così deciso il 15/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Andreazza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 657/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 39250/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione dei beni strumentali avanzata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., terza estranea al reato, disponendone la restituzione, ed ha respinto la richiesta di restituzione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti, conto titoli della medesima società, sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati di cui agli artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21262/2025 Roma, lì, 06/06/2025 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore/procuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] spa deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen., art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Argomenta la ricorrente che il tribunale, dopo aver affermato la piena autonomia della società, avrebbe illogicamente ritenuto legittimo il sequestro delle somme di denaro sui conti correnti della società in quanto profitto diretto del reato. Tale decisione sarebbe erronea poiché, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe commesso i reati nell’interesse dell’ente [OSCURATO:PERSONA] spa, essendogli contestati i reati con altra veste giuridica. La difesa aveva documentato l’autonomia della società rispetto alla quale non sarebbe giustificabile una confisca diretta del profitto del reato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di altra società, e la provenienza delle somme rivenute sul conto corrente da attività imprenditoriale lecita. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen., art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Argomenta il ricorrente la violazione di legge là dove il tribunale avrebbe configurato il sequestro preventivo a fini di confisca diretta ritenuto ammissibile nei confronti della persona giuridica per reati commessi dal legale rappresentante nel suo interesse, non considerando che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso i reati tributari nell’interesse dell’ente società [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati commessi gli illeciti tributari dal legale rappresentante nell’interesse dell’ente, avendoli commessi nell’interesse della Petrolifera italiana nella qualità di amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Nel ripercorrere la vicenda processuale deve darsi atto che, con decreto in data 28 settembre 2023, il Gip del tribunale di Napoli ha emesso decreto di sequestro preventivo del profitto dei reati tributari contestati a [OSCURATO:PERSONA], di cui ai capi A), B), C), E), M) e N), nella sua qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], per € 52.488.924,92, anche nella forma di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente su beni mobili e/o immobili nella titolarità o disponibilità dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] o di cui avesse la disponibilità anche in via indiretta fino alla concorrenza della somma indicata. Il sequestro è stato eseguito su beni di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] spa (automezzi) e sui saldi attivi dei conti correnti della predetta società, società terza estranea al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] tramite la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA], partecipata al 99% dal [OSCURATO:PERSONA] e al 1% dal di lei coniuge, titolare del 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito di appello cautelare della società il tribunale ha disposto la restituzione al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa dei beni mobili registrati ed ha rigettato nel resto l’appello cautelare con il quale si chiedeva la revoca del sequestro preventivo dei saldi attivi dei conti correnti della suddetta società. 4. L’ordinanza impugnata ha respinto, in parte qua, l’appello cautelare rilevando, in primo luogo, che i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare sono quelli previsti dagli artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 contestati a [OSCURATO:PERSONA]. Ha poi richiamato i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Rv. 265158 – 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587 – 01; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238 – 01) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più nella disponibilità della persona giuridica (Sez. 3, n. 30486 del 28/05/2015, Rv. 264392 – 01) e che il sequestro funzionale alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per le violazioni commesse dal legale rappresentante nell’interesse della società è possibile allorchè la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare (S.U. n. 10561, del 30/01/2014, Gubert). 5. L’ordinanza impugnata ha escluso, in fatto, che la società [OSCURATO:PERSONA] spa fosse un mero schermo utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per la commissione dei reati tributari, ritenendo la società [OSCURATO:PERSONA] spa soggetto giuridico autonomo (cfr. pag. 3), nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in passato amministratore e disponga attualmente mediante la maggioritaria partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA] del 100% delle quote, ed ha argomentato che i saldi attivi dei conti correnti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] spa costituivano il profitto dei reati tributari, da sottoporre a confisca diretta, commessi dal legale rappresentante della stessa, e ciò sull’erroneo presupposto che si trattasse di somme nella “disponibilità” del [OSCURATO:PERSONA] che, come risulta pacificamente dagli atti, non ha commesso i reati tributari nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa e a vantaggio di questa società, bensì di altro e diverso soggetto giuridico, ovvero nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria del profitto del reato tributario. 6. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo giudizio in relazione alla sussistenza del presupposto della “disponibilità” in capo all’indagato [OSCURATO:PERSONA] dei saldi attivi dei conti correnti intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] spa, società terza rispetto ai reati contestati all’indagato. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Così deciso il 15/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Andreazza
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