CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore elegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-e sul ricorso incidentale proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore elegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;Numero registro generale 10591/2023Numero sezionale 4712/2025Numero di raccolta generale 13686/2026-ricorrente incidentale-Data pubblicazione 11/05/2026controBARBAGALLO ALBERTO;-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SALERNO n.593/2023, depositata il 4/05/2023 e notificata il 9/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’ing. [OSCURATO:PERSONA] veniva convenuto in giudizio dinanzi alTribunale di Salerno dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] F.Gaeta n. 7, al fine di far accertare la sua responsabilitàprofessionale per la presunta errata progettazione dell'impiantofognario utile allo smaltimento delle acque reflue del condominio edi condannarlo conseguentemente alla rifusione dei costi necessariper gli interventi di pulizia della condotta e dei pozzettidell'impianto stesso, oltre al risarcimento dei danni per ilrifacimento, per il ripristino e per il buon funzionamentodell’impianto.Il Tribunale, con sentenza n. 1487/2020, dichiarava l’estinzionedel giudizio per la tardività della riassunzione, perché il condominioaveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, costituitodalla sospensione del rappresentante legale del condominio, in data15/1/2013, quando si era perfezionata nei suoi confronti la notificadell'atto di riassunzione nell’ambito di un altro procedimentointercorrente tra le stesse parti, ed aveva depositato un ricorso inriassunzione oltre i tre mesi in data 5/6/2013.Avverso tale sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], il qualecontestava la decisione del Tribunale di ritenere estinto il giudizio,assumendo di averlo tempestivamente riassunto e riproponendo2 di 9Numero registro generale 10591/2023Numero sezionale 4712/2025Numero di raccolta generale 13686/2026nel merito le domande svolte contro il Barbagallo per la suaData pubblicazione 11/05/2026ipotetica responsabilità professionale.La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 593/2023, haaccolto il gravame proposto dal condominio e, per l’effetto, haritenuto che il Tribunale avesse erroneamente dichiaratol’estinzione del giudizio; decidendo nel merito, ha, però, rigettatotutte le domande nei confronti del Barbagallo, ha confermato per ilresto la sentenza di primo grado, ha compensato per metà le spesedel secondo grado di giudizio ed ha posto a carico del Barbagallo laresidua metà delle stesse.Segnatamente, ha rigettato la domanda, stante la mancanza diun accertamento tecnico preventivo o di prova dello stato deiluoghi conseguenti allo svolgimento dell’attività professionale daparte del Barbagallo, perché né le allegazioni fotografiche né leprove testimoniali avevano, a suo giudizio, supportato gli addebitiche il condominio imputava al professionista.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di dettasentenza, formulando un solo motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e haproposto ricorso incidentale basato su due motivi.La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod. proc. civ.Entrambe le parti in vista dell’odierna Camera di Consiglio hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale1) [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc. civ., con riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc.civ., perché il giudice d'appello, pur avendo accertato nel meritol’infondatezza di tutte le domande proposte in primo grado dalcondominio e avendo accolto unicamente il motivo di appello sullaquestione preliminare di rito della avvenuta estinzione del giudizio3 di 9Numero registro generale 10591/2023Numero sezionale 4712/2025Numero di raccolta generale 13686/2026di primo grado per tardività della riassunzione, lo ha ritenutoData pubblicazione 11/05/2026parzialmente soccombente condannandolo a pagare parte dellespese del giudizio di appello in favore del difensore del [OSCURATO:PERSONA].Attinta da censura è, in particolare, la seguente statuizione:«L’accoglimento parziale dell’appello costituisce giusto motivo dicompensazione delle spese nella misura della metà.Per il residuo va applicato il principio della soccombenza(scaglione: 5201,00 E- 26.000,00 E- valori minimi- fase dellostudio- fase introduttiva- fase decisionale)».Ricorso incidentale2) Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 336 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., perché laCorte distrettuale, pur avendo integralmente accolto il primomotivo di appello, affermando la ritualità e la tempestività dellariassunzione operata nel corso del giudizio di primo grado, haritenuto, tuttavia, di confermare e lasciare inalterata la statuizionedi condanna alle spese di lite disposta, sul punto, dal Tribunale diSalerno che era stata giustificata dal presupposto, rivelatosi inseguito erroneo, della dichiarata estinzione del giudizioconseguente alla supposta tardività della riassunzione della causa.Per l’effetto, venuto meno tale presupposto, la tesi delCondominio è che il giudice a quo avrebbe dovuto annullare o,quanto meno, rivedere la condanna al pagamento delle spese di litee di C.T.U.Aggiunge che, avendo il giudice d'appello riformato la sentenzaimpugnata, era tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovoregolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo dellalite, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ.2) Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente prospetta laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 194 e 195cod. proc. civ., nonché, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.4 di 9Numero registro generale 10591/2023Numero sezionale 4712/2025Numero di raccolta generale 13686/2026360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appelloData pubblicazione 11/05/2026negato la responsabilità professionale del Barbagallo e rigettato lapretesa risarcitoria, sostenendo che «L’appellante ha richiamato lerisultanze della C.T.U. espletata in primo grado per dedurre che ladomanda avanzata in primo grado dovesse essere accolta. Ilproblema di fondo è che nel caso in esame non vi è stato alcunaccertamento tecnico preventivo o comunque non è stato provatolo stato dei luoghi conseguenti allo svolgimento dell’attivitàprofessionale da parte del tecnico Barbagallo fonte dei dannilamentati», con conseguente rigetto della domanda, per non avereprovato che l’intasamento conseguiva alla carente attivitàprofessionale svolta dal Barbagallo.A detta conclusione la Corte territoriale sarebbe giunta,discostandosi dal sindacato, dalle valutazioni, dagli accertamenti edalle conclusioni peritali, sulla base di argomentazioni del tuttoinconferenti, generiche ed apodittiche, essendosi limitata adosservare che: «non è stato provato lo stato dei luoghi conseguentiallo svolgimento dell’attività professionale da parte del tecnicoBarbagallo fonte dei danni lamentati» senza dedurre ed esplicitarele motivazioni e le ragioni per cui le risultanze peritali sarebberoinattendibili ed irrilevanti ai fini decisori.4. Lo scrutinio dei ricorsi deve prendere le mosse dal secondomotivo del ricorso incidentale, in quanto investe direttamente lastatuizione di merito in punto di accertamento della responsabilitàdel Barbagallo, il cui eventuale accoglimento inciderebbe sull’esitocomplessivo della lite, rendendo inutile lo scrutinio degli altrimotivi, attinenti al solo capo della liquidazione delle spese.Il motivo è infondato.Giusta o sbagliata che sia la motivazione a supporto dellastatuizione reiettiva c’è ed è perfettamente comprensibile: la Corted’appello ha ritenuto decisiva l’assenza di alcun accertamentotecnico preventivo o comunque della prova dello stato dei luoghi5 di 9Numero registro generale 10591/2023Numero sezionale 4712/2025Numero di raccolta generale 13686/2026conseguenti allo svolgimento dell’attività professionale da parteData pubblicazione 11/05/2026Barbagallo fonte dei danni lamentati.Va altresì evidenziato che la censura, pur formalmenteprospettata come violazione di legge, non individua in realtà alcunerror in iudicando riconducibile al paradigma dell’art. 360, 1°comma, n. 3, cod. proc. civ., salvo per quanto attiene alla dedottaviolazione dell’art. 2697 c.c., risolvendosi, comunque e nelcomplesso, nella contestazione della valutazione delle risultanzeistruttorie compiuta dal giudice di merito e, segnatamente,dell’attendibilità dell’elaborato peritale.Il condominio aveva deciso di interrare in corso di causa la fognaprogettata dal Barbagallo e ciò aveva impedito al C.T.U. diverificare sia il funzionamento della stessa, sia le problematicherelative al recapito nella fogna comunale, rendendo inattendibili lerisultanze dell’elaborato peritale con conseguente mancanza diprova della responsabilità. Né la Corte territoriale si è limitata adun apodittico discostamento dalle conclusioni del C.T.U., ma hapuntualmente esplicitato le ragioni della ritenuta inattendibilitàdelle stesse, in ragione della impossibilità di procedere adaccertamenti diretti sullo stato dei luoghi.Non poteva sopperirsi con le allegazioni fotografiche, le quali nonerano risultate chiarificatrici di quanto posto alla base dellevalutazioni del C.T.U. né con le prove testimoniali, atteso che ledichiarazioni del primo teste che avrebbero dovuto evidenziare lanecessità di ricorrere all’effettuazione di espurghi a causa delleotturazioni non solo non erano supportate da allegazionidocumentali, ma anzi erano state smentite dalle allegazioni dellostesso [OSCURATO:PERSONA], dalla visione delle quali emergeva che dopo ilrifacimento dei lavori fu ancora maggiormente necessarioprocedere agli espurghi, e quelle del secondo testimone risultavanogeneriche nella parte in cui alludevano a problemi di otturazione, inassenza di ulteriori specificazioni e riscontri.6 di 9Numero registro generale 10591/2023Numero sezionale 4712/2025Numero di raccolta generale 13686/2026Neppure coglie nel segno il richiamo agli artt. 115 e 116 cod.Data pubblicazione 11/05/2026proc. civ., atteso che non è dedotto che il giudice abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ovveroabbia disatteso prove legali o attribuito efficacia vincolante aelementi che ne siano privi, ma viene unicamente prospettato undissenso rispetto alla valutazione del materiale probatorio,inammissibile in sede di legittimità.Parimenti inconferente si appalesa il richiamo all’art. 2697 cod.civ., non risultando che la Corte territoriale abbia invertito l’oneredella prova, essendosi limitata a ritenere non assolto quellogravante sulla parte attrice.5. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo delricorso incidentale, attenendo entrambi al regolamento delle spesedi lite a seguito della riforma della sentenza di primo grado,possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.La Corte territoriale, infatti, avendo riformato la decisione diprimo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’estinzione delgiudizio per tardiva riassunzione, ed avendo, conseguentemente,deciso la causa nel merito, non poteva limitarsi a confermare lastatuizione sulle spese adottata dal Tribunale, fondata su unpresupposto processuale ormai venuto meno, ma avrebbe dovutoprocedere, anche d’ufficio, ad una nuova ed autonomaregolamentazione delle spese del primo grado.Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ilgiudice d’appello che riformi la sentenza impugnata è tenuto aprovvedere nuovamente alla liquidazione delle spese dell’interogiudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite, in base ad uncriterio unitario e globale (Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 6ottobre 2021, n. 27056), non potendo recuperare la statuizionesulle spese contenuta nella decisione di primo grado, neppurequando non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione,salvo il caso – che qui non ricorre – di integrale conferma della7 di 9Numero registro generale 10591/2023Numero sezionale 4712/2025Numero di raccolta generale 13686/2026pronuncia (Cass. 19 agosto 2021, n. 23132; Cass. 20 marzo 2024,Data pubblicazione 11/05/2026n. 7428).Né può condividersi l’operato della Corte territoriale nella parte incui, pur avendo modificato la decisione di primo grado e deciso lalite nel merito, ha di fatto ritenuto soccombente una parte risultatavittoriosa nel merito stesso, in violazione del principio secondo cuila valutazione della soccombenza deve essere compiuta avendoriguardo all’esito complessivo della controversia e non a quello delsingolo grado.Tantomeno rileva che il giudice d’appello avrebbe potuto disporrela compensazione, in tutto o in parte, delle spese, anche alla lucedei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 31ottobre 2022, n. 32061), atteso che tale potere presuppone pursempre una corretta individuazione della soccombenza e l’adozionedi una nuova statuizione sul punto, non essendo consentitomantenere una regolazione delle spese fondata su un presuppostoormai superato.In applicazione di tali principi, il giudice d’appello, una voltaeliminata la declaratoria di estinzione e deciso il merito della lite,avrebbe dovuto procedere ad una nuova ed autonomadeterminazione delle spese del primo grado, secondo un criteriounitario e globale e alla luce dell’esito complessivo dellacontroversia, non già confermando la precedente statuizione, marideterminandola anche in ipotesi di compensazione parziale, inconformità a quanto affermato da questa Corte (Cass. 4 agosto2011, n. 17523; v. anche Cass. 12/04/2018, n. 9064). P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale e il primomotivo del ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa8 di 9Numero registro generale 10591/2023Numero sezionale 4712/2025Numero di raccolta generale 13686/2026composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio diData pubblicazione 11/05/2026cassazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA9 di 9