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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04898/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3984-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.3984/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/12/2023 CC 3-12-23 -controricorrente - avverso la sentenza n. 155/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 228/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 24.7.18 la corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del 17.2.16 del tribunale di Matera, ha rigettato la domanda del pensionato in epigrafe volta alla rivalutazione dei contributi per esposizione ad amianto ex articolo 13 legge n. 257 del 1992.

In particolare, la corte territoriale ha ancorato il dies a quo del termine di prescrizione alla domanda di pensionamento, in difetto di prova che fosse sorta successivamente al pensionamento la consapevolezza dell’esposizione all’amianto.

Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2934 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto il diritto alla rivalutazione quale diritto autonomo e prescritti i benefici sebbene si trattasse di soggetti già pensionati all’1.10.03, data di entrata in vigore del decreto legge 269 del 2003 convertito in legge 326 del 2003.

Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2935 e 2697 c.c., per averela corte territoriale invertito l’onere della prova dei fatti su cui si fonda l’eccezione di prescrizione.

Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata ancorato alla data del pensionamento il decorso del termine prescrizionale, in assenza di prova della consapevolezza dell’esposizione ad amianto.

Sulla base della medesima doglianza, si deduce con il quarto motivo violazione dell’articolo 2935 c.c.

Il primo motivo è infondato, essendo il diritto autonomo e applicandosi in astratto il termine di prescrizione anche a soggetti già pensionati al 2003 (fra tante, Cass. n. 36561 del 2022; Cass. 29635 del 2018; Cass. n. 2856 del 2017; Cass. n. 2351 del 2015).

Sono fondati invece gli altri motivi, da esaminare insiemeper la loro connessione, perché il termine decorre dalla consapevolezza dell’esposizione, che ben può essere successiva al pensionamento e che comunque deve essere provata da chi fa valere la prescrizione.

Invero, questa Corte ha già evidenziato (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 -01) che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell'esposizione).

Il principio da ultimo è stato ribadito anche da Cass. n. 25779 del 2023.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi dal secondo al quarto, rigettato il primo; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima c orte d'appello, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3984-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.3984/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC 3-12-23 -controricorrente - avverso la sentenza n. 155/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 228/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 24.7.18 la corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del 17.2.16 del tribunale di Matera, ha rigettato la domanda del pensionato in epigrafe volta alla rivalutazione dei contributi per esposizione ad amianto ex articolo 13 legge n. 257 del 1992. In particolare, la corte territoriale ha ancorato il dies a quo del termine di prescrizione alla domanda di pensionamento, in difetto di prova che fosse sorta successivamente al pensionamento la consapevolezza dell’esposizione all’amianto. Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2934 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto il diritto alla rivalutazione quale diritto autonomo e prescritti i benefici sebbene si trattasse di soggetti già pensionati all’1.10.03, data di entrata in vigore del decreto legge 269 del 2003 convertito in legge 326 del 2003. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2935 e 2697 c.c., per averela corte territoriale invertito l’onere della prova dei fatti su cui si fonda l’eccezione di prescrizione. Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata ancorato alla data del pensionamento il decorso del termine prescrizionale, in assenza di prova della consapevolezza dell’esposizione ad amianto. Sulla base della medesima doglianza, si deduce con il quarto motivo violazione dell’articolo 2935 c.c. Il primo motivo è infondato, essendo il diritto autonomo e applicandosi in astratto il termine di prescrizione anche a soggetti già pensionati al 2003 (fra tante, Cass. n. 36561 del 2022; Cass. 29635 del 2018; Cass. n. 2856 del 2017; Cass. n. 2351 del 2015). Sono fondati invece gli altri motivi, da esaminare insiemeper la loro connessione, perché il termine decorre dalla consapevolezza dell’esposizione, che ben può essere successiva al pensionamento e che comunque deve essere provata da chi fa valere la prescrizione. Invero, questa Corte ha già evidenziato (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 -01) che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell'esposizione). Il principio da ultimo è stato ribadito anche da Cass. n. 25779 del 2023. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi dal secondo al quarto, rigettato il primo; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima c orte d'appello, in div
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