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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 04373/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17286/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 8/2017 depositata il 05/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato il rigetto dell’opposizione della stessa società contro un’ordinanza-ingiunzione adottata dal Comune di Napoli ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, per il recupero de l Cosap conseguente all’occupazione abusiva disuolo pubblico in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], con impianti o manufatti di carattere stabile: occupazione da considerare annuale ai sensi dell’art. 21 del regolamento locale.

Il comune ha replicato con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione I.– Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 35, secondo comma, del regolamento Cosap del comune di Napoli vigente pro tempore , nella parte in cui prevede che l’ingiunzione debba essere notificata entro cinque anni dalla data dell’accertata violazione, così stabilendo un’implicita decadenza dell’ente dal potere sanzionatorio.

Col secondo denunzia il vizio di omessa pronuncia, art. 112 cod. proc. civ., poiché la corte d’appello, nonostante le sia stato espressamente richiesto nei motivi di impugnazione, non ha infine esaminato la questione dell’intervenuta decadenza, ignorata anche dal giudice di primo grado, essendosi limitata a pronunciare (negativamente) solo sulla questione di prescrizione formulata in base all’art. 35, primo comma, del regolamento medesimo.

Col terzo motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2704 e 271 cod.civ. in relazione alla questione della prescrizione, essendo stato erroneamente ritenuto l’effetto interruttivo dell’invito di pagamento che il comune aveva asserito di aver inviato alla contribuente con raccomandata; quando invece la società assume di aver ritualmente disconosciuto l’avviso di ricevimento in ordine alla sigla (illeggibile) su di esso vergata, siccome non riferibile al legale rappresentate o ad alcuno deidipendenti.

II. - Il primo motivo è inammissibile perché in contrasto con quanto dalla stessa ricorrente affermato nel secondo a proposito dell’omissione di pronuncia.

Essendosi lamentata un’omissione di pronuncia sulla eccezione di decadenza, è naturale che la sentenza non possa essere simultaneamente impugnata per erronea pronuncia sulla esistenza o meno della decadenzamedesima, visto che la pronuncia c’è o non c’è.

Dopodiché è un fatto - direttamente evincibile da questa Corte mediante lettura della sentenza stessa- che in essa la pronuncia attiene alla prescrizione, non alla decadenza.

III. -Il secondo motivo è privo di autosufficienza.

L’omissione di pronuncia rileva in quanto sia relativa a una domanda o a un’eccezione ammissibile.

Dalla sentenza non risulta che un’eccezione di decadenza fosse stata formulata.

Nel ricorso si dice che al giudice di seconde cure era stato chiesto di esaminare la questione della decadenza“ignorata dal primo giudice”, e che ciò era stato fatto “con i motivi di appello di cui a pag. 25, 26, 27, 28”.

Tuttavia, tale circostanza non è rilevante ai fini dell’omissione ascritta al giudice d’appello, poiché ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. in appello non possono proporsi nuove eccezioni che – come la decadenza –non siano rilevabili d’ufficio.

Secondo un orientamento da ribadire in questa sede, se la parte intende prospettare in sede di legittimità un rilievo relativo a un'eccezione non rilevabile di ufficio, formulata davanti al giudice di merito, e sulla quale questi abbia omesso di pronunciare, ha l'onere di procedere all'esposizione del fatto processuale in modo puntuale, col corredo degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell'eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza (ex aliisCass.

Sez. 5 n. 9108-12, Cass. Sez.

U n. 11730 - 10, Cass. Sez. 3 n. 978-07, Cass. Sez. 3 n. 13833-02).

Tanto il ricorrente deve fare specificando (a pena di inammissibilità per genericità del motivo esposto) in quale modo e in quale atto difensivo detta eccezione sia stata formulata, onde consentire alla Corte di verificarne poi la ritualità e la tempestività -e, con esse, la decisività della questione.

Pertanto il ricorrente aveva l’onere di rendere il ricorso autosufficiente con riguardo a ciò che era stato dedotto (tempestivamente) dinanzi al giudice di primo grado.

Viceversa, nel ricorso non è specificato , mediante trascrizione delle corrispondenti parti dell’atto,quale fosse l’esatto tenore dei motivi mercé i quali l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione era stata contrastata presso il tribunale , né è specificato quando e in quale diverso momento l’eccezione di decadenza fossestata formulata.

Da questo punto di vista il ricorso è carente, donde anche il secondo motivo di censura devesi considerareinammissibile.

IV. - Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

Si discute in questo caso della prescrizione.

La sostanza della censura è che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto come valido atto interruttivo della prescrizione l’invito di pagamento inoltrato dal comune con raccomandata del 20-8- 2006, nonostante l’amministrazione avesse prodotto in giudizio una semplice fotocopia dell’invitounitamente ad altra fotocopia dell’avviso di ricevimento, quest’ultima contenente una sigla illeggibile e non riferibile al legale rappresentante della società o ai suoi dipendenti.Tale sigla la società insiste nel dire di avere ritualmente e tempestivamente disconosciuto, così evocando gli esiti dell’art. 215 e seg. cod. proc. civ.Censura la sentenza specificando che non era stata contestata la difformità delle copie agli originali, come affermato dalla corte d’appello, quanto piuttosto la validità ed efficacia probatoria dell’invito in conseguenza del disconoscimento dell’incomprensibile sigla apposta sull’avviso di ricevimento.

V. –In contrario è sufficiente osservare che l’impugnata sentenza, al netto delle considerazioni relative al profilo della conformità delle copie agli originali,ha sviluppato un altro ragionamento, traente spunto dalla presunzione di conoscenza di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.

Ha infatti incentrato la risposta su ll’affermazione che il destinatario di un atto interruttivo della prescrizione spedito per posta non può limitarsi al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all’avviso di ricevimento, “atteso che in tal modo, vanificando la presunzione e violando altresì il principio di vicinanza della prova, si porrebbe a carico del mittente la prova, per vero diabolica, del difetto di collegamento tra il sottoscrittore (spesso non identificabile o non identificato) rinvenuto all’indirizzo del destinatario e il destinatario stesso”.

Ha quindi nella sostanza affermato che la fattispecie si poneva fuori dell’ambito operativo del disconoscimento della scrittura, poiché riguardava un documento non proveniente dalla parte contro la quale era stato prodotto ma da un terzo.

VI. -L’affermazione è conforme all’insegnamento di questa Corte, poiché le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, al cui novero appartiene l’avviso di ricevimento di una raccomandata, che è atto dell’ufficiale postale, possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ.Questo perché le dette scritture costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo(v.

Cass. Sez.

U n. 15169-10), salvo naturalmente il diverso trattamento da riservare aquelle scritture la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità(così sempre Cass. Sez.

U n. 15169- 10).

VII. - In guisa di tale principio , secondo cui l 'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, è stato pure condivisibilmente chiarito (v.

Cass. Sez. 3 n. 23155-14) che non rileva disconoscere la sottoscrizione apposta da un terzo sull'avviso di ricevimento di una raccomandata (nella specie recante disdetta di un contratto di locazione), nello specifico senso che non si produce in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.

Se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va poi comunque valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanzialirilevanti per la decisione.

Questa cosa equivale a dire, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, che l'onere del disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità del documento siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile (e v. infatti Cass. Sez. 3 n. 28814-18, nonché per specifica fattispecie Cass. Sez. 1 n. 24168-17).

VIII. - Nel caso concreto la corte d’appello , valorizzando la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento presso l’indirizzo della società, ha implicitamenteritenuto che l’ invito di pagamento fosse giunto nella sfera di conoscibilità della destinataria per essere stato consegnato a soggetti giustappunto presenti in sede.

Viene dunque in considerazione l’altrettanto consolidato principio secondo il quale, per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente, è dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, consentita (con disposizioni estensibili alle persone giuridiche) la consegna del plico oltre che al legale rappresentante anche a persona all'uopo addetta;e, allorché il conferimento del compito di ritirare l'atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l'avviso di ricevimento, l'agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'incarico;il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo(Cass. Sez.

U n. 20475- 05).

È risolutivo constatare che dal ricorso non risulta che sia stato mai dedotto che la persona sottoscrivente l’avviso presso la sede della società –ancorché indecifrabile la firma – abbia dichiarato di non poter ricevere atti.

IX. –Il ricorso è quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 EUR. di cui 200,00 EUR per esbprsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali, nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17286/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 8/2017 depositata il 05/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato il rigetto dell’opposizione della stessa società contro un’ordinanza-ingiunzione adottata dal Comune di Napoli ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, per il recupero de l Cosap conseguente all’occupazione abusiva disuolo pubblico in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], con impianti o manufatti di carattere stabile: occupazione da considerare annuale ai sensi dell’art. 21 del regolamento locale. Il comune ha replicato con controricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I.– Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 35, secondo comma, del regolamento Cosap del comune di Napoli vigente pro tempore , nella parte in cui prevede che l’ingiunzione debba essere notificata entro cinque anni dalla data dell’accertata violazione, così stabilendo un’implicita decadenza dell’ente dal potere sanzionatorio. Col secondo denunzia il vizio di omessa pronuncia, art. 112 cod. proc. civ., poiché la corte d’appello, nonostante le sia stato espressamente richiesto nei motivi di impugnazione, non ha infine esaminato la questione dell’intervenuta decadenza, ignorata anche dal giudice di primo grado, essendosi limitata a pronunciare (negativamente) solo sulla questione di prescrizione formulata in base all’art. 35, primo comma, del regolamento medesimo. Col terzo motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2704 e 271 cod.civ. in relazione alla questione della prescrizione, essendo stato erroneamente ritenuto l’effetto interruttivo dell’invito di pagamento che il comune aveva asserito di aver inviato alla contribuente con raccomandata; quando invece la società assume di aver ritualmente disconosciuto l’avviso di ricevimento in ordine alla sigla (illeggibile) su di esso vergata, siccome non riferibile al legale rappresentate o ad alcuno deidipendenti. II. - Il primo motivo è inammissibile perché in contrasto con quanto dalla stessa ricorrente affermato nel secondo a proposito dell’omissione di pronuncia. Essendosi lamentata un’omissione di pronuncia sulla eccezione di decadenza, è naturale che la sentenza non possa essere simultaneamente impugnata per erronea pronuncia sulla esistenza o meno della decadenzamedesima, visto che la pronuncia c’è o non c’è. Dopodiché è un fatto - direttamente evincibile da questa Corte mediante lettura della sentenza stessa- che in essa la pronuncia attiene alla prescrizione, non alla decadenza. III. -Il secondo motivo è privo di autosufficienza. L’omissione di pronuncia rileva in quanto sia relativa a una domanda o a un’eccezione ammissibile. Dalla sentenza non risulta che un’eccezione di decadenza fosse stata formulata. Nel ricorso si dice che al giudice di seconde cure era stato chiesto di esaminare la questione della decadenza“ignorata dal primo giudice”, e che ciò era stato fatto “con i motivi di appello di cui a pag. 25, 26, 27, 28”. Tuttavia, tale circostanza non è rilevante ai fini dell’omissione ascritta al giudice d’appello, poiché ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. in appello non possono proporsi nuove eccezioni che – come la decadenza –non siano rilevabili d’ufficio. Secondo un orientamento da ribadire in questa sede, se la parte intende prospettare in sede di legittimità un rilievo relativo a un'eccezione non rilevabile di ufficio, formulata davanti al giudice di merito, e sulla quale questi abbia omesso di pronunciare, ha l'onere di procedere all'esposizione del fatto processuale in modo puntuale, col corredo degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell'eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza (ex aliisCass. Sez. 5 n. 9108-12, Cass. Sez. U n. 11730 - 10, Cass. Sez. 3 n. 978-07, Cass. Sez. 3 n. 13833-02). Tanto il ricorrente deve fare specificando (a pena di inammissibilità per genericità del motivo esposto) in quale modo e in quale atto difensivo detta eccezione sia stata formulata, onde consentire alla Corte di verificarne poi la ritualità e la tempestività -e, con esse, la decisività della questione. Pertanto il ricorrente aveva l’onere di rendere il ricorso autosufficiente con riguardo a ciò che era stato dedotto (tempestivamente) dinanzi al giudice di primo grado. Viceversa, nel ricorso non è specificato , mediante trascrizione delle corrispondenti parti dell’atto,quale fosse l’esatto tenore dei motivi mercé i quali l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione era stata contrastata presso il tribunale , né è specificato quando e in quale diverso momento l’eccezione di decadenza fossestata formulata. Da questo punto di vista il ricorso è carente, donde anche il secondo motivo di censura devesi considerareinammissibile. IV. - Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. Si discute in questo caso della prescrizione. La sostanza della censura è che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto come valido atto interruttivo della prescrizione l’invito di pagamento inoltrato dal comune con raccomandata del 20-8- 2006, nonostante l’amministrazione avesse prodotto in giudizio una semplice fotocopia dell’invitounitamente ad altra fotocopia dell’avviso di ricevimento, quest’ultima contenente una sigla illeggibile e non riferibile al legale rappresentante della società o ai suoi dipendenti.Tale sigla la società insiste nel dire di avere ritualmente e tempestivamente disconosciuto, così evocando gli esiti dell’art. 215 e seg. cod. proc. civ.Censura la sentenza specificando che non era stata contestata la difformità delle copie agli originali, come affermato dalla corte d’appello, quanto piuttosto la validità ed efficacia probatoria dell’invito in conseguenza del disconoscimento dell’incomprensibile sigla apposta sull’avviso di ricevimento. V. –In contrario è sufficiente osservare che l’impugnata sentenza, al netto delle considerazioni relative al profilo della conformità delle copie agli originali,ha sviluppato un altro ragionamento, traente spunto dalla presunzione di conoscenza di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Ha infatti incentrato la risposta su ll’affermazione che il destinatario di un atto interruttivo della prescrizione spedito per posta non può limitarsi al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all’avviso di ricevimento, “atteso che in tal modo, vanificando la presunzione e violando altresì il principio di vicinanza della prova, si porrebbe a carico del mittente la prova, per vero diabolica, del difetto di collegamento tra il sottoscrittore (spesso non identificabile o non identificato) rinvenuto all’indirizzo del destinatario e il destinatario stesso”. Ha quindi nella sostanza affermato che la fattispecie si poneva fuori dell’ambito operativo del disconoscimento della scrittura, poiché riguardava un documento non proveniente dalla parte contro la quale era stato prodotto ma da un terzo. VI. -L’affermazione è conforme all’insegnamento di questa Corte, poiché le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, al cui novero appartiene l’avviso di ricevimento di una raccomandata, che è atto dell’ufficiale postale, possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ.Questo perché le dette scritture costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo(v. Cass. Sez. U n. 15169-10), salvo naturalmente il diverso trattamento da riservare aquelle scritture la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità(così sempre Cass. Sez. U n. 15169- 10). VII. - In guisa di tale principio , secondo cui l 'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, è stato pure condivisibilmente chiarito (v. Cass. Sez. 3 n. 23155-14) che non rileva disconoscere la sottoscrizione apposta da un terzo sull'avviso di ricevimento di una raccomandata (nella specie recante disdetta di un contratto di locazione), nello specifico senso che non si produce in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va poi comunque valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanzialirilevanti per la decisione. Questa cosa equivale a dire, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, che l'onere del disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità del documento siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile (e v. infatti Cass. Sez. 3 n. 28814-18, nonché per specifica fattispecie Cass. Sez. 1 n. 24168-17). VIII. - Nel caso concreto la corte d’appello , valorizzando la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento presso l’indirizzo della società, ha implicitamenteritenuto che l’ invito di pagamento fosse giunto nella sfera di conoscibilità della destinataria per essere stato consegnato a soggetti giustappunto presenti in sede. Viene dunque in considerazione l’altrettanto consolidato principio secondo il quale, per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente, è dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, consentita (con disposizioni estensibili alle persone giuridiche) la consegna del plico oltre che al legale rappresentante anche a persona all'uopo addetta;e, allorché il conferimento del compito di ritirare l'atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l'avviso di ricevimento, l'agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'incarico;il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo(Cass. Sez. U n. 20475- 05). È risolutivo constatare che dal ricorso non risulta che sia stato mai dedotto che la persona sottoscrivente l’avviso presso la sede della società –ancorché indecifrabile la firma – abbia dichiarato di non poter ricevere atti. IX. –Il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 EUR. di cui 200,00 EUR per esbprsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali, nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorr
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