CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta asseritamente consistita in mero sfogo e all'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07