CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39514/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 06/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per avere occultato o distrutto le scritture contabili e distratto veicoli aziendali della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 04 dicembre 2014, della quale era stato amministratore. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo dolendosi del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c. L.F., negata sulla base di una motivazione non allineata agli approdi di questa Corte. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Tuttavia, il Collegio deve rilevare ex officio la illegalità della determinazione delle pene accessorie. Con riferimento a tale punto della decisione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 4.1. Il ricorso declina censure che attingono il merito, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione con la quale la Corte di appello ha ragionevolmente escluso la sussistenza della circostanza attenuante invocata dal ricorrente, sul rilievo che il danno patrimoniale, pur modesto, non possa considerarsi di speciale tenuità, non incorrendo affatto nella denunciata contraddizione. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, infatti, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, (ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582). Nel caso di specie, ai fini della valutazione del danno deve anche considerarsi la circostanza che il ricorrente è stato condannato oltre che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche per la bancarotta fraudolenta documentale, anch'essa incidente sulla rilevanza del danno. La valutazione di natura discrezionale svolta dalla Corte di merito poggia su basi razionali, non incorrendo nella contraddittorietà non sindacabile in questa sede di legittimità, a tal fine condividendosi le osservazioni del rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione che ha considerato come il danno modesto è il danno "non rilevante" o "tenue", mentre il danno di speciale tenuità non è soltanto modesto ma "specialmente" modesto, ossia irrisorio. Cosicchè, deve ritenersi correttamente svolto lo scrutinio della circostanza in parola, da parte dei giudici di merito. 5. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.f. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen.), atteso che, nel caso di specie, dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge che il Tribunale ha determinato le sanzioni accessorie fallimentari ai sensi dell'art. 216 L. F. ( pg. 7 della sentenza di primo grado) 5.1. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 , infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. 5.2. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, si osserva che, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez. U , n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) 6. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alle sole pene accessorie, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Nel resto il ricorso è inammissibile. 7. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, alla pena principale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. L.Fall. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](Ifnonte /LeAL /i I! Presid