CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 13552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haassolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione a lui contestata.L’accusa rivolta ad [OSCURATO:PERSONA] – rubricata in termini di molestie ex art. 660 cod. pen. - siriferisce a numerose chiamate moleste dirette verso l’utenza telefonica dei coniugiPanariello-Cirillo. Costoro hanno potuto accertare che le telefonate in questione partivanotutte – nell’ultimo mese - dall’utenza mobile, intestata all’imputato. Le telefonate sonoavvenute con notevole frequenza, tra marzo e settembre del 2023, e la voce maschile – adetta di coloro che le ricevevano – era sempre la stessa. Ciò posto, il Tribunale ritiene di non poter affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, lapenale responsabilità dell’imputato, in quanto sarebbe dubbia la riconducibilità dei fattiall’[OSCURATO:PERSONA], essendo l’unico elemento a suo carico la intestazione dall’utenza mobile a luiintestata, utenza da cui sono con certezza (stante l’acquisizione dei tabulati) partite lenumerose chiamate verso la utenza fissa delle parti civili.Tale elemento è stato ritenuto idoneo a fondare un “forte sospetto”, ma non adescludere ogni ragionevole dubbio. Invero, si afferma che da un lato sarebbe condotta pocoaccorta il reiterato utilizzo di una utenza mobile a sé intestata da parte di un malintenzionato,dall’altro è ben possibile che altri abbiano usato tale utenza, all’insaputa del suo titolare.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica territoriale, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, essendosi il giudice fatto carico di una eventualità (utilizzo dell’utenzatelefonica mobile da parte di un soggetto diverso dall’intestatario) nemmeno introdottadall’imputato. Tale prospettazione, difatti, è stata frutto di una mera supposizione di caratterelogico del primo giudicante, non suffragata da alcun elemento di carattere oggettivo. A ciòdeve aggiungersi che la personalità dell’imputato appare sovrapponibile a quella delsoggetto che ha fatto le chiamate, sia in punto di età che in merito al dialetto parlato. IlTribunale non avrebbe valutato dette circostanze, nemmeno per confutarne la rilevanza.Il ricorrente chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltro giudice per una nuova valutazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.Il percorso logico che ha condotto alla pronunzia di assoluzione appare carente, inpresenza di obiettivi elementi indicativi della attribuzione della condotta delittuosa al soggettoimputato.2. Sotto il profilo del metodo va rilevata una incompletezza valutativa che tende adisolare – rappresentandolo come unico - l’aspetto di maggior forza indiziante (la intestazionedella scheda telefonica) per poi apprezzarne la non decisività, lì dove gli elementi indizianti,come evidenziato dal ricorrente, sono molteplici e vanno valutati in modo unitario, ai sensidell’art. 192 cod. proc. pen. (v. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231678 – 01, secondo cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di letturaunitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una merasommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica checonsiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenzaqualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano ipresupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e laconfluenza in un medesimo contesto dimostrativo).Inoltre, va rilevato che l’ipotesi alternativa di esplicazione del fatto, per poterrappresentare un ostacolo alla affermazione di responsabilità, deve porsi in termini diragionevolezza e di, sia pur minima, «aderenza» alle risultanze processuali, lì dove la tesi diun utilizzo abusivo «sistematico» di una scheda telefonica (di cui non sia stato dichiarato ilfurto o lo smarrimento) necessita di un supporto fattuale che nel caso in esame non appareacquisito. Va disposto pertanto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovogiudizio, come da dispositivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]