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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23810/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 02BVVPG [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOSNIA-ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma in data 13 luglio 2016 con la quale HAMIDOVIC Aladin e SEDIC Mustafà erano stati condannati alla pena di anni, uno mesi quattro, giorni 20 di reclusione ed euro 250 euro di multa ciascuno, in relazione al reato di cui agli art. 112, 624, 625 n.2 e 7 cod.pen..

2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e HAMIDOVIC, con un primo motivo di ricorso deducono violazione di legge con riferimento ad una motivazione assertiva e per relationem che non fornisce adeguata contezza alle ragioni di doglianza (relative, peraltro, al trattamento sanzionatorio) proposte nei motivi di appello.

L'HAMIDOVIC, con una ulteriore articolazione si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si appalesa altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità.

Con particolare riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, peraltro calibrato in misura inferiore alla media edittale, e alla esclusione per l'HAMIDOVIC del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, il giudice distrettuale ha fornito ampio contro delle ragioni poste a fondamento della decisione, valorizzando i plurimi precedenti penali anche della stessa specie, la gravità del fatto reto (commesso ai danni di automezzo di un'organizzazione con finalità solidaristiche e in concorso con persona minorenne, giudicata separatamente).

D'altro canto, ha escluso la ricorrenza di profili di meritevolezza in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] stigmatizzandone peraltro il contegno processuale improntato alla negazione dell'addebito.

4. Evidenziato che all'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 02BVVPG [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOSNIA-ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma in data 13 luglio 2016 con la quale HAMIDOVIC Aladin e SEDIC Mustafà erano stati condannati alla pena di anni, uno mesi quattro, giorni 20 di reclusione ed euro 250 euro di multa ciascuno, in relazione al reato di cui agli art. 112, 624, 625 n.2 e 7 cod.pen.. 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e HAMIDOVIC, con un primo motivo di ricorso deducono violazione di legge con riferimento ad una motivazione assertiva e per relationem che non fornisce adeguata contezza alle ragioni di doglianza (relative, peraltro, al trattamento sanzionatorio) proposte nei motivi di appello. L'HAMIDOVIC, con una ulteriore articolazione si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si appalesa altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. Con particolare riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, peraltro calibrato in misura inferiore alla media edittale, e alla esclusione per l'HAMIDOVIC del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, il giudice distrettuale ha fornito ampio contro delle ragioni poste a fondamento della decisione, valorizzando i plurimi precedenti penali anche della stessa specie, la gravità del fatto reto (commesso ai danni di automezzo di un'organizzazione con finalità solidaristiche e in concorso con persona minorenne, giudicata separatamente). D'altro canto, ha escluso la ricorrenza di profili di meritevolezza in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] stigmatizzandone peraltro il contegno processuale improntato alla negazione dell'addebito. 4. Evidenziato che all'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass
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